IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  83  dell'8  aprile
2022, recante «Disposizioni  nazionali  applicative  dei  regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n.  238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione». 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, nelle more dell'emanazione del citato decreto  ministeriale
applicativo 6 dicembre 2021, per le  modifiche  di  cui  al  presente
decreto, sono state applicate le disposizioni  procedurali  nazionali
previste dal predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 - dell'8  ottobre
2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata dei vini «Romagna» ed approvato il relativo  disciplinare
di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - del 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato  il  disciplinare  della  DOP
«Romagna»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Romagna»; 
  Visto il decreto ministeriale  8  gennaio  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 - del  25  gennaio
2019 e sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini
DOP e IGP, con il  quale  e'  stato  modificato  il  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini «Romagna»; 
  Visto il decreto  ministeriale  8  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 - del  27  agosto
2019 e pubblicato sul citato  sito  internet  del  Ministero  Sezione
Qualita' -  Vini  DOP  e  IGP,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato, con modifica ordinaria,  il  disciplinare  di  produzione
della DOP (DOC) dei vini «Romagna»  la  cui  comunicazione  e'  stata
successivamente  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea n. C18 del 20 gennaio 2020; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Emilia Romagna, su  istanza  del  Consorzio  tutela  vini  di
Romagna con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la  modifica  del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna» nel  rispetto
della procedura di cui al  citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012; 
  Atteso che  la  richiesta  di  modifica,  considerata,  considerata
«modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento  unico,  ai
sensi dell'art. 17, del reg.  UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e  10,  relativa
alle modifiche  «non  minori»  di  cui  alla  preesistente  normativa
dell'Unione europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il  parere  favorevole  della  Regione  Emilia
Romagna; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  28  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Romagna»; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare  in  questione  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2022, al  fine
di dar modo agli interessati di presentare le eventuali  osservazioni
entro trenta giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica, fatta eccezione per una osservazione  di
carattere formale presentata dal citato Consorzio  richiedente,  come
di seguito specificato; 
  Vista la nota del Consorzio vini di Romagna del 27 aprile 2022  con
la quale e' stata presentata una osservazione in  merito  alle  norme
sul confezionamento previste dall'art. 8  della  citata  proposta  di
modifica disciplinare della DOP in questione, intesa a riportare  una
puntuale descrizione sull'uso dei contenitori alternativi  al  vetro,
coerentemente  a  quanto  deliberato  dall'assemblea  consortile   al
momento della presentazione della domanda di modifica in questione ed
in  conformita'  alla  vigente  normativa  nazionale  e   dell'Unione
europea; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art.  10  del  reg.  UE  n.  34/2019,
sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  della  produzione  della  DOP  dei  vini
«Romagna», tenendo anche conto della  predetta  osservazione  formale
del Consorzio richiedente; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in questione, nonche'  alla  comunicazione
delle stesse modifiche ordinarie  alla  Commissione  UE,  tramite  il
sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30,  par.
1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019, fatto salvo che le modifiche al
documento unico riepilogativo del disciplinare  saranno  direttamente
inserite  e  pubblicate  nel   citato   sistema   informatico   della
Commissione UE; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo  2022  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna» cosi'
come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre  2011  e  da
ultimo  modificato  con  il  decreto  ministeriale  8  agosto   2019,
richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di  cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 80 del 5 aprile 2022. 
  2. Il disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Romagna»,
consolidato con le modifiche ordinarie di  cui  al  comma  1,  figura
nell'allegato al presente decreto.