IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
istituisce una misura di aiuto a favore delle micro, piccole e medie
imprese, volta a favorire l'accesso al credito delle stesse,
attraverso la previsione di finanziamenti e contributi per la
realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo («Nuova Sabatini»);
Vista la disciplina della predetta misura dettata dalle
disposizioni istitutive di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge
n. 69 del 2013, e, in particolare:
a) i commi 2 e 3, che disciplinano la concessione dei
finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche aderenti alla
convenzione di cui al comma 7 del citato art. 2, a valere su un
plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa
depositi e prestiti S.p.a.;
b) il comma 4, che prevede che il Ministero dello sviluppo
economico concede alle imprese di cui al comma 1 un contributo
rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 5;
c) il comma 5, che demanda a un decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura
massima e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi
di cui al comma 4, nonche' delle relative attivita' di controllo e
delle modalita' di raccordo con i finanziamenti;
d) il comma 6, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo
art. 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento;
e) il comma 7, che prevede che, per l'attuazione delle
disposizioni di cui allo stesso art. 2, il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
stipulano una o piu' convenzioni;
f) il comma 8, che prevede che l'importo massimo dei
finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro
incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si
renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del
monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19
del 24 gennaio 2014, che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del
decreto-legge n. 69 del 2013, detta la disciplina per l'attuazione
delle misure previste dall'art. 2 precitato;
Vista la convenzione stipulata, in attuazione dell'art. 2, comma 7,
del decreto-legge n. 69 del 2013, tra il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
in data 14 febbraio 2014, e successivi aggiornamenti e addendum;
Considerate le diverse modifiche intervenute nel tempo alla
disciplina della misura sopra indicata, rispetto alla sua originaria
configurazione;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti
alle micro, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il
finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a
valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione
separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58
del 10 marzo 2016, che detta la disciplina per l'attuazione delle
misure previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;
Visto l'art. 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
(Legge di bilancio 2017), che, al fine di favorire la transizione del
sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di
incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema
imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di
prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione
di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del
decreto-legge n. 69 del 2013, per l'acquisto di macchinari, impianti
e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalita' la
realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli
investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga,
cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata,
manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti;
Visto il successivo comma 56 del medesimo art. 1 della legge n. 232
del 2016, che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le
predette finalita' di cui al comma 55, prevede la maggiorazione del
30 per cento del contributo di cui all'art. 2, comma 4, del citato
decreto-legge n. 69 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle
politiche agricole e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
ha disposto modifiche all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, in
particolare:
a) estendendo a tutti gli intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del TUB, che
statutariamente operano nei confronti delle PMI, la possibilita' di
concedere finanziamenti, originariamente prevista dall'art. 2, comma
2, del decreto-legge n. 69 del 2013 solo per le banche aderenti alla
convenzione di cui al comma 7 del medesimo art. 2;
b) innalzando, da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro,
l'importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli
intermediari finanziari previsto all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge n. 69 del 2013;
c) prevedendo che l'erogazione delle quote del contributo di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 e' effettuata
sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla
realizzazione dell'investimento;
d) disponendo che, in caso di finanziamento di importo non
superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un'unica
soluzione, in luogo dell'erogazione in sei quote annuali
originariamente prevista all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69
del 2013;
Visto l'art. 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Legge di bilancio 2020) che, oltre ad incrementare l'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 69
del 2013, prevede, al fine di rafforzare il sostegno agli
investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel
Mezzogiorno, che la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 56, della
legge n. 232 del 2016 e' elevata al 100 per cento per le micro e
piccole imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse
stanziate per la misura di cui al medesimo comma 226 (nel seguito,
«Nuova Sabatini Sud»);
Visto l'art. 1, comma 227, della citata legge n. 160 del 2019, il
quale dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui
al comma 226 e' destinata in favore delle micro, piccole e medie
imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di
programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e
dei processi produttivi;
Considerato che per le operazioni di cui al citato art. 1, comma
227, della legge n. 160 del 2019 e' previsto che i contributi di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando
il rispetto delle intensita' massime previste dalla normativa
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati
agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a
un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai
benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle
finalita' di cui al richiamato comma 227, nonche' la quantificazione
del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei
servizi o da un professionista indipendente;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che ha disposto, a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge, l'innalzamento, da euro 100.000,00
a euro 200.000,00, dell'importo del finanziamento a fronte del quale
il contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n.
69 del 2013 e' erogato all'impresa beneficiaria in un'unica
soluzione;
Visto l'art. 39, comma 2, del predetto decreto-legge n. 76 del 2020
che, con riferimento alla «Nuova Sabatini Sud», ha apportato
modifiche all'art. 1, comma 226, della legge n. 160 del 2019,
aggiungendo, dopo il terzo periodo, i seguenti: «I contributi di cui
al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica
soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento
di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con
risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei,
anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui
al secondo periodo»;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Legge di bilancio 2021), che ha disposto che l'erogazione del
contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69
del 2013 e' effettuata dal Ministero in un'unica soluzione
indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato,
disponendo, a tal fine, al successivo comma 96, una integrazione
della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni
di euro per l'anno 2021;
Visto l'art. 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che
ha disposto che il Ministero dello sviluppo economico, con
riferimento alle domande di agevolazione presentate in data
antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata gia' erogata in
favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota del
contributo di cui al comma 4, del citato art. 2 del decreto-legge n.
69 del 2013, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle
risorse autorizzate dal medesimo art. 11-ter del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, pari a 425 milioni di euro per l'anno 2021, ad
erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica
soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese
beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative
propedeutiche al pagamento;
Visto l'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Legge di bilancio 2022), che ha disposto il ripristino
dell'erogazione in piu' quote annuali del contributo di cui comma 4
del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ad eccezione
delle domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000
euro, per le quali il medesimo contributo puo' essere erogato in
un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di
garantire la continuita' operativa della misura, la medesima legge 30
dicembre 2021, n. 234, al comma 47 ha previsto l'incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, rispettivamente di 240 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni di euro per
l'anno 2027;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, gli articoli 7 e 8 riguardanti gli oneri informativi
gravanti sulle imprese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni ed integrazioni,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014, e successive modificazioni ed integrazioni,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e
nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modificazioni ed
integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Considerato che, come stabilito dai regolamenti di esenzione
applicabili per categoria, sono esclusi dall'ambito di applicazione
del presente decreto gli aiuti per attivita' connesse
all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri per le quali le
agevolazioni siano direttamente connesse ai quantitativi esportati,
alla costituzione, gestione ed esercizio di una rete di distribuzione
o ad altre spese correnti connesse all'attivita' d'esportazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2021,
recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle
modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione
europea in materia;
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina operativa della
misura di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, alle
intervenute modifiche della normativa di riferimento, sia nazionale,
in particolare, disposte dall'art. 1, commi 55 e 56, della legge n.
232 del 2016, dall'art. 20 del decreto-legge n. 34 del 2019,
dall'art. 1, commi 226 e 227, della legge n. 160 del 2019, dall'art.
39, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 1, commi 95
e 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia unionale;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «ABI»: Associazione bancaria italiana;
b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera
comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) e
successive modificazioni ed integrazioni, aderente alle convenzioni
di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
d) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 17 marzo 2016
e successive modificazioni ed integrazioni, tra il Ministero, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e CDP ai sensi
dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
f) «decreto crescita»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e
successive modificazioni ed integrazioni;
g) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
e successive modificazioni ed integrazioni;
i) «decreto semplificazioni»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli
47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
k) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing
finanziario, deliberato, ovvero contrattualizzato se di importo
inferiore, a favore di una PMI da un soggetto finanziatore;
l) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
m) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato
all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, nonche'
l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti
delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art.
106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purche'
garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista
costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime
convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n.
69/2013;
n) «investimenti in beni strumentali»: l'acquisto, o
l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi
di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo
dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4,
dell'art. 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie
digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da
impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
o) «investimenti 4.0»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di
fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di
investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency
identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla
legge n. 232/2016;
p) «investimenti green»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto
ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare
l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi;
q) «legge n. 232/2016»: la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge
di bilancio 2017);
r) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge
di bilancio 2020);
s) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
t) «piattaforma Nuova Sabatini»: la piattaforma informatica resa
disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti finanziatori, per
la gestione delle agevolazioni di cui al Capo II;
u) «piattaforma Nuova Sabatini Sud»: la piattaforma informatica
resa disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti finanziatori,
per la gestione delle agevolazioni di cui al Capo III;
v) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e
media, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003 e dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre
2005;
w) «regioni del Mezzogiorno»: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
x) «registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art.
15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema
italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del
SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e
nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
y) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone
rurali e successive modificazioni ed integrazioni;
z) «regolamento FIBER»: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e
successive modificazioni ed integrazioni;
aa) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione
per categoria) e successive modificazioni ed integrazioni;
bb) «RNA»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche
agricole e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
cc) «soggetto finanziatore»: la banca o l'intermediario
finanziario aderente alla convenzione che concede il finanziamento;
dd) «unita' locale»: l'unita', come risultante dai sistemi
camerali, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale,
comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella quale e'
esercitata stabilmente una o piu' attivita' dell'impresa.