IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla
conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto, in particolare, l'art. 39, comma 2, del citato decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che prevede che con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, si stabiliscono le modalita' ed i
criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo
sui prodotti;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto, in particolare, l'art. 57, comma 2, del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che dispone che per gli illeciti
amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da
diporto, le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le
Capitanerie di porto ed emettono l'ordinanza di cui all'art. 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti
Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualita' di
autorita' di vigilanza, possono disporre attivita' ispettive
supplementari;
Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' e i criteri di
svolgimento della vigilanza sul mercato e del controllo sui prodotti
di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto determina le modalita' e i criteri di
svolgimento delle attivita' di vigilanza sul mercato e il controllo
sui prodotti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.