IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse; Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia del territorio, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari al responsabile di ciascun servizio di pubblicita' immobiliare; Visto l'art. 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed in particolare il comma 40, che prevede l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui e' situato l'ufficio competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545, e il comma 41, in forza del quale, «con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile: a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento», nonche' «b) le modalita' di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile»; Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, relativo alla istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto 27 ottobre 2017, emanato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2017, relativo alla individuazione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalita' di conservazione e accesso; Considerata l'esigenza di attivare le sezioni stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso, dove conservare le categorie di registri e documenti previste dal decreto 27 ottobre 2017; Dispongono: Art. 1 Attivazione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso, relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970. 1. A decorrere dal 16 giugno 2022 e' attivata la sezione stralcio, relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 1, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, della Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso. 2. Dalla medesima data la sezione stralcio assume in carico i registri e i documenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970. Resta ferma la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso i servizi di pubblicita' immobiliare di Treviso.