Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 3 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Visto il comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296; 
  Visto l'art. 19  del  decreto-legge  n.  78  del  1°  luglio  2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
ha introdotto il comma 9-bis del medesimo art. 19; 
  Visto l'art. 6  «Prestazione  dei  servizi  e  Corrispettivo  parte
servizi» del Contratto di Programma MIT/Anas 2016/2020, che  prevede,
fra l'altro, che «il corrispettivo e' coperto dalle risorse acquisite
ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 19, comma 9-bis,  ed
integrate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art.  15,  comma  4,  a
titolo di integrazione del canone  annuo  corrisposto  ai  sensi  del
comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; che  «a
partire dal 2018, nell'ambito dei  costi  coperti  dal  sovra  canone
tariffario  rientrano  anche  quelli  relativi  agli  interventi   di
manutenzione ordinaria e di gestione sulla rete  stradale  rientrante
dalle regioni nella competenza di Anas»; che  «la  Concessionaria  e'
tenuta a comunicare al MIT e  al  MEF  il  consuntivo  annuale  delle
risorse acquisite, ai sensi della legge 3 agosto 2009,  n.  102,  art
19, comma 9-bis,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Le
risorse acquisite in eccesso rispetto al corrispettivo dovuto per  la
prestazione dei servizi (incluse dal 2018 le strade rientranti  dalle
regioni) di cui all'Allegato B vengono calcolate entro  il  31  marzo
dell'anno successivo a quello di competenza e conteggiate in apposito
"Fondo";  contrariamente  nel  caso  in  cui  le  risorse   acquisite
risultassero non  sufficienti  per  la  copertura  del  corrispettivo
servizi, la Concessionaria assorbira'  eventuali  disponibilita'  nel
"Fondo" costituite negli  anni  precedenti  e  successivi»;  che  per
l'anno 2020 l'allegato  B,  relativo  ai  servizi,  al  Contratto  di
Programma prevede per tale voce una somma previsionale pari  ad  euro
677.300.000; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  128  del  19  maggio
2020, recante: «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  all'economia,   nonche'   di   politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e,  in  particolare,
l'art. 214, che prevede il «Contributo straordinario a  compensazione
dei minori incassi dell'Anas e delle imprese esercenti  attivita'  di
trasporto ferroviario»; 
  Visto il comma 1 del citato art. 214 del decreto-legge  n.  34  del
2020,  cosi'  come  modificato  dal  comma   1   dell'art.   15   del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con  la  legge  di
conversione 26 febbraio 2021, n. 21, con cui e' stata autorizzata  la
spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034  quale  contributo
massimo al fine di  compensare  Anas  S.p.a.  della  riduzione  delle
entrate relative all'anno  2020,  a  seguito  della  riduzione  della
circolazione autostradale conseguente alle misure di  contenimento  e
prevenzione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, derivanti dalla
riscossione dei canoni previsti dall'art. 10, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537,  dall'art.  1,  comma  1020,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, dall'art. 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009,  n.  102,  ed  integrate  dall'art.  15,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il comma 2 dello stesso art. 214, cosi' come  modificato  dal
comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,
coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n.  21,  con
cui viene stabilito che «la misura  della  compensazione  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo  e'  determinata,  nei  limiti  degli
stanziamenti annuali di cui al comma  1,  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile  2021,
previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di  una  rendicontazione
di Anas S.p.a. della riduzione  delle  entrate  di  cui  al  comma  1
riferita, in relazione all'art. 10, comma 3, della legge 24  dicembre
1993, n. 537 e all'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, al differenziale del livello della circolazione  autostradale
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020  e  lo  stesso  periodo
dell'anno  2019  e,  in  relazione  all'art.  19,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'art. 15, comma
4,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  agli  importi
previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.a. e lo Stato»; 
  Viste le note n. CDG 0158535 del 15 marzo 2021 e n. CDG 0241676 del
20 aprile 2021 con cui Anas S.p.a. - Gruppo FS Italiane ha  trasmesso
la rendicontazione della riduzione delle  entrate  con  le  modalita'
stabilite dal sopra richiamato comma 2  dell'art.  214  del  decreto-
legge 19 maggio 2020,  n.  34,  evidenziando,  sulla  base  dei  dati
trasmessi  dalle  societa'   concessionarie,   minori   entrate   per
complessivi euro 170.696.772,23 di cui: 
    euro 7.788.358,35 a seguito delle  riduzioni  delle  entrate  dei
canoni di concessione autostradale ai sensi dell'art. 1, comma  1020,
legge n. 296/2006, evidenziando il differenziale  del  livello  della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020  e
lo stesso periodo dell'anno 2019; 
    euro  162.908.413,88   quale   differenza   tra   l'importo   del
corrispettivo di servizio previsto per l'anno 2020 dal  Contratto  di
programma  Anas  e  l'importo  imponibile  fatturato  delle  entrate,
riferite al  medesimo  anno  2020,  derivanti  dall'integrazione  del
canone annuo ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge  3  agosto  2009,  n.
102; 
  Vista, in particolare, la sopracitata nota n. CDG  0241676  del  20
aprile 2021, con cui  Anas  S.p.a.  -  Gruppo  FS  Italiane  segnala,
altresi',  che  non  risultano  ancora   pervenuti   dalla   societa'
concessionaria CAS-Consorzio  per  le  Autostrade  Siciliane  i  dati
relativi all'art. 1, comma 1020, legge n. 296/2006; 
  Vista altresi' la nota Anas S.p.a. - Gruppo FS  Italiane  prot.  n.
171651 del 19 marzo 2021,  con  la  quale  la  predetta  societa'  ha
richiesto alle concessionarie  autostradali  di  trasmettere  unitari
prospetti riepilogativi, per l'intero esercizio 2020, dei  dati  gia'
comunicati mensilmente sia  a  titolo  di  acconto  che  di  saldo  a
riguardo della «Integrazione Canone Annuo art. 19, comma 9-bis  della
legge n. 102/09 - esercizio 2020», e la successiva nota Anas S.p.a. -
Gruppo FS Italiane prot. n. 342048 del 31 maggio 2021, con  la  quale
la  medesima  Societa'  ha  sollecitato  ad   alcune   concessionarie
autostradali  la  trasmissione   dei   predetti   unitari   prospetti
riepilogativi; 
  Vista altresi' la nota Anas S.p.a. prot. n. 687701 del  29  ottobre
2021 con la quale la predetta societa' ha fornito: 
    le attestazioni dei rappresentanti delle societa'  concessionarie
con le quali sono stati  confermati  ad  Anas  gli  importi  relativi
all'integrazione canone annuo ai sensi  dell'art.  19,  comma  9-bis,
della legge n. 102/09 per l'anno 2020; 
    le comunicazioni  pervenute  dalle  societa'  concessionarie  che
hanno evidenziato il differenziale  del  livello  della  circolazione
autostradale tra il 23 febbraio e il 31 dicembre  2020  e  lo  stesso
periodo dell'anno 2019 in relazione all'art. 1, comma 1020, legge  n.
296/2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 
 
  Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito nel  secondo
comma  dell'art.  214  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
individua la misura della compensazione a favore di Anas S.p.a. della
riduzione delle entrate  relative  all'anno  2020,  a  seguito  della
riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure  di
contenimento e prevenzione all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'art.  10,  comma
3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  dall'art.  1,  comma  1020,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 19, comma 9-bis,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'art.  15,  comma
4,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.