IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 737, della  citata  legge  30
dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «Ai fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e'  riconosciuto,  nel
limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un
credito d'imposta per le spese documentate sostenute  per  fruire  di
attivita' fisica adattata.»; 
  Visto il secondo periodo del medesimo  art.  1,  comma  737,  della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale demanda a un  decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  l'individuazione  delle
modalita' attuative per l'accesso al credito d'imposta anche ai  fini
del rispetto del prefissato limite di spesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(TUIR) e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti  di  imposta
illegittimamente fruiti; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione
dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019,  n.  86,  recante  riordino  e
riforma   delle   disposizioni   in   materia   di   enti    sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo, ed in
particolare  la  lettera  e)  dell'art.  2,  comma  1,  nella   quale
l'Attivita' fisica adattata (AFA) e' definita come  i  «programmi  di
esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita'  sono  definite
mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra  medici  di
medicina generale (MMG), pediatri di libera  scelta  (PLS)  e  medici
specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali  delle
persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente
controllate e stabilizzate o disabilita' fisiche e che li eseguono in
gruppo  sotto  la  supervisione  di  un  professionista   dotato   di
specifiche competenze,  in  luoghi  e  in  strutture  di  natura  non
sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare  il
livello di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita  e
favorire la socializzazione»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 737, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, individua le modalita' per  l'accesso
al credito d'imposta ivi previsto nonche' le  ulteriori  disposizioni
ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il  limite  di
1,5 milioni di euro per l'anno 2022.