IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo' emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni per il sistema
educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalita' di gestione
dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2» e l'art.
10-quater, recante «Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria»;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria
prot. 0029233-14/06/2022-DGPRE;
Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico,
persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della
pandemia da COVID-19 in relazione all'accesso ai mezzi di trasporto
nei quali si determinano situazioni di assembramento e affollamento,
nonche' alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di
persone fragili o in condizioni di fragilita', sussiste una maggiore
pericolosita' del contagio;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, prot. AOOGABMI n.
50956 del 15 giugno 2022, con cui si rappresenta l'esigenza di
consentire l'immediata soppressione dell'obbligo di utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento
degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021-2022;
Ritenuto che le modalita' di svolgimento delle prove degli esami di
Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonche'
degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori,
per l'anno scolastico in corso, consentano di assicurare misure di
distanziamento interpersonale adeguate a prevenire il rischio di
contagio;
Vista la nota del Centro europeo per il controllo e la prevenzione
delle malattie infettive (ECDC) e della Agenzia europea per la
sicurezza aerea (EASA) dell'11 maggio 2022, in ordine all'uso dei
dispositivi di protezione individuale per i viaggi in aereo;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche
successivamente al 15 giugno 2022, misure concernenti l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero
territorio nazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di
trasporto e per il loro utilizzo:
1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocita';
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o
regionale;
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola
primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
2. E' altresi' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,
comprese le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze
sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le
strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e
comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 65 del 18 marzo 2017.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una
persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del
dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
4. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non
conviventi.
5. I vettori marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono
tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1,
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
6. I responsabili delle strutture di cui al comma 2 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
7. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e
del secondo ciclo di istruzione, nonche' degli esami conclusivi dei
percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico
2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'art. 3,
comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.