IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
istituisce, nello stato di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, il «Fondo  per  il  trasferimento  tecnologico»,  con  una
dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per le  finalita'
previste dall'articolo, autorizza ENEA -  Agenzia  nazionale  per  le
nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   sostenibile   alla
costituzione di una nuova fondazione, posta sotto  la  vigilanza  del
medesimo Ministero; 
  Viste le modifiche apportate al  predetto  art.  42  dall'art.  31,
comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che  hanno  esteso
l'ambito  di   operativita'   del   «Fondo   per   il   trasferimento
tecnologico», con particolare riferimento al settore  biomedicale,  e
modificato la disciplina della citata fondazione costituita da ENEA; 
  Vista,  pertanto,  la   vigente   disciplina   dell'art.   42   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare: 
    a) il comma 1, che, al fine di sostenere e accelerare i  processi
di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo
nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con  il  sistema  della
tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della
ricerca, lo sviluppo  e  la  riconversione  industriale  del  settore
biomedicale verso la  produzione  di  nuovi  farmaci  e  vaccini  per
fronteggiare in ambito nazionale le  patologie  infettive  emergenti,
oltre a quelle piu' diffuse, anche  attraverso  la  realizzazione  di
poli di alta specializzazione, istituisce nello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il trasferimento
tecnologico»,   finalizzato   alla   promozione   di   iniziative   e
investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo  dei  risultati
della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale; 
    b)  il  comma  1-bis,  che  stabilisce  che  al  «Fondo  per   il
trasferimento tecnologico» possono essere assegnate ulteriori  somme,
nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla  promozione
della  ricerca  e  alla   riconversione   industriale   del   settore
biomedicale, e che a tale fine il Ministero dello sviluppo  economico
provvede al versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  delle
somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo  di
cui al comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
limite di 400 milioni di euro e comunque  nel  limite  delle  risorse
disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al
«Fondo per il trasferimento tecnologico»; 
    c) il comma 4,  che  prevede  che  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per l'attuazione degli interventi  previsti  dal  medesimo
art. 42,  si  avvale  di  ENEA  -  Agenzia  nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile; 
    d) il comma  5,  che  prevede  che  per  le  predette  finalita',
compresa la  realizzazione  di  programmi  di  sviluppo  del  settore
biomedicale e  della  telemedicina,  con  particolare  riferimento  a
quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di  produzione
di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e  di
servizi  finalizzati  alla  prevenzione  delle  emergenze  sanitarie,
l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione  di  diritto
privato, denominata «Fondazione Enea Tech e  Biomedical»,  sottoposta
alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico; 
  Viste le ulteriori assegnazioni al pertinente capitolo di  bilancio
del «Fondo per il trasferimento tecnologico» disposte dalla legge  30
dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2021-2023», che assegna al predetto fondo  l'importo  complessivo  di
1.050 milioni di euro per le annualita' dal 2022 al  2035,  ripartite
nella misura di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2022
e 2023, 70 milioni di euro per l'annualita' 2024 e 80 milioni di euro
per ciascuna delle annualita' dal 2025 al 2035; 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina per
l'attuazione,  attraverso  la   sottoscrizione   di   «Contratti   di
sviluppo», delle misure di cui al citato art. 43 del decreto-legge n.
112 del 2008; 
  Viste le risultanze istruttorie fornite  dalla  Direzione  generale
per gli incentivi alle  imprese  in  merito  alla  disponibilita'  di
risorse nell'ambito del fondo di cui al  comma  3  dell'art.  43  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Accertata la disponibilita', tenuto conto dello stato di attuazione
dell'intervento   agevolativo   dei   Contratti   di    sviluppo    e
dell'ammontare delle assegnazioni  finanziarie  gia'  destinate  alla
realizzazione  di  specifiche  finalita',  di  risorse  capienti  per
disporre, in attuazione della previsione recata dal  richiamato  art.
42, comma  1-bis,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  il
versamento di un importo pari a 200 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, al  fine
di velocizzare gli interventi nell'ambito  del  settore  biomedicale,
prevede che: 
    a) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le
risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento  tecnologico,
sono da destinare  alla  promozione  della  ricerca  e  riconversione
industriale del settore biomedicale; 
    b) per tali finalita', e' istituito, nello  stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo economico, un fondo,  denominato  «Fondo
per la  ricerca  e  lo  sviluppo  industriale  biomedico»,  cui  sono
attribuite anche le risorse da assegnare ai  sensi  del  comma  1-bis
dell'art. 42 decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  operante  per  il
potenziamento  della  ricerca,  lo  sviluppo   e   la   riconversione
industriale del  settore  biomedicale  per  la  produzione  di  nuovi
farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica  e  di  dispositivi
medicali,  anche  attraverso  la  realizzazione  di  poli   di   alta
specializzazione; 
    c) per la realizzazione dei  predetti  interventi,  il  Ministero
dello sviluppo economico si  avvale  della  Fondazione  Enea  Tech  e
Biomedical ai sensi del citato art. 42 del decreto-legge  n.  34  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; 
    d) il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio; 
  Ritenuto, pertanto, necessario definire, in attuazione dell'art. 1,
comma 951, della legge n. 234 del  2021,  l'ammontare  delle  risorse
finanziarie, previste dalle assegnazioni precitate, da  destinare  al
«Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico» di cui  al
medesimo comma; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 951, della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, al «Fondo per la  ricerca  e  lo  sviluppo  industriale
biomedico», previsto dal medesimo comma, sono destinate  le  seguenti
risorse: 
    a) euro 200.000.000,00, a valere sul fondo di  cui  all'art.  43,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13. Per  tale  finalita'
e' autorizzato il versamento del corrispondente  importo  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato,  per  la  successiva  riassegnazione  al
pertinente capitolo di spesa del «Fondo per la ricerca e lo  sviluppo
industriale biomedico». Il versamento delle  predette  risorse  sara'
disposto con successivo provvedimento del direttore generale per  gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico; 
    b) quota parte delle assegnazioni annuali del pertinente capitolo
di bilancio del «Fondo per  il  trasferimento  tecnologico»  disposte
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al 70 (settanta)
per cento del relativo ammontare e  pari  a  euro  35.000.000,00  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023; euro 49.000.000,00 per il 2024; euro
56.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. In  relazione
ai predetti importi, ai sensi dell'art. 1, comma 951, della legge  30
dicembre 2021, n. 234, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Per quanto non disposto dal comma 1, resta ferma la destinazione
delle risorse gia' stanziate per gli interventi  del  «Fondo  per  il
trasferimento tecnologico» di cui all'art. 42  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, pari a quota parte delle assegnazioni annuali  al
pertinente capitolo di  bilancio  del  «Fondo  per  il  trasferimento
tecnologico»  disposte  dalla  legge  30  dicembre  2020,   n.   178,
corrispondente  al  residuo  30  (trenta)  per  cento  del   relativo
ammontare e pari a euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022  e
2023; euro 21.000.000,00 per il 2024; euro 24.000.000,00 per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2035. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 aprile 2022 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Giorgetti        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, registrazione n. 706