IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni»  ed  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2022/897  della
Commissione del 2 giugno 2022 il nome «Lenticchia di Onano»  riferito
alla classe 1.6. Ortofrutticoli  e  cereali,  freschi  o  trasformati
dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione e' stato registrato quale indicazione geografica protetta
(IGP); 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  il  relativo  disciplinare  di
produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
indicazione geografica protetta «Lenticchia  di  Onano»  (IGP)  nella
stesura risultante  a  seguito  dell'emanazione  del  regolamento  di
esecuzione  (UE)  2022/897  della  Commissione  del  2  giugno   2022
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  -  Serie  L
156/2 del 9 giugno 2022. 
  I  produttori  che  intendono  porre  in  commercio   l'indicazione
geografica protetta «Lenticchia  di  Onano»  (IGP),  sono  tenuti  al
rispetto dell'allegato disciplinare  di  produzione  e  di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 9 giugno 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero