Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio
2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della crisi ucraina», corredato delle relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina
e sul gasolio impiegato come carburante
1. In considerazione degli effetti economici derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le
aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come
carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate,
relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per
1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1
si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e
fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di
accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al
numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il
periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo
periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla
benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della
Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995.
4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova
applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per il medesimo periodo, le
maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle
cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per
autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale
del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre
2007 n. 244.
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di
cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono
all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto
testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai
quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti
nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno
successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati e'
effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle
predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al
presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 i titolari dei
depositi fiscali e gli esercenti i depositi commerciali di cui agli
articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504
del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa
rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento
amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata
ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo
documento.
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il
Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione
dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2,
comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare
l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di
benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito
dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi
prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a
essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera
m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per le finalita' di cui al presente comma e per lo svolgimento dei
compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti
alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento
amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala
all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10
ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai
sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31
dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1,
comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di
accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere
rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del
medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con
cadenza diversa da quella ivi prevista.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo,
valutati in 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni di euro
per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4
e, quanto a 332,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di
euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.
Riferimenti normativi
- L'Allegato I e la Tabella A del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279, S.O. n. 143.
- Si riporta il testo dei commi 290 e 291 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:
«1.-289. - Omissis
290. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai fini della tutela del cittadino
consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili
per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al
fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul
valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo
internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
291. Il decreto di cui al comma 290 e' adottato, con
cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma
aumenta in misura pari o superiore, sulla media del
periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di
riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto
non puo' essere adottato ove, nella media del semestre
precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo,
determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello
indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 puo'
essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa,
qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione
rispetto al valore di riferimento, espresso in euro,
indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 19-bis, 23, 25 e
50, del decreto legislativo 26 ottobre del 1995, n.504
(Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative):
«Art. 19-bis (Utilizzo della posta elettronica
certificata). - L'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano
i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi
gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1,
effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di
notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di
notificare i predetti atti e comunicazioni mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai
sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile, anche per il tramite di un messo speciale
autorizzato dall'ufficio competente. Per i fini di cui al
comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta
nonche' quelli che intendono iniziare un'attivita'
subordinata al rilascio di una licenza o di
un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal
presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia
il proprio indirizzo di PEC.»
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti
di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di
cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici
di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a
carburazione e combustione, nonche' i prodotti sottoposti
ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'
subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo
63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i
depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di
capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi
commerciali di altri prodotti energetici di capacita' non
inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
gas di petrolio liquefatti di capacita' inferiore a 400
metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacita' inferiore a 10.000 metri cubi
quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in
esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti
di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi
dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito
fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo
stesso gruppo societario o, se di diversa titolarita', sia
stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto
deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 3 e 4 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata
ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente
la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i
delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e
XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia
prevista la pena della reclusione. La predetta
autorizzazione e' altresi' negata ai soggetti nei confronti
dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano
state definite nell'ultimo quinquennio, nonche' ai soggetti
che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro
natura od entita', alle disposizioni che disciplinano
l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi
doganali, in relazione alle quali siano state contestate
sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione
di cui ai commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in
giudicato della sentenza conclusiva del procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia
stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno
dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere
sospesa dall'Autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale,
decreto che dispone il giudizio per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di
cui al primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei
confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna
non definitiva, con applicazione della pena della
reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e
fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto
fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del
codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i
quali sia prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
revocata allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni
di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui al comma
7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di societa',
l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o
sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle
stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi
da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche'
a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel
caso esse non possano ritenersi sussistenti,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa
fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il
termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di
sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui
all'articolo 25, comma 4.
13. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei
prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il campionamento delle
materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo',
altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo
reale del processo di gestione della produzione, detenzione
e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli procede al controllo dell'accertamento e della
liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari
alla determinazione della quantita' e della qualita' dei
prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con
accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono
essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21,
comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente
necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti
per quantita' e qualita' dal competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti
ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono
essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a
rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito,
gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas
naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone
(codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke
(codice NC 2704).»
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa [Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16
ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n.
745/1970 (157) - Art. 14 D.L. n. 688/1982 - Art. 12, comma
2, D.L. n. 331/1993 - Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n.
1161]). - 1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne
l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane,
competente per territorio, qualunque sia la capacita' del
deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 5 metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti
di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con
modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per
gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale
impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e
scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti
ricevuti, distintamente per qualita', e il numero
risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle
singole colonnine di distribuzione installate, effettuata
alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante
erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta
giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi
esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con
evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e
delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le
modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma
4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in
forma telematica, in sostituzione del registro di carico e
scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I
medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti
appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione
dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso,
presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
la relativa documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la
licenza di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per il
relativo rilascio e' sospesa allorche' ricorrano nei
confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di
cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e
la revoca della predetta licenza trovano applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23.
Nel caso di persone giuridiche e di societa', la licenza e'
negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il
rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni
di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23
ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a
persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,
limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
licenza di cui al comma 4 e' altresi' negata ai soggetti
che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti
tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento
dell'attivita' del deposito rapportati alla capacita' dei
serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al
conto economico previsionale, in base alle specifiche
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono
benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a
darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle
situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo
23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attivita' nel termine di
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o,
qualora successiva al predetto termine, dalla data del
verificarsi delle condizioni impeditive previste dai
medesimi commi.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la
licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa,
anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice
di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia
sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse
nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha
effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di
assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca
della licenza.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa
devono circolare con il documento di accompagnamento
previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i
prodotti energetici trasferiti in quantita' non superiore a
1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai
sensi del presente Art. ed i gas di petrolio liquefatti per
uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici
assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, unicamente attraverso modalita' telematiche,
agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui
circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione.»
«Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti
(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32,
comma 3, D.L. n. 331/1993)). - 1. Indipendentemente
dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che
costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina
delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle
relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta
della contabilita' o dei registri prescritti e la omessa o
tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce
prescritte, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.
2. La tenuta della contabilita' e dei registri si
considera irregolare quando viene accertata una differenza
tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore
ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti
di distribuzione stradale di carburanti si considera
irregolare la tenuta del registro di carico e scarico
quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle
erogazioni effettuate nel periodo preso a base della
verifica; per i depositi commerciali di gasolio si
considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle
quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a
base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a
chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza
fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari
della Guardia di finanza ed ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui
vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi
prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il
fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e'
considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di
sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo
estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili:
«Art. 11 (Introduzione Documento Amministrativo
Semplificato telematico). - 1. Con determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da
adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono fissati tempi e modalita' per
introdurre l'obbligo, entro il 30 settembre 2020, di
utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione,
esclusivamente in forma telematica, del documento di
accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative. La presente disposizione si applica alla
circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del
gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
«Art. 1 (Accertamento, contrasto all'evasione ed
all'elusione fiscale, nonche' potenziamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria). - 1. Con
determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita' per
la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita' degli
operatori, qualificati come depositari autorizzati,
operatori professionali, rappresentanti fiscali ed
esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita'
svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e
delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi
di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e
62 del testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la
circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano
e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del
testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504.
1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per le violazioni che costituiscono reato, la
omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei
documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero
la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo
50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al
comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali
depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle
entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
della congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.".
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale
competente, previo consenso del titolare del diritto di
proprieta' intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese
del titolare del diritto, la distruzione delle merci
medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da
utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello
sviluppo economico, sono definite modalita' e tempi della
procedura di cui al comma 3.
4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n.
92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine del contenimento dei costi
necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione
competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un
anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione
dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo
modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente norma".
5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'ultimo periodo, le parole: "di cui
all'articolo 52" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 51 e 52";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e
per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma
dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per
l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale".
6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il
seguente:
"12-bis. - Le disposizioni dei commi 10 e 11 si
applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali
privilegiati.".
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione
stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la
societa' percepisce somme per il diritto di sfruttamento
dell'immagine»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni telematiche.".
8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal
seguente:
"2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate
sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo
decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo
complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione
eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta
per un periodo da un mese a sei mesi".
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal
comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da
quando e' stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con
altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini
fiscali".
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi
da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis
del presente articolo, si applicano alle violazioni
constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per le
violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano
le disposizioni previgenti.
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche
nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo
oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del
modello F24 per il versamento unitario di imposte,
contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive
modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il
numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in
occasione della prima cessione interna. A tale fine, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al
modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione
dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene
verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i
termini e le modalita' della predetta verifica. Gli esiti
del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i
trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di
importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla
presentazione della certificazione doganale attestante
l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento
all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore,
della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, nei limiti ivi stabiliti.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono
individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole da: "Con la convenzione"
a: "e' definita" sono sostituite dalle seguenti: "La
convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, e' gratuita e definisce anche".
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono soppresse le parole: "mediante posta
elettronica certificata".
14. Gli organismi preposti all'attivita' di
controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali
sono impegnati ad orientare le attivita' operative per una
significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco
illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con
Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare,
nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche'
delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle
risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale,
l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
Le modalita' di attuazione del presente comma sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Governo procede, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
anche al riordino delle Agenzie fiscali e
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al
fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione
economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi
della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di
valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il
predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la
fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di
enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15,
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in esso contenute, e' trasmesso alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, le quali rendono il parere entro
trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, il regolamento puo' essere
comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal
funzionamento degli organismi collegiali la struttura
interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di
coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario, il Comitato di indirizzo strategico della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la
Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma
37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa
prevista per l'attivita' della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e'
ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse
finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di
spesa, come ridotta dal presente periodo, puo' essere
utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per
l'affidamento, anche a societa' specializzate, di
consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino
dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31
dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
e di ricerca connesse al completo svolgimento delle
attivita' indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e
nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le esigenze
connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa
pubblica e miglioramento della qualita' dei servizi
pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per assicurare la
formazione specialistica nonche' la formazione linguistica
di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di
apposite convenzioni anche con primarie istituzioni
universitarie italiane ed europee.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il
terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Meta' dei componenti sono scelti tra i professori
universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni
dotati di specifica competenza professionale attinente ai
settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.".
19. In sede di prima applicazione della disposizione
di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie
fiscali in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano automaticamente il trentesimo
giorno successivo.».
- Per il testo dell'articolo 2, comma 199, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della L. 31 marzo 2000, n. 78):
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i
compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile
1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il
Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio
pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione
europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse
proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati
in regime concessorio, ad espletamento di funzioni
pubbliche inerenti la potesta' amministrativa
d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni
separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre
forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso
il valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi
anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma,
lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli
articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e
dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali
conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di
porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via
esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi
per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d)
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7
gennaio 1929, n. 4.».
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per
la tutela della concorrenza e del mercato, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2005, n. 235, S.O.