IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 38/2020 del 20 aprile  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 111 del 30 aprile 2020; 
  Vista la domanda presentata in data 29 aprile 2020 con la quale  la
societa' Merck Sharp & Dohme B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai
fini    della    rimborsabilita'    del    medicinale     «Recarbrio»
(imipenem/cilastatina/relebactam); 
  Vista la domanda presentata in data 7 dicembre 2020, con  la  quale
la societa' Merck Sharp & Dohme B.V. ha  chiesto  l'estensione  delle
indicazioni  terapeutiche  in  regime  di  rimborso  del   medicinale
«Recarbrio» (imipenem/cilastatina/relebactam); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 20-22 aprile 2022; 
  Vista la delibera n.  25  del  12  maggio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La  nuova  indicazione   terapeutica   del   medicinale   RECARBRIO
(imipenem/cilastatina/relebactam): 
    «Trattamento  della  polmonite  acquisita  in   ospedale   (HAP),
compresa polmonite associata a ventilazione  meccanica  (VAP),  negli
adulti. 
    Trattamento della batteriemia che si manifesta in associazione  o
che si sospetta sia associata a HAP o VAP, negli adulti» 
e l'indicazione terapeuticha oggetto della negoziazione: 
    «"Recarbrio" e'  indicato  per  il  trattamento  delle  infezioni
causate da organismi aerobi Gram negativi negli adulti con opzioni di
trattamento limitate» 
sono rimborsate come segue. 
  Confezione: «500 mg / 500 mg / 250 mg - polvere per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso -  flaconcino  (vetro)»  25  flaconcini  -
A.I.C. n. 048537017/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 3.437,67. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.673,53. 
  Attribuzione  del  requisito  dell'innovativita'  condizionata   in
relazione alle indicazioni oggetto della  negoziazione,  a  cui  sono
associati: 
    l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge  di  cui  alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012); 
    l'inserimento negli  elenchi  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR). 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Alla specialita' medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa
complessivo sull'ex factory pari a euro  18,5  Mln/ventiquattro  mesi
decorrente dalla data  di  entrata  in  vigore  della  determina  che
recepisce  le  condizioni  dell'accordo   negoziale.   In   caso   di
superamento della soglia 18,5 Mln di fatturato nei ventiquattro  mesi
la societa' e'  chiamata  al  ripiano  dello  sfondamento  attraverso
payback. Ai fini  della  determinazione  dell'importo  dell'eventuale
sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato sui consumi  e
in base al fatturato (al netto di eventuale payback del 5% e al lordo
del  payback  dell'1,83%)  trasmessi  attraverso  il   flusso   della
tracciabilita' per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso
OSMED per la convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alle  aziende
di fornire semestralmente i dati  di  vendita  relativi  ai  prodotti
soggetti al vincolo del tetto e il relativo  trend  dei  consumi  nel
periodo considerato,  segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del
tetto di spesa, il  periodo  di  riferimento,  per  i  prodotti  gia'
commercializzati  avra'  inizio  dal  mese  della  pubblicazione  del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, mentre,  per  i  prodotti  di
nuova   autorizzazione,   dal   mese   di    inizio    dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al SSN) dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti
valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi, comunque, a  carico  del
SSN, ivi compresi, ad  esempio,  quelli  derivanti  dall'applicazione
della  legge  n.  648/1996  e   dall'estensione   delle   indicazioni
conseguenti a modifiche delle note AIFA. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo precedente. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.