La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge e' volta a valorizzare e a promuovere la
domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro
zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo
e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata
informazione sulla loro origine e sulle loro specificita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono
adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la
valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma
1.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
- L'allegato I al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (versione consolidata 2016) e'
pubblicato nella GUUE 7 giugno 2016 n. C 202;
- Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2002 n. 178 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e'
pubblicato nella GUUE 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Si riporta il testo dell'art. 144, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, supplemento ordinario,
come modificato dall'art. 6 della presente legge:
«Art. 144 (Servizi di ristorazione). - 1. I servizi
di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati
secondo quanto disposto dall'art. 95, comma 3. La
valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in
particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la
qualita' dei generi alimentari con particolare riferimento
a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di
quelli a denominazione protetta, nonche' di quelli
provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori
dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni
ambientali in materia di green economy, dei criteri
ambientali minimi pertinenti di cui all'art. 34 del
presente codice e della qualita' della formazione degli
operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.
4, comma 5-quater del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128 nonche' di cui all'art. 6, comma 1, della
legge 18 agosto 2015, n. 141.
2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee
di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette
linee di indirizzo, si applica l'art. 216, comma 18.
3. L'attivita' di emissione di buoni pasto,
consistente nell'attivita' finalizzata a rendere per il
tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo
di mensa aziendale, e' svolta esclusivamente da societa' di
capitali con capitale sociale versato non inferiore a
settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale
l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il
servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di
altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Il bilancio delle societa' di cui al presente comma deve
essere corredato dalla relazione redatta da una societa' di
revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del
codice civile.
4. Gli operatori economici attivi nel settore
dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi
dell'Unione europea possono esercitare l'attivita' di cui
al comma 3 se a cio' autorizzati in base alle norme del
Paese di appartenenza. Le societa' di cui al comma 3
possono svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto
previa segnalazione certificata di inizio attivita' dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti
richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'ANAC, sono ((individuati le modalita'
attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'
gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio
sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le
caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli
accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni
pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. I
predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia
fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalla
legislazione vigente, che le societa' emittenti sono tenute
a consegnare agli esercizi convenzionati.
6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa
avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta
pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto
in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato
verso gli esercenti;
b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi
convenzionati;
e) il progetto tecnico.
6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica
previsti dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno
2017, n. 122, e' garantito agli esercizi convenzionati un
unico terminale di pagamento.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi
attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa
eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o
di aggiudicazione e' sufficiente l'assunzione, da parte del
concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa
entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione
fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete
richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza
dell'aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni
pasto, le societa' di emissione e gli esercizi
convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della
rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di
propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per
l'intero valore facciale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.:
«Art. 1. (Imprenditore agricolo). - 1. Omissis.
2. Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135, terzo comma, del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico.».