IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 che ha
disposto che, a decorrere dall'8 agosto 2021, le assunzioni di
segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di
cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per
un numero di unita' pari al 100 per cento di quelle cessate dal
servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione,
dalla medesima data, del comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione per un numero di
unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio
nel corso dell'anno precedente;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici;
Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni
provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art.
98 dello stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre
1997, n. 465 - regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed in particolare
l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso
un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30
per cento;
Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta agenzia e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del
fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;
Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso di formazione
previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata
di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso
uno o piu' comuni;
Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai sensi del quale il Ministero dell'interno organizza una
sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso previsto dal comma 2
dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a duecentoventitre
borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori centosettantadue
segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali;
Visto l'art. 16-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai sensi del quale alla predetta sessione aggiuntiva di cui al
comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio
minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al
medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e
non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo
l'ordine della relativa graduatoria, nonche', su domanda e previa
verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo
risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al
quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei
corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo
di idoneita';
Visto l'art. 16-ter, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, secondo cui l'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva
di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali e' comunque subordinata al conseguimento della relativa
autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla
disciplina vigente;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in
particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione della procedura
di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il
triennio 2020-2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2018,
reg.ne succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell'interno - ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali (AGES) e' stato autorizzato ad avviare procedure
concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle
relative assunzioni, per duecentoventiquattro unita' di segretari
comunali e provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
settembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 16 dicembre
2021, con il n. 2985, con il quale il Ministero dell'interno - ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali (AGES) - e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 67
unita' di segretari comunali mediante iscrizione all'Albo degli
idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6)
attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso;
Visto il decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379,
trasmesso con nota n. 28394 in pari data, con cui il Ministero
dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei
segretari comunali e provinciali (ex AGES), ai sensi del sopra
richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
ha chiesto, in relazione alla sessione aggiuntiva del sesto
corso-concorso, l'autorizzazione all'assunzione di centosettantuno
unita' di segretari comunali, dando atto che l'ulteriore unita' di
personale a completamento del contingente della sessione aggiuntiva
di cui all'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162 risulta gia' disponibile quale residuo delle autorizzazioni
gia' concesse e non utilizzate in forza della rinuncia di uno dei
partecipanti alla sessione ordinaria del COA6 come chiarito, fra
l'altro, con successiva nota del Ministero dell'interno del 20
dicembre 2021, n. 29144;
Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 13 dicembre
2021, n. 28379, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha
comunicato che alla data del 10 dicembre 2021 risultano in servizio
n. duemilatrecento segretari, di cui duemilacentoventinove titolari
di sede, settantaquattro in disponibilita', cinquantasei in comando o
altro utilizzo, quarantuno in aspettativa e che le sedi di segreteria
gestite dall'Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a
cinquemiladuecentoquarantatre;
Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 13 dicembre
2021, n. 28379, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha
comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 3.114, di cui n. 2.261
con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 685 con popolazione
compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 139 con popolazione compresa
tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 22 con popolazione compresa tra
65.001 e 250.000 abitanti e sette sono costituite da enti con
popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di
provincia e amministrazioni provinciali;
Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 13 dicembre
2021, n. 28379, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha
comunicato che il numero dei segretari in servizio e' inferiore a
quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e
provinciali e' pari a n. 2.943 unita', derivanti dalla differenza fra
le n. 5.243 sedi di segreteria e i n. 2.300 segretari in servizio;
Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 13 dicembre
2021, n. 28379, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha
comunicato che le cessazioni dal servizio riferite all'anno 2020,
corrispondenti ai collocamenti a riposo, le dispense dal servizio e
le cancellazioni, risultano pari a duecentoquattordici unita';
Vista la nota n. 2492 del 27 gennaio 2022, con cui il Ministero
dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei
segretari comunali e provinciali (ex AGES), ad integrazione del
decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, precisa che la
determinazione del fabbisogno di centosettantuno unita' era avvenuta
con direttiva del Ministro dell'interno del 28 aprile 2021, nella
misura massima allora consentita dal comma 6 dell'art. 14 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione per
un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente e che - a fronte della
vigente facolta' assunzionale pari al 100 per cento delle unita'
cessate nel corso dell'anno precedente - risulta un residuo sulla
facolta' assunzionale 2021 (cessazioni 2020) pari a quarantatre
unita';
Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione
centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali
(ex AGES) risulta coerente con il fabbisogno;
Considerato che, in forza della specificita' dello status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con il
Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo
dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), che si instaura con
la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente
locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza
funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi', l'obbligo
di erogazione del trattamento economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie -
Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - e' autorizzato,
ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad assumere n. 171 unita' di segretari comunali.
Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti
locali presso i quali gli interessati presteranno servizio.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 marzo 2022
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 1272