IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1926/2017  del  22  novembre  2017,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -
 Serie   generale   n.   286,   del   7   dicembre   2017,    recante
«Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  legge  8  novembre
2012, n. 189, dei  medicinali  per  uso  umano  "Wakix",  "Xtandi"  e
"Zebinix", approvati con procedura centralizzata.»; 
  Vista la domanda presentata in data 27 maggio 2021, con la quale la
societa' Astellas Pharma Europe B.V. ha  chiesto  l'estensione  delle
indicazioni terapeutiche in regime di rimborso  e  la  rinegoziazione
delle condizioni negoziali del medicinale «Xtandi» (enzalutamide); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 28 ottobre  e 2-3 novembre 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 20-22 aprile 2022; 
  Vista la delibera n.  25  del  12  maggio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La   nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale    XTANDI
(enzalutamide): 
  «Xtandi» e' indicato per il trattamento di uomini adulti con cancro
della    prostata    metastatico     ormono-sensibile     (metastatic
hormone-sensitive prostate cancer, mHSPC) in associazione con terapia
di deprivazione androgenica. 
  e le indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «Xtandi» e' indicato per: 
        il trattamento di uomini adulti con cancro della prostata non
metastatico ad alto rischio resistente alla  castrazione  (castration
resistant prostate cancer, CRPC); 
        il  trattamento  di  uomini  adulti  con  CRPC   metastatico,
asintomatici  o  lievemente  sintomatici  dopo  il  fallimento  della
terapia di deprivazione androgenica, nei quali la  chemioterapia  non
e' ancora clinicamente indicata; 
        il  trattamento  di  uomini  adulti  con   CRPC   metastatico
resistente alla castrazione nei  quali  la  patologia  e'  progredita
durante o al termine della terapia con docetaxel. 
  sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    «40  mg-  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale-   blister
(PVC/PCTFE/ALU)» 112 compresse 
  A.I.C. n. 042868024/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.773,00; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.226,96; 
     «80  mg-  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale-  blister
(PVC/PCTFE/ALU)» 56 compresse 
  A.I.C. n. 042868036/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.773,00; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.226,96. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Alla specialita' medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa
complessivo  sull'ex  factory,  pari  a  euro  105  Mln/dodici  mesi,
decorrente dalla data  di  entrata  in  vigore  della  determina  che
recepisce le condizioni di cui alla presente proposta di accordo.  In
caso di superamento della soglia di  fatturato  nei  dodici  mesi  la
societa' e' chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso payback.
Ai fini della determina dell'importo dell'eventuale  sfondamento,  il
calcolo dello stesso verra' determinato sulla base dei consumi ed  in
base al  fatturato  (al  netto  degli  eventuali  payback  del  5%  e
dell'1,83%, e dei payback effettivamente versati,  al  momento  della
verifica dello  sfondamento,  derivanti  dall'applicazione  dei  MEAs
previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilita', di cui
al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali
ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi
della legge  n.  448/1998,  successivamente  modificata  dal  decreto
ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. E'  fatto,  comunque,
obbligo alla Parte  di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita
relativi ai prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo
trend dei consumi nel periodo di  vigenza  dell'accordo,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. 
  Ai fini  del  monitoraggio  del  tetto  di  spesa,  il  periodo  di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  mentre,  per  i   prodotti   di   nuova
autorizzazione,     dal     mese     di     inizio     dell'effettiva
commercializzazione. 
  In caso di richiesta di  rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che
comporti  un  incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla
specialita' medicinale e/o molecola,  il  prezzo  di  rimborso  della
stessa (comprensivo dell'eventuale sconto  obbligatorio  al  Servizio
sanitario nazionale) dovra' essere rinegoziato in riduzione  rispetto
ai precedenti valori. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione
delle indicazioni conseguenti a modifiche. 
  Le condizioni vigenti saranno valide  fino  all'entrata  in  vigore
delle nuove e l'eventuale sfondamento sara' calcolato  riparametrando
mensilmente il tetto annuale di 105 Mln di euro. 
  Il presente  accordo  deve  intendersi  novativo  delle  condizioni
recepite con determina AIFA n. 1176 del 7  ottobre  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  248  del  16
ottobre 2021, relativamente alle confezioni con  A.I.C.  042868024  e
842868036, che pertanto si estingue in parte qua. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.