Estratto determina n. 407/2022 del 23 maggio 2022 
 
    Medicinale: CIDOFOVIR TILLOMED. 
    Titolare A.I.C.: Tillomed Italia s.r.l. 
    Confezione: 
      «75 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino
in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049238013 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        cidofovir. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      MIAS Pharma Limited - Suite 2,  Stafford  House,  Strand  Road,
Portmarnock. Co. Dublin, Irlanda. 
    Indicazioni terapeutiche. 
    Cidofovir e'  indicato  per  il  trattamento  della  retinite  da
citomegalovirus  (CMV)  negli   adulti   affetti   da   sindrome   da
immunodeficienza acquisita (AIDS),  senza  disfunzioni  renali.  Deve
essere utilizzato  solo  nel  caso  in  cui  altri  medicinali  siano
considerati non idonei. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «75 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino
in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049238013  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': H - prezzo ex factory (IVA esclusa)  euro  570,41  -
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 941,40. 
    Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Cidofovir Tillomed» (cidofovir) e' classificato, ai sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
    La  societa',  fatte  salve  le  disposizioni   in   materia   di
smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60,  si
impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del
Servizio sanitario nazionale. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Cidofovir Tillomed» (cidofovir), e' la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile  esclusivamente  in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se  il  principio  attivo  venga  inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea  dei  medicinali.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.