La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al
risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia
circolare, nonche' alla sensibilizzazione della collettivita' per la
diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione
dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle
lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni
previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 197, nonche' le seguenti:
a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare,
nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni
di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei
fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
b) «rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti
mediante sistemi di cattura degli stessi, purche' non interferiscano
con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle
campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di
cui alla lettera c);
c) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata
all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei
fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 3;
d) «campagna di sensibilizzazione»: l'attivita' finalizzata a
promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di
prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi
e nelle lagune;
e) «autorita' competente»: il comune territorialmente competente;
f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto,
tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare,
dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma
3, che presenta all'autorita' competente l'istanza di cui al citato
articolo 3, comma 1;
g) «imprenditore ittico»: l'imprenditore di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
h) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al
trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da
diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e
le imbarcazioni galleggianti;
i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state
apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente
per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio
all'interno della giurisdizione del porto.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante
«Misure per il riassetto della normativa in materia di
pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge
4 giugno 2010, n. 96», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° febbraio 2012, n. 26.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,
recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
relativa agli impianti portuali di raccolta per il
conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n.
285, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:
«Art. 4 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore
ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che
esercita, professionalmente ed in forma singola, associata
o societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui
all'articolo 2 e le relative attivita' connesse.
2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le
cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi
quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero
forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi
diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera
altresi' imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in
forma singola o associata l'attivita' di cui all'articolo
3.
4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di
legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le
disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita'
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della
vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma
4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e
formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
fiscali e previdenziali e della concessione di contributi
nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad
applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di
categoria comparativamente piu' rappresentative, ferme
restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3
aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate
all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione.».