IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020, che istituisce uno strumento  dell'Unione  europea  a  sostegno
alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto l'art. 9 del citato regolamento (UE) 2021/241, che stabilisce
il divieto di cosiddetto «doppio finanziamento», ai sensi  del  quale
progetti di riforma e di investimento a valere sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza possono essere sostenuti da altri programmi e
strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non  copra  uno
stesso costo; 
  Visto il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (nel  seguito:
«PNRR») approvato con decisione di esecuzione  del  Consiglio  ECOFIN
del 13 luglio 2021 notificata all'Italia  dal  Segretariato  generale
del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Considerato, in particolare, l'Investimento 5.2 «Idrogeno» previsto
nell'ambito  della  Missione  2  «Rivoluzione  verde  e   transizione
ecologica», Componente  2  «Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e
mobilita'  sostenibile»  del  PNRR,  volto  a  consolidare  e  creare
competenze proprietarie, attraverso  ricerca  e  sviluppo  nonche'  a
creare  una  catena  europea   nella   produzione   e   nell'utilizzo
dell'idrogeno; 
  Considerati i traguardi e  gli  obiettivi  previsti  dal  PNRR  per
l'Investimento 5.2, il quale stabilisce, in particolare, che: 
    a) il traguardo M2C2-52, da raggiungere entro il 30 giugno  2022,
e' costituito  dall'aggiudicazione  dell'appalto  per  costruire  uno
stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori; 
    b) l'obiettivo M2C2-53, da raggiungere entro il 30  giugno  2026,
e' costituto dalla costruzione di uno stabilimento industriale per la
produzione di elettrolizzatori con capacita' pari a 1 GW/anno; 
  Considerate     le     indicazioni     riferite      all'attuazione
dell'Investimento 5.2  «Idrogeno»  contenute  nell'allegato  riveduto
della citata decisione di approvazione del Consiglio  ECOFIN  del  13
luglio 2021, con le quali si specifica, tra  l'altro,  che  lo  scopo
dell'investimento e' sostenere progetti tesi a creare una catena  del
valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a
potenziali  importanti   progetti   di   comune   interesse   europeo
sull'idrogeno; 
  Visti gli articoli  9  e  17  del  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno   2020,   che
definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di  non  arrecare
un danno significativo («Do no significant harm» - DNSH); 
  Vista la comunicazione della Commissione UE  2021/C  58/01  recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti  dal  PNRR,  quali,  tra  gli
altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi  del
quale, con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per  la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037  a  1050,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  predetta  legge
n. 178 del 2020, ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  n.
178 del 2020,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge  n.
77 del 2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni  di  cui  al
comma 1 dell'art. 8 assicurano che,  in  sede  di  definizione  delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il  40  per
cento delle risorse  allocabili  territorialmente,  anche  attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 77  del
2021, con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
un ufficio centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato
Servizio  centrale  per  il  PNRR,  con  compiti   di   coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 
  Visto, inoltre, l'art. 8 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021,
ai sensi del quale  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare  di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del
quale «per il  Ministero  della  transizione  ecologica  l'unita'  di
missione di cui all'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura
di coordinamento ai sensi dell'art.  5  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di  livello  dirigenziale
generale, articolati fino a un  massimo  di  sei  uffici  di  livello
dirigenziale non generale complessivi»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, ai sensi del  quale,  per  il
sopra  richiamato  Investimento  5.2  «Idrogeno»,  ha  assegnato   al
Ministero della transizione ecologica l'importo  complessivo  di  450
milioni di euro; 
  Visti, in particolare, i traguardi e gli obiettivi  che  concorrono
alla  presentazione  delle  richieste  di  rimborso  semestrali  alla
Commissione  europea,  ripartiti  per  interventi  a  titolarita'  di
ciascuna amministrazione,  riportati  nella  Tabella  B  allegata  al
citato decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6
agosto 2021, nonche' le disposizioni di cui al punto 7  del  medesimo
decreto, ai sensi delle quali «le  singole  amministrazioni  inviano,
attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'art. 1, comma 1043, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e
secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i  dati  relativi  allo
stato  di  attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti  ed  il
raggiungimento dei connessi traguardi  ed  obiettivi  al  fine  della
presentazione, alle scadenze previste, delle richieste  di  pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei
dati di attuazione  finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a
ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,  con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, recante «Procedure relative alla  gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1,  comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  29
novembre 2021, recante «Istituzione della Unita' di Missione  per  il
PNRR presso il Ministero della transizione  ecologica»,  adottato  ai
sensi dell'art. 8 del  decreto-legge  n.  77  del  2021  e  dell'art.
17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  (ora  «Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»)  n.  63  del  26
novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma  del
Codice unico di progetto (CUP); 
  Vista la circolare RGS-MEF del 14  ottobre  2021,  n.  21,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre  2021,  n.  32,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza -  Guida  operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre  2021,  n.  33,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento
sulla circolare del 14 ottobre  2021,  n.  21  -  Trasmissione  delle
istruzioni  tecniche   per   la   selezione   dei   progetti   PNRR -
addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza  del
c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 10  febbraio  2022,  n.  9,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  dell'11   dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 203 che ha  previsto  l'istituzione  di  un  fondo  finalizzato
all'erogazione dei  contributi  alle  imprese  che  partecipano  alla
realizzazione dell'importante progetto di  interesse  comune  europeo
(IPCEI) sulla microelettronica; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» ed in  particolare  l'art.  1,
comma 232 stabilisce che il fondo di cui al citato art. 1, comma 203,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di  10  milioni
di  euro  nel  2020  e  90  milioni  di  euro  nel  2021,  assume  la
denominazione di «Fondo  IPCEI»  e,  con  l'intento  di  favorire  le
iniziative di collaborazione su larga scala  d'impatto  significativo
sulla  competitivita'  dell'industria  nazionale  ed  europea,   puo'
intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che  partecipano
alla realizzazione degli  importanti  progetti  di  comune  interesse
europeo intrapresi in tutti gli ambiti  di  intervento  strategico  e
nelle catene del valore individuati dalla Commissione europea; 
  Visto il decreto interministeriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
del 21 aprile 2021, recante «Criteri generali  per  l'intervento,  il
funzionamento e la concessione delle  agevolazioni  del  Fondo  IPCEI
destinate alle  imprese  che  partecipano  alla  realizzazione  degli
«importanti progetti di comune interesse europeo»,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in  particolare,  l'art.  6,  il
quale disciplina  una  procedura  negoziale  per  gli  interventi  di
sviluppo territoriale o settoriale realizzati da una sola  impresa  o
da un gruppo di imprese; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Testo
unico sul pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 4 e 14; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in  particolare
il comma 6 dell'art. 60 che stabilisce che  la  dotazione  del  Fondo
IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021  per  il
sostegno  alle  imprese  che  partecipano  alla  realizzazione  degli
importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10; 
  Considerato il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale
di decarbonizzazione, in conformita' al Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC)  al  2030  e  nella  Strategia  a  lungo
termine (LTS) al 2050; 
  Vista la comunicazione  COM  (2020)  301  final  della  Commissione
dell'8  luglio   2020   «Una   Strategia   europea   per   l'idrogeno
climaticamente neutra», che  individua  l'esigenza  di  stimolare  la
produzione  e  l'introduzione   dell'idrogeno   verde   nel   tessuto
produttivo nel panorama europeo; 
  Vista la  pubblicazione  delle  «Linee  Guida  Preliminari  per  la
Strategia  nazionale  idrogeno»  del  Ministero   della   transizione
ecologica del 24 novembre 2020, con le quali e' delineato il percorso
dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia europea; 
  Considerata la scadenza prevista per il traguardo  M2C2-52  fissata
alla  data  del  30  giugno  2022  e  l'obbligo  di   assicurare   il
conseguimento di target, milestone e obiettivi  finanziari  stabiliti
nel PNRR; 
  Considerato che il settore della produzione degli  elettrolizzatori
si connota per un elevato grado di innovazione, il  cui  sviluppo  e'
attualmente in una fase embrionale; 
  Ritenuto  di  attivare  opportune  sinergie  con  le  procedure  di
selezione  di  stabilimenti  industriali   per   la   produzione   di
elettrolizzatori in corso di  finalizzazione  nell'ambito  del  Fondo
IPECI, al fine di garantire sia il rispetto  del  traguardo  M2C2-52,
sia un efficiente impiego delle risorse disponibili; 
  Ritenuto di adottare il presente decreto per individuare  le  linee
progettuali da realizzare ai fini  dell'attuazione  dell'Investimento
5.2, volto allo sviluppo della filiera industriale  della  produzione
dell'idrogeno per il  tramite  della  realizzazione  di  stabilimenti
industriali per la produzione di elettrolizzatori  e  della  relativa
componentistica di  supporto,  nonche'  procedere  alla  ripartizione
delle  risorse  finanziarie  messe  a  disposizione  dal   PNRR   per
l'investimento stesso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse finanziarie disponibili  per  le  finalita'  previste
dalla  Missione  2  «Rivoluzione  verde  e  transizione   ecologica»,
Componente  2  «Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e   mobilita'
sostenibile», Investimento  5.2  «Idrogeno»,  del  PNRR  ammontano  a
complessivi 450 milioni di euro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: 
    a) per l'ammontare  di  250  milioni  di  euro,  a  sostenere  la
realizzazione degli importanti progetti di comune  interesse  europeo
di cui all'art. 107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione   europea,   nell'ambito   dell'intervento
strategico «Tecnologie e  sistemi  ad  idrogeno»  e  specificatamente
riferiti alla realizzazione di  stabilimenti  per  la  produzione  di
elettrolizzatori, a valere sul «Fondo IPCEI» istituito  dall'art.  1,
comma 203,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    b) per l'ammontare di 100 milioni di euro, a  sostenere  progetti
finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la  produzione  di
elettrolizzatori ulteriori rispetto a quelli di cui  alla  precedente
lettera a), al fine di garantire, congiuntamente con  questi  ultimi,
la capacita' produttiva del target di investimento di  1  GW/anno  al
2026; 
    c) per l'ammontare  di  100  milioni  di  euro,  a  sostenere  la
realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo  sviluppo
della filiera produttiva degli elettrolizzatori  e/o  delle  relative
componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e
di formazione del personale strettamente  connessi  e  funzionali  ai
predetti programmi. 
  3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma  6-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno  il  40
per  cento  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  e'  destinato   al
finanziamento  di  progetti  da  realizzare  nelle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.