Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 9  agosto  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 con il  quale  e'  stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
«Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  295  -  20
dicembre 2011, con il quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare
della DOP «Abruzzo»; 
    Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 14 gennaio 2015
con il quale  e'  stato  da  ultimo  modificato  il  disciplinare  di
produzione della DOC in argomento,  come  successivamente  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225  del  5  luglio
2019; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio tutela Vini d'Abruzzo,  con
sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare
di produzione  della  DOC  dei  vini  «Abruzzo»  nel  rispetto  della
procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e IGP  espresso  nella  riunione  del  2  e  3  marzo  2022,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di  modifica  aggiornata  del  disciplinare   di   produzione   della
Denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo»; 
    Considerato, altresi' che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e
come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8,  del  citato decreto  ministeriale 7  novembre
2012, per le modifiche «minori», che  non  comportano  variazioni  al
documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere alla pubblicizzazione della
proposta di modifica medesima per un periodo  di  trenta  giorni,  al
fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare  le  eventuali
osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  Denominazione  di
origine controllata dei vini «Abruzzo». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV,  al
seguente    indirizzo    di    posta     elettronica     certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato.