IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «testo  unico»),  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di  seguito  «decreto
di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del  28  dicembre
2021, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  25952  del  30  dicembre  2021,
emanato in attuazione dell'art. 3  del  «testo  unico»,  (di  seguito
«decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Vista la circolare  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 5619 del 21  marzo  2016,  riguardante  la  determinazione
delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  26
maggio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 48.051 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 23 marzo e 29  aprile  2022,  con  i
quali e' stata disposta  l'emissione  delle  prime  tre  tranche  dei
certificati di credito del Tesoro con tasso  d'interesse  indicizzato
al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»),  con  godimento  15
ottobre 2021 e scadenza 15 ottobre 2030; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quarta tranche dei  predetti  certificati
di credito del Tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quarta  tranche
dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2021 e scadenza 15 ottobre  2030,
per un ammontare nominale compreso fra un  importo  minimo  di  1.000
milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro. 
  Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti
in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Il tasso di interesse  semestrale  da  corrispondere  sui  predetti
CCTeu sara' determinato sulla base del tasso  annuo  lordo,  pari  al
tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,75%, e  verra'  calcolato
contando i giorni effettivi del semestre di  riferimento  sulla  base
dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. 
  In  applicazione  dei  suddetti  criteri,  il   tasso   d'interesse
semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al  presente
decreto e' pari a 0,215%. 
  Nel caso  in  cui  il  processo  di  determinazione  del  tasso  di
interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi,  la
cedola corrispondente sara' posta pari a zero. 
  La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo
pervenuta in scadenza, non verra' corrisposta. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente richiamato, con particolare riguardo all'art.  20,  ed  a
cui si rinvia per quanto  non  espressamente  disposto  dal  presente
decreto.