Avvertenza: 
 
  Si procede alla ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione  20  maggio
2022, n. 51, recante: «Misure urgenti  per  contrastare  gli  effetti
economici e umanitari della crisi ucraina», corredato delle  relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del  regolamento  di  esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
 
  Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
  Per gli atti dell'Unione europea vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
          Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina 
               e sul gasolio impiegato come carburante 
 
  1.   In   considerazione   degli   effetti   economici    derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei  prodotti  energetici,  le
aliquote di  accisa  sulla  benzina  e  sul  gasolio  impiegato  come
carburante, di cui all'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo  26   ottobre   1995,   n.   504,   sono   rideterminate,
relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: 
    a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; 
    b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40  euro  per
1000 litri. 
  2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al  comma  1
si applica dal giorno di entrata in vigore  del  presente  decreto  e
fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. 
  3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita dal comma  1,  l'aliquota  di
accisa sul gasolio commerciale  usato  come  carburante,  di  cui  al
numero 4-bis della Tabella A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova  applicazione  per  il
periodo indicato nel comma 2  del  presente  articolo.  Nel  medesimo
periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte  sulla
benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della
Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995. 
  4. Per il periodo dal 1° gennaio al  28  febbraio  2022  non  trova
applicazione la disposizione di cui  al  comma  290  dell'articolo  1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per  il  medesimo  periodo,  le
maggiori entrate  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relative  alle
cessioni  di  benzina  e  gasolio  impiegati  come   carburanti   per
autotrazione, derivanti dalle variazioni  del  prezzo  internazionale
del  petrolio  greggio  espresso  in  euro,  sono  accertate  con  le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 291, della legge  24  dicembre
2007 n. 244. 
  5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa  di
cui al comma 1, gli esercenti  i  depositi  commerciali  di  prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo  25,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al  comma  2,  lettera  b),  del  medesimo  articolo  25  trasmettono
all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con le modalita' di cui all'articolo  19-bis  del  predetto
testo  unico  ovvero  per  via  telematica,  i   dati   relativi   ai
quantitativi di benzina e di gasolio usato come  carburante  giacenti
nei serbatoi dei relativi  depositi  e  impianti  sia  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno
successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati  e'
effettuata entro 5 giorni lavorativi  a  partire  da  ciascuna  delle
predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati  di  cui  al
presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
  6. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  5  i  titolari  dei
depositi fiscali e gli esercenti i depositi commerciali di  cui  agli
articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504
del 1995, nel  periodo  di  applicazione  delle  aliquote  di  accisa
rideterminate  ai  sensi  del  comma  1,  riportano   nel   documento
amministrativo semplificato telematico di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma  1,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di  accisa  applicata
ai  quantitativi  dei  prodotti  energetici  indicati  nel   medesimo
documento. 
  7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il
Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione
dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2,
comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza   per   monitorare
l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al  pubblico,  di
benzina  e  gasolio  usato  come  carburante  praticati   nell'ambito
dell'intera  filiera  di  distribuzione  commerciale   dei   medesimi
prodotti. La Guardia di finanza agisce con i  poteri  di  indagine  a
essa attribuiti ai fini  dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera
m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per le finalita' di cui al presente comma e per  lo  svolgimento  dei
compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo  della  Guardia  di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati  inerenti
alle giacenze di cui al comma 5 e ai  dati  contenuti  nel  documento
amministrativo semplificato telematico;  il  medesimo  Corpo  segnala
all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel  corso  delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente  comma,  sintomatici  di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali  scorrette  ai
sensi del codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli adempimenti previsti dal presente comma con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2  e  fino  al  31
dicembre 2022, ferme restando le condizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 291, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  le  aliquote  di
accisa applicate ai  prodotti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
rideterminate con il decreto emanato  ai  sensi  del  comma  290  del
medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato  anche  con
cadenza diversa da quella ivi prevista. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del  presente  articolo,
valutati in 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49  milioni  di  euro
per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal  comma  4
e, quanto a 332,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di
euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'Allegato I e la Tabella A del  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative),  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  1995,  n.
          279, S.O. n. 143. 
              - Si riporta il testo dei commi 290 e 291 dell'articolo
          1  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»: 
                «1.-289. - Omissis 
                290. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, ai fini della  tutela  del  cittadino
          consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, le misure delle aliquote di accisa sui  prodotti
          energetici usati come carburanti ovvero  come  combustibili
          per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al
          fine di compensare le  maggiori  entrate  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto  derivanti  dalle  variazioni  del  prezzo
          internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. 
                291. Il decreto di cui al comma 290 e' adottato,  con
          cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo  comma
          aumenta  in  misura  pari  o  superiore,  sulla  media  del
          periodo, a due punti  percentuali  rispetto  al  valore  di
          riferimento, espresso in euro, indicato  nel  Documento  di
          programmazione economico-finanziaria; il  medesimo  decreto
          non puo' essere adottato  ove,  nella  media  del  semestre
          precedente,  si  verifichi  una  diminuzione  del   prezzo,
          determinato ai sensi  del  comma  290,  rispetto  a  quello
          indicato     nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290  puo'
          essere adottato al fine di variare le aliquote  di  accisa,
          qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione
          rispetto  al  valore  di  riferimento,  espresso  in  euro,
          indicato     nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 19-bis, 23,  25  e
          50, del decreto legislativo  26  ottobre  del  1995,  n.504
          (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative): 
                «Art.  19-bis  (Utilizzo  della   posta   elettronica
          certificata).  -  L'invio  di   tutti   gli   atti   e   le
          comunicazioni previsti dalle disposizioni che  disciplinano
          i tributi previsti dal presente testo unico,  ivi  compresi
          gli avvisi di pagamento di cui all'articolo  15,  comma  1,
          effettuato  da  parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli tramite la posta elettronica  certificata  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n. 68,  di  seguito  denominata  PEC,  ha  valore  di
          notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di
          notificare  i  predetti  atti  e   comunicazioni   mediante
          raccomandata postale con avviso di  ricevimento  ovvero  ai
          sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
          civile,  anche  per  il  tramite  di  un   messo   speciale
          autorizzato dall'ufficio competente. Per i fini di  cui  al
          comma  1,  i  soggetti  tenuti  al  pagamento  dell'imposta
          nonche'  quelli   che   intendono   iniziare   un'attivita'
          subordinata   al   rilascio   di   una   licenza    o    di
          un'autorizzazione,  comunque   denominata,   previste   dal
          presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia
          il proprio indirizzo di PEC.» 
                «Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
          1. Il regime del deposito fiscale e' consentito: 
                  a) per le raffinerie e per gli  altri  stabilimenti
          di produzione dove si ottengono i  prodotti  energetici  di
          cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti  energetici
          di  cui  all'articolo  21,  comma  3,   ove   destinati   a
          carburazione e combustione, nonche' i  prodotti  sottoposti
          ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5; 
                  b) per gli impianti petrolchimici. 
                2. L'esercizio degli impianti di cui al  comma  1  e'
          subordinato al rilascio della licenza di  cui  all'articolo
          63. 
                3. La gestione in regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
          operative e  di  approvvigionamento  dell'impianto,  per  i
          depositi commerciali  di  gas  di  petrolio  liquefatti  di
          capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per  i  depositi
          commerciali di altri prodotti energetici di  capacita'  non
          inferiore a 10.000 metri cubi. 
                4. La gestione in regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
          gas di petrolio liquefatti di  capacita'  inferiore  a  400
          metri cubi e per i depositi commerciali di  altri  prodotti
          energetici di  capacita'  inferiore  a  10.000  metri  cubi
          quando, oltre ai presupposti di cui  al  comma  3,  ricorra
          almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a) il deposito effettui forniture  di  prodotto  in
          esenzione da accisa o ad accisa agevolata  o  trasferimenti
          di prodotti energetici in  regime  sospensivo  verso  Paesi
          dell'Unione europea ovvero  esportazioni  verso  Paesi  non
          appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
          ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
          biennio; 
                  b)  il  deposito  sia  propaggine  di  un  deposito
          fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo
          stesso gruppo societario o, se di diversa titolarita',  sia
          stabilmente destinato ad operare al servizio  del  predetto
          deposito. 
                5. L'esercizio dei depositi  fiscali  autorizzati  ai
          sensi dei commi 3 e 4  e'  subordinato  al  rilascio  della
          licenza di cui all'articolo 63. 
                6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4  e'  negata
          ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio  antecedente
          la richiesta, sia stata pronunciata  sentenza  irrevocabile
          di condanna  ai  sensi  dell'articolo  648  del  codice  di
          procedura   penale,   ovvero   sentenza    definitiva    di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          di natura tributaria, finanziaria e fallimentare  e  per  i
          delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII  e
          XIII del libro secondo del codice penale, per i  quali  sia
          prevista   la   pena   della   reclusione.   La    predetta
          autorizzazione e' altresi' negata ai soggetti nei confronti
          dei quali siano in  corso  procedure  concorsuali  o  siano
          state definite nell'ultimo quinquennio, nonche' ai soggetti
          che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per  loro
          natura  od  entita',  alle  disposizioni  che  disciplinano
          l'accisa,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  i   tributi
          doganali, in relazione alle quali  siano  state  contestate
          sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. 
                7. L'istruttoria per il rilascio  dell'autorizzazione
          di cui ai commi 3 e 4  e'  sospesa  fino  al  passaggio  in
          giudicato  della  sentenza  conclusiva   del   procedimento
          penale, qualora nei  confronti  del  soggetto  istante  sia
          stato emesso, ai sensi  dell'articolo  424  del  codice  di
          procedura penale, decreto che dispone il giudizio  per  uno
          dei reati indicati nel comma 6. 
                8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere
          sospesa  dall'Autorita'  giudiziaria,  anche  su  richiesta
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
          depositario autorizzato per il quale sia stato  emesso,  ai
          sensi dell'articolo 424 del  codice  di  procedura  penale,
          decreto  che  dispone  il  giudizio  per  reati  di  natura
          tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di
          cui al primo periodo e' in ogni caso  sospesa  dall'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli laddove venga  pronunciata  nei
          confronti del depositario autorizzato sentenza di  condanna
          non  definitiva,  con   applicazione   della   pena   della
          reclusione, per reati di natura tributaria,  finanziaria  e
          fallimentare. Il provvedimento di  sospensione  ha  effetto
          fino alla emissione della sentenza irrevocabile. 
                9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
          ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
          irrevocabile di condanna ai  sensi  dell'articolo  648  del
          codice di procedura penale, ovvero sentenza  definitiva  di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          di natura tributaria, finanziaria  e  fallimentare,  per  i
          quali sia prevista la pena della reclusione. 
                10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
          revocata allorche' ricorrano rispettivamente le  condizioni
          di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
          sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui  al  comma
          7. 
                11. Nel caso di persone  giuridiche  e  di  societa',
          l'autorizzazione e  la  licenza  sono  negate,  revocate  o
          sospese, ovvero  il  procedimento  per  il  rilascio  delle
          stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai  commi
          da 6 a 10 ricorrano,  alle  condizioni  ivi  previste,  con
          riferimento  a  persone  che  ne  rivestono   funzioni   di
          rappresentanza, di amministrazione o di direzione,  nonche'
          a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione  e
          il controllo. 
                12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
          permanenza delle condizioni previste dal  comma  4  e,  nel
          caso    esse    non    possano    ritenersi    sussistenti,
          l'autorizzazione di cui al  medesimo  comma  viene  sospesa
          fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro  il
          termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
          Contestualmente   all'emissione   del   provvedimento    di
          sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
          su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di  cui
          all'articolo 25, comma 4. 
                13.  Per  il  controllo   della   produzione,   della
          trasformazione,  del  trasferimento  e   dell'impiego   dei
          prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
          puo'   prescrivere   l'installazione   di    strumenti    e
          apparecchiature per la misura e per il campionamento  delle
          materie prime e dei prodotti semilavorati e  finiti;  puo',
          altresi', adottare sistemi di verifica e di  controllo  con
          l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. 
                14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
          un idoneo sistema  informatizzato  di  controllo  in  tempo
          reale del processo di gestione della produzione, detenzione
          e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli procede al  controllo  dell'accertamento  e  della
          liquidazione dell'imposta avvalendosi  dei  dati  necessari
          alla determinazione della quantita' e  della  qualita'  dei
          prodotti  energetici  rilevati  dal  sistema  medesimo  con
          accesso in modo autonomo e diretto. 
                15. Nei recinti  dei  depositi  fiscali  non  possono
          essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21,
          comma 2, ad imposta assolta,  eccetto  quelli  strettamente
          necessari per il funzionamento  degli  impianti,  stabiliti
          per   quantita'   e   qualita'   dal   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli  ricevuti
          ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis. 
                16. Per i prodotti  immessi  in  consumo  che  devono
          essere  sottoposti  ad  operazioni  di  miscelazione  o   a
          rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di  deposito,
          gestito in regime di  deposito  fiscale,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13. 
                17. La presente disposizione non si  applica  al  gas
          naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21  00),  al  carbone
          (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e  al  coke
          (codice NC 2704).» 
                «Art.  25  (Deposito  e  circolazione   di   prodotti
          energetici assoggettati ad accisa [Artt. 1, 3, 4, 5, 7,  16
          ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16,  comma  9,  D.L.  n.
          745/1970 (157) - Art. 14 D.L. n. 688/1982 - Art. 12,  comma
          2, D.L. n. 331/1993 - Art. 1 legge  15  dicembre  1971,  n.
          1161]). - 1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti
          energetici  assoggettati  ad  accisa   devono   denunciarne
          l'esercizio   all'Ufficio   dell'Agenzia   delle    dogane,
          competente per territorio, qualunque sia la  capacita'  del
          deposito. 
                2. Sono altresi' obbligati alla denuncia  di  cui  al
          comma 1: 
                  a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
          ed industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi; 
                  b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
          di carburanti; 
                  c)  gli  esercenti  apparecchi   di   distribuzione
          automatica di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli  ed
          industriali, collegati a serbatoi la cui capacita'  globale
          supera i 5 metri cubi. 
                3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di  cui  al
          comma 1 le amministrazioni dello Stato per  i  depositi  di
          loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita  al
          minuto,  purche'  la  quantita'  di   prodotti   energetici
          detenuta in deposito  non  superi  complessivamente  i  500
          chilogrammi. 
                4.  Gli  esercenti  impianti  e   depositi   soggetti
          all'obbligo della denuncia, in possesso  del  provvedimento
          autorizzativo rilasciato ai  sensi  delle  disposizioni  in
          materia  di  installazione  ed  esercizio  di  impianti  di
          stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono  muniti
          di  licenza  fiscale,  valida  fino  a  revoca,  e,   fatta
          eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
          naturale  impiegato  come  carburante,  sono  obbligati   a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
          prodotti  denaturati  per  usi   esenti.   Sono   esonerati
          dall'obbligo della tenuta del registro di carico e  scarico
          gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
          o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati,  in
          luogo della denuncia, a  dare  comunicazione  di  attivita'
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,  competente   per
          territorio, e sono esonerati dalla tenuta del  registro  di
          carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
          lettera a), aventi capacita' superiore a 10  metri  cubi  e
          non  superiore  a  25  metri  cubi  nonche'  gli  esercenti
          impianti di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  collegati  a
          serbatoi la cui capacita' globale  risulti  superiore  a  5
          metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
          1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
          dare comunicazione di  attivita'  all'Ufficio  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, competente per territorio;  ai
          medesimi soggetti e' attribuito un  codice  identificativo.
          Gli stessi tengono il registro  di  carico  e  scarico  con
          modalita' semplificate da stabilire con determinazione  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma  4  per
          gli impianti di  distribuzione  stradale  di  gas  naturale
          impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
          comma 2, lettera b), annotano  nel  registro  di  carico  e
          scarico  rispettivamente   i   quantitativi   di   prodotti
          ricevuti,  distintamente  per   qualita',   e   il   numero
          risultante dalla lettura del contatore totalizzatore  delle
          singole colonnine di distribuzione  installate,  effettuata
          alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di  carburante
          erogato; al momento della chiusura  annuale,  entro  trenta
          giorni dalla data  dell'ultima  registrazione,  i  medesimi
          esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
          e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
          alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno,  con
          evidenziazione delle rimanenze  contabili  ed  effettive  e
          delle loro differenze. 
                4-ter. Con determinazione del direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' per la presentazione dei dati  di  cui  al  comma
          4-bis  nonche'  dei  dati  relativi  ai  livelli   e   alle
          temperature  dei  serbatoi  installati,  esclusivamente  in
          forma telematica, in sostituzione del registro di carico  e
          scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al  comma
          2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service.  I
          medesimi esercenti  garantiscono,  anche  tramite  soggetti
          appositamente delegati,  l'accesso  presso  l'impianto  per
          l'esercizio dei poteri di cui  all'articolo  18,  comma  2,
          entro     ventiquattro     ore     dalla      comunicazione
          dell'amministrazione  finanziaria.  In  fase  di   accesso,
          presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
          la relativa documentazione contabile. 
                5. Per i depositi di cui al comma 1 ed  al  comma  2,
          lettera a), nei casi previsti dal secondo  comma  dell'art.
          25 del regio decreto 20 luglio 1934, n.  1303,  la  licenza
          viene rilasciata al locatario al  quale  incombe  l'obbligo
          della tenuta del registro di  carico  e  scarico.  Per  gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e' intestata al titolare della gestione  dell'impianto,  al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e scarico. ll titolare della  concessione  ed  il  titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono, agli effetti fiscali, solidalmente  responsabili  per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 
                6. Le disposizioni dei commi  1,  2,  3,  4  e  5  si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali   di   prodotti
          energetici  denaturati.  Per   l'esercizio   dei   predetti
          depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
          liquefatti denaturati  per  uso  combustione,  deve  essere
          prestata cauzione nella  misura  prevista  per  i  depositi
          fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
          regime dei cali previsto dall'art. 4. 
                6-bis. Per i depositi di cui  ai  commi  1  e  6,  la
          licenza di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per  il
          relativo  rilascio  e'  sospesa  allorche'  ricorrano   nei
          confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di
          cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la  sospensione  e
          la revoca  della  predetta  licenza  trovano  applicazione,
          rispettivamente, i commi 8 e 9 del  medesimo  articolo  23.
          Nel caso di persone giuridiche e di societa', la licenza e'
          negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento  per  il
          rilascio della stessa e' sospeso, allorche'  le  situazioni
          di cui  ai  commi  da  6  a  9  del  medesimo  articolo  23
          ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento  a
          persone che rivestono in esse funzioni  di  rappresentanza,
          di amministrazione o di direzione ovvero a persone  che  ne
          esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. 
                6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  6-bis,
          limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
          che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
          licenza di cui al comma 4 e' altresi'  negata  ai  soggetti
          che, a seguito di verifica, risultano privi  dei  requisiti
          tecnico-organizzativi    minimi    per    lo    svolgimento
          dell'attivita' del deposito rapportati alla  capacita'  dei
          serbatoi, ai servizi strumentali  all'esercizio  ovvero  al
          conto  economico  previsionale,  in  base  alle  specifiche
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
          i titolari di depositi commerciali detengono  o  estraggono
          benzina o gasolio usato come carburante  sono  obbligati  a
          darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle  dogane  e
          dei monopoli; in  caso  di  riscontrata  sussistenza  delle
          situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9  e  11  dell'articolo
          23, la medesima Agenzia adotta  motivati  provvedimenti  di
          divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'  nel  termine  di
          sessanta giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  o,
          qualora successiva al  predetto  termine,  dalla  data  del
          verificarsi  delle  condizioni  impeditive   previste   dai
          medesimi commi. 
                7. Al di fuori dei casi di cui  al  comma  6-bis,  la
          licenza di esercizio  dei  depositi  puo'  essere  sospesa,
          anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del  codice
          di procedura penale, nei confronti dell'esercente  che  sia
          sottoposto a procedimento penale  per  violazioni  commesse
          nella  gestione  dell'impianto,  costituenti  delitti,   in
          materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
          nel minimo ad un anno. Il provvedimento di  sospensione  ha
          effetto  fino  alla  pronuncia  di  proscioglimento  o   di
          assoluzione; la sentenza di  condanna  comporta  la  revoca
          della licenza. 
                8.  I  prodotti  energetici  assoggettati  ad  accisa
          devono  circolare  con  il  documento  di   accompagnamento
          previsto dall'art. 12.  Sono  esclusi  da  tale  obbligo  i
          prodotti energetici trasferiti in quantita' non superiore a
          1.000 chilogrammi a depositi non  soggetti  a  denuncia  ai
          sensi del presente Art. ed i gas di petrolio liquefatti per
          uso combustione trasferiti dagli esercenti  la  vendita  al
          minuto. 
                9.   Il   trasferimento   di   prodotti    energetici
          assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere
          preventivamente  comunicato  dal  mittente   e   confermato
          all'arrivo dal destinatario,  entro  lo  stesso  giorno  di
          ricezione,  unicamente  attraverso  modalita'  telematiche,
          agli   Uffici   dell'Agenzia   delle   dogane   nella   cui
          circoscrizione  territoriale  sono   ubicati   i   depositi
          interessati alla movimentazione.» 
                «Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e  regolamenti
          (Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 -  Art.  32,
          comma  3,  D.L.  n.  331/1993)).  -  1.   Indipendentemente
          dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che
          costituiscono reato,  per  le  infrazioni  alla  disciplina
          delle accise stabilita dal presente  testo  unico  e  dalle
          relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta
          della contabilita' o dei registri prescritti e la omessa  o
          tardiva  presentazione  delle   dichiarazioni   e   denunce
          prescritte,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro. 
                2. La tenuta della contabilita'  e  dei  registri  si
          considera irregolare quando viene accertata una  differenza
          tra le giacenze reali e le risultanze  contabili  superiore
          ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli  impianti
          di  distribuzione  stradale  di  carburanti  si   considera
          irregolare la tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico
          quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
          annuo consentito per i singoli  carburanti,  riferito  alle
          erogazioni  effettuate  nel  periodo  preso  a  base  della
          verifica;  per  i  depositi  commerciali  di   gasolio   si
          considera irregolare la tenuta del  registro  di  carico  e
          scarico quando la differenza supera il 3  per  mille  delle
          quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso  a
          base della verifica. 
                3. La sanzione di cui al comma 1 si applica  anche  a
          chiunque esercita le attivita' senza la prescritta  licenza
          fiscale, ovvero ostacola, in qualunque  modo,  ai  militari
          della    Guardia    di    finanza    ed    ai    funzionari
          dell'amministrazione  finanziaria,  muniti  della  speciale
          tessera di riconoscimento,  l'accesso  nei  locali  in  cui
          vengono  trasformati,  lavorati,  impiegati   o   custoditi
          prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo  che  il
          fatto costituisca reato. 
                4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
          la revoca della licenza di cui  all'art.  5,  comma  2,  e'
          considerata,  agli  effetti  sanzionatori,   tentativo   di
          sottrarre  al  pagamento   dell'imposta   il   quantitativo
          estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,
          recante disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  per
          esigenze indifferibili: 
                «Art.  11  (Introduzione   Documento   Amministrativo
          Semplificato  telematico).  -  1.  Con  determinazione  del
          Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  da
          adottare entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  fissati  tempi  e  modalita'  per
          introdurre  l'obbligo,  entro  il  30  settembre  2020,  di
          utilizzo del sistema informatizzato per  la  presentazione,
          esclusivamente  in  forma  telematica,  del  documento   di
          accompagnamento  di  cui  all'articolo   12   del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  recante  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative. La presente disposizione  si  applica  alla
          circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del
          gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286  recante
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria: 
                «Art.  1  (Accertamento,  contrasto  all'evasione  ed
          all'elusione      fiscale,      nonche'       potenziamento
          dell'Amministrazione  economico-finanziaria).  -   1.   Con
          determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane,  da
          adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita'  per
          la presentazione esclusivamente in forma telematica: 
                  a)  dei  dati  relativi  alle  contabilita'   degli
          operatori,   qualificati   come   depositari   autorizzati,
          operatori   professionali,   rappresentanti   fiscali    ed
          esercenti  depositi  commerciali,  concernenti  l'attivita'
          svolta nei settori dei prodotti energetici,  dell'alcole  e
          delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti  e  bitumi
          di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29,  61  e
          62  del  testo  unico  delle  accise  di  cui  al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
                  b) del documento di accompagnamento previsto per la
          circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
          ed alle altre  imposizioni  indirette  previste  dal  testo
          unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62; 
                  c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano
          e l'energia elettrica di cui agli  articoli  26  e  55  del
          testo unico delle accise di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. 
                1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
          previste per le  violazioni  che  costituiscono  reato,  la
          omessa, incompleta o tardiva presentazione  dei  dati,  dei
          documenti e delle dichiarazioni di cui al comma  1,  ovvero
          la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
          punita con la sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
          50, comma 1, del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504. 
                2. All'articolo 50-bis del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al
          comma 1, anteriormente all'avvio della  operativita'  quali
          depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane  e  delle
          entrate,     territorialmente     competenti,      apposita
          comunicazione anche al fine della valutazione, qualora  non
          ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto  periodo,
          della congruita' della garanzia prestata in relazione  alla
          movimentazione complessiva delle merci.". 
                3. In applicazione  del  disposto  dell'articolo  11,
          paragrafo  1  del  regolamento  (CE)   n.   1383/2003   del
          Consiglio,  del  22   luglio   2003,   l'ufficio   doganale
          competente, previo consenso del  titolare  del  diritto  di
          proprieta' intellettuale e  del  dichiarante,  detentore  o
          proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese
          del  titolare  del  diritto,  la  distruzione  delle  merci
          medesime. E' fatta salva la conservazione  di  campioni  da
          utilizzare a fini giudiziari. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello
          sviluppo economico, sono definite modalita' e  tempi  della
          procedura di cui al comma 3. 
                4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo  2001,  n.
          92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                  "1-bis.  Al  fine  del   contenimento   dei   costi
          necessari al mantenimento  dei  reperti,  l'amministrazione
          competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso  un
          anno dal momento del sequestro,  procede  alla  distruzione
          dei prodotti, previa  campionatura  da  effettuare  secondo
          modalita' definite con decreto del Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  della
          giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente norma". 
                5. All'articolo 34, comma  4,  del  decreto-legge  23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n.  85,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a)  nell'ultimo  periodo,  le   parole:   "di   cui
          all'articolo 52" sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui
          agli articoli 51 e 52"; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le
          autorizzazioni per le richieste di cui al numero  6-bis)  e
          per l'accesso  di  cui  al  numero  7)  del  secondo  comma
          dell'articolo  51  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  rilasciate,  per
          l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale". 
                6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "12-bis. - Le disposizioni dei commi  10  e  11  si
          applicano  anche  alle  prestazioni  di  servizi  rese  dai
          professionisti  domiciliati  in  Stati  o   territori   non
          appartenenti  all'Unione  europea  aventi  regimi   fiscali
          privilegiati.". 
                7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  «e  dei  contratti  di  sponsorizzazione
          stipulati dagli atleti medesimi in relazione  ai  quali  la
          societa' percepisce somme per il  diritto  di  sfruttamento
          dell'immagine»; 
                  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti il contenuto, le modalita'  ed  i  termini  delle
          trasmissioni telematiche.". 
                8.  Il  comma  2   dell'articolo   12   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "2.  Qualora  siano  state  contestate   ai   sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n.  472,  nel  corso  di  un  quinquennio,   tre   distinte
          violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale  o
          lo scontrino fiscale, anche  se  non  sono  state  irrogate
          sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni  del
          citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta  la
          sospensione    della    licenza    o    dell'autorizzazione
          all'esercizio    dell'attivita'    ovvero    dell'esercizio
          dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad  un
          mese. In deroga all'articolo  19,  comma  7,  del  medesimo
          decreto legislativo n. 472 del 1997,  il  provvedimento  di
          sospensione  e'  immediatamente  esecutivo.  Se   l'importo
          complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di  contestazione
          eccede la somma di euro 50.000 la sospensione  e'  disposta
          per un periodo da un mese a sei mesi". 
                8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come  sostituito  dal
          comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: 
                  "2-bis.  La  sospensione  di  cui  al  comma  2  e'
          disposta  dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle
          entrate competente per territorio in relazione al domicilio
          fiscale del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono
          essere notificati, a pena di decadenza, entro sei  mesi  da
          quando e' stata contestata la terza violazione. 
                  2-ter. L'esecuzione e  la  verifica  dell'effettivo
          adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  2   e'
          effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
          di finanza, ai  sensi  dell'articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                  2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui  al
          comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
          e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con
          altro mezzo idoneo a indicare il  vincolo  imposto  a  fini
          fiscali". 
                8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12,  commi
          da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 471, come modificate o introdotte dai commi  8  e  8-bis
          del  presente  articolo,  si  applicano   alle   violazioni
          constatate a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Per  le
          violazioni gia' constatate alla medesima data si  applicano
          le disposizioni previgenti. 
                9. Ai fini dell'immatricolazione o  della  successiva
          voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi,  anche
          nuovi,  oggetto  di  acquisto  intracomunitario  a   titolo
          oneroso, la relativa richiesta e' corredata  di  copia  del
          modello  F24  per  il  versamento  unitario   di   imposte,
          contributi e altre somme,  a  norma  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241  e  successive
          modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto,  il
          numero  di  telaio  e  l'ammontare  dell'IVA   assolta   in
          occasione della prima cessione interna. A  tale  fine,  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  al
          modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni. 
                9-bis. La sussistenza delle condizioni di  esclusione
          dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene
          verificata dall'Agenzia delle  entrate.  Con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  stabiliti  i
          termini e le modalita' della predetta verifica.  Gli  esiti
          del  controllo  sono  trasmessi  al  Dipartimento   per   i
          trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere  b)  e
          c), del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti del 26  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018. 
                10. Per i veicoli di  cui  al  comma  9,  oggetto  di
          importazione,  l'immatricolazione   e'   subordinata   alla
          presentazione  della  certificazione  doganale   attestante
          l'assolvimento  dell'IVA  e   contenente   il   riferimento
          all'eventuale  utilizzazione,  da  parte  dell'importatore,
          della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, nei limiti ivi stabiliti. 
                11.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 9  e  10  e  sono
          individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle
          disposizioni di cui ai medesimi commi. 
                12. Nel comma 380  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le parole da: "Con  la  convenzione"
          a:  "e'  definita"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "La
          convenzione prevista  dall'articolo  1,  comma  1-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  2000,
          n. 358, e' gratuita e definisce anche". 
                13.  All'articolo  7,  quattordicesimo   comma,   del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  605,  sono  soppresse  le   parole:   "mediante   posta
          elettronica certificata". 
                14.   Gli   organismi   preposti   all'attivita'   di
          controllo, accertamento e riscossione dei tributi  erariali
          sono impegnati ad orientare le attivita' operative per  una
          significativa riduzione della base imponibile evasa  ed  al
          contrasto dell'impiego del lavoro non regolare,  del  gioco
          illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari  e  con
          Paesi esterni al mercato comune europeo.  Una  quota  parte
          delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
          ammontare non superiore a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
          e' destinata ad un apposito fondo destinato  a  finanziare,
          nei   confronti    del    personale    dell'Amministrazione
          economico-finanziaria, per  meta'  delle  risorse,  nonche'
          delle amministrazioni statali, per la restante meta'  delle
          risorse,  la  concessione  di   incentivi   all'esodo,   la
          concessione  di  incentivi  alla  mobilita'   territoriale,
          l'erogazione  di  indennita'  di  trasferta,  nonche'   uno
          specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
          Le  modalita'  di  attuazione  del  presente   comma   sono
          stabilite in sede di contrattazione integrativa. 
                15.  Con  il  regolamento   di   organizzazione   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  da  adottare,  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto,  il  Governo  procede,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          anche    al    riordino    delle    Agenzie    fiscali    e
          dell'Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di  Stato.  Al
          fine di razionalizzare  l'ordinamento  dell'Amministrazione
          economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi
          della spesa  e  delle  entrate  nei  bilanci  pubblici,  di
          valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione  di
          contrasto dell'evasione e  dell'elusione  fiscale,  con  il
          predetto regolamento si dispone, in particolare,  anche  la
          fusione, soppressione,  trasformazione  e  liquidazione  di
          enti ed organismi. 
                16. Lo schema di regolamento previsto dal  comma  15,
          corredato di relazione  tecnica  sugli  effetti  finanziari
          delle disposizioni in esso  contenute,  e'  trasmesso  alle
          Camere per  l'acquisizione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, le quali  rendono  il  parere  entro
          trenta  giorni  dall'assegnazione.  Decorso   il   predetto
          termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri
          di  rispettiva  competenza,  il  regolamento  puo'   essere
          comunque emanato. 
                17. Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  derivanti  dal
          funzionamento  degli  organismi  collegiali  la   struttura
          interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma  1,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato  di
          coordinamento  del   Servizio   consultivo   ed   ispettivo
          tributario,  il  Comitato  di  indirizzo  strategico  della
          Scuola superiore dell'economia e delle finanze  nonche'  la
          Commissione consultiva per la riscossione  sono  soppressi.
          L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52,  comma
          37, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  e'  soppressa.  L'autorizzazione  di  spesa
          prevista   per   l'attivita'   della    Scuola    superiore
          dell'economia e delle finanze dall'articolo  4,  comma  61,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n.  350,  e'
          ridotta a 4 milioni di euro annui; la meta'  delle  risorse
          finanziarie  previste  dall'anzidetta   autorizzazione   di
          spesa, come  ridotta  dal  presente  periodo,  puo'  essere
          utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'affidamento,   anche   a   societa'   specializzate,   di
          consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il  riordino
          dell'amministrazione economico-finanziaria e,  fino  al  31
          dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio
          e  di  ricerca  connesse  al  completo  svolgimento   delle
          attivita' indicate nella legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e
          nella legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  per  le  esigenze
          connesse alle attivita' di analisi e riordino  della  spesa
          pubblica  e  miglioramento  della  qualita'   dei   servizi
          pubblici di cui all'articolo 49-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013,  n.  98,  nonche'  per  assicurare  la
          formazione specialistica nonche' la formazione  linguistica
          di base dei dipendenti  del  Ministero  previa  stipula  di
          apposite  convenzioni  anche   con   primarie   istituzioni
          universitarie italiane ed europee. 
                18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed  il
          terzo periodo del comma 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:
          "Meta'  dei  componenti  sono  scelti  tra   i   professori
          universitari e i dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni
          dotati di specifica competenza professionale  attinente  ai
          settori nei quali opera l'agenzia.  I  restanti  componenti
          sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.". 
                19. In sede di prima applicazione della  disposizione
          di cui al comma 18 i comitati  di  gestione  delle  agenzie
          fiscali in carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  cessano  automaticamente  il  trentesimo
          giorno successivo.». 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 199, della  legge
          24 dicembre 2007,  n.  244,  recante  disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008), come  modificato  dalla  presente
          legge, si rimanda nei riferimenti normativi all'articolo 7. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento  dei  compiti
          del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
          della L. 31 marzo 2000, n. 78): 
                «Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando  i
          compiti previsti dall'articolo  1  della  legge  23  aprile
          1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il
          Corpo della Guardia  di  finanza  assolve  le  funzioni  di
          polizia economica  e  finanziaria  a  tutela  del  bilancio
          pubblico, delle regioni, degli enti  locali  e  dell'Unione
          europea. 
                2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
                  a) imposte dirette e indirette, tasse,  contributi,
          monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo  erariale  o
          locale; 
                  b) diritti doganali, di  confine  e  altre  risorse
          proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; 
                  c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
          sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale  o
          locale; 
                  d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati
          in  regime  concessorio,  ad   espletamento   di   funzioni
          pubbliche    inerenti    la     potesta'     amministrativa
          d'imposizione; 
                  e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati  a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa; 
                  f)  entrate  ed  uscite  relative   alle   gestioni
          separate nel comparto della previdenza, assistenza e  altre
          forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 
                  g) demanio e patrimonio dello Stato,  ivi  compreso
          il valore aziendale netto di unita' produttive  in  via  di
          privatizzazione o di dismissione; 
                  h) valute, titoli,  valori  e  mezzi  di  pagamento
          nazionali,  europei  ed  esteri,   nonche'   movimentazioni
          finanziarie e di capitali; 
                  i) mercati finanziari  e  mobiliari,  ivi  compreso
          l'esercizio del credito e la  sollecitazione  del  pubblico
          risparmio; 
                  l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi  ed
          altri diritti di privativa  industriale,  relativamente  al
          loro esercizio e sfruttamento economico; 
                  m)  ogni  altro   interesse   economico-finanziario
          nazionale o dell'Unione europea. 
                3. Il Corpo della  Guardia  di  finanza,  avvalendosi
          anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare,
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,  primo  comma,
          lettera c), della legge 31 dicembre  1982,  n.  979,  dagli
          articoli 200, 201 e 202  del  codice  della  navigazione  e
          dagli accordi internazionali,  e  i  compiti  istituzionali
          conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di
          porto, funzioni di polizia economica e finanziaria  in  via
          esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi
          per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
          quanto previsto dalla legge 1° aprile  1981,  n.  121,  per
          quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia  in
          materia di ordine e di  sicurezza  pubblica,  attivita'  di
          contrasto dei traffici illeciti. 
                4. Ferme restando le norme del  codice  di  procedura
          penale e delle altre leggi vigenti, i militari  del  Corpo,
          nell'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  comma  2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli  32  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. 
                5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti  di  cui  al
          presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
          possono   configurarsi   come   violazioni   fiscali,    le
          disposizioni di cui agli articoli  36,  ultimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, aggiunto dall'articolo  19,  comma  1,  lettera  d)
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32  della  legge  7
          gennaio 1929, n. 4.». 
              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante  norme  per
          la tutela della concorrenza e del  mercato,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O.