Estratto determina n. 400/2022 del 23 maggio 2022 
 
    Medicinale:  COVERSYL  5  mg,  comprime'  pellicule'  secable  90
comprimes pellicules (3  piluliers  de  30),  importazione  parallela
dalla Francia, con numero di autorizzazione 3400936659872,  intestato
a Les Laboratoires Servier - 50,  Rue  Carnot  92284  Suresnes  Cedex
France e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie 905, Route De
Saran 45520 Gidy, Francia -  Servier  Ireland  Industries  Ltd  Gorey
Road,  Arklow  Co.  Wicklow  Irlanda   -   Anpharm   Przedsiebiorstwo
Farmaceutyczne S.A. Ul. Annopol 6b 03-236 Warszawa  Polonia,  con  le
specificazioni di seguito indicate, valide  ed  efficaci  al  momento
dell'entrata in vigore della presente determina. 
    Importatore: BB  Farma  S.r.l.,  viale  Europa  n.  160  -  21017
Samarate (VA). 
    Confezione: «Coversyl» - 5 mg compresse rivestite con film  -  30
compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 040759021 (base
10) 16VVRF (base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Composizione: 
      principio attivo: perindopril arginina; 
      eccipienti: 
        nucleo della compressa: 
          lattosio  monoidrato;  magnesio  stearato;   maltodestrina;
silice colloidale idrofoba; sodio amido glicolato (tipo A); 
      rivestimento con film: 
        glicerolo, ipromellosa, complessi  rameici  di  clorofilline,
macrogol 6000, magnesio stearato, titanio biossido. 
    Officine di confezionamento secondario: 
      Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.  -
1000 Sofia (Bulgaria); 
      Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019  Sesto  Fiorentino
(FI); 
      Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n.  1  (loc.
Caleppio) - 20049 Settala (MI); 
      S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824  Cavenago  D'Adda
(LO). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «Coversyl» - 5 mg compresse rivestite con film  -  30
compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 040759021 (base
10) 16VVRF  (base  32)  -  classe  di  rimborsabilita':  A  -  Prezzo
ex-factory (I.V.A. esclusa): euro 12,91 - prezzo al pubblico  (I.V.A.
inclusa): euro 21,31. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Coversyl» (perindopril  arginina),  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C( nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Coversyl» - 5 mg compresse rivestite con  film  -  30  compresse  in
contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 040759021 (base  10)  16VVRF
(base 32) e' la seguente: medicinale soggetto a  prescrizione  medica
(RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e fogli illustrativi  conformi  al  testo  in
italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la  denominazione
del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente
determina. 
    L'imballaggio  esterno  deve  indicare  in  modo   inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   di   autorizzazione
all'importazione  parallela   (AIP)   effettua   il   confezionamento
secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'  industriale  e
commerciale   del   titolare   del    marchio    e    del    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  inclusi  eventuali
marchi grafici presenti  negli  stampati,  come  simboli  o  emblemi,
l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le  forme  previste  dalla
legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. 
    La  societa'  titolare  dell'AIP  e'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione  tecnica  e/o  amministrativa,  successiva  alla
presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale  importato
che  sul  medicinale  registrato  in  Italia  e  ad   assicurare   la
disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato
per l'intera durata di validita' del  lotto.  L'omessa  comunicazione
puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. 
    Ogni  variazione  tecnica  e/o  amministrativa  successiva   alla
presente autorizzazione che intervenga sia sul  medicinale  importato
che sul medicinale  registrato  in  Italia  puo'  comportare,  previa
valutazione  da  parte  dell'ufficio  competente,  la  modifica,   la
sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. 
    I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti
sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo  trenta
giorni dalla comunicazione  della  prima  commercializzazione,  fatta
salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente  alla
societa' titolare  dell'AIP  e  non  puo'  essere  trasferita,  anche
parzialmente, a qualsiasi titolo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo  n.  219/2006,  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                    di sospette reazioni avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.