IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2022/897 della Commissione del 2 giugno 2022 il nome «Lenticchia di Onano» riferito alla classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione e' stato registrato quale indicazione geografica protetta (IGP); Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; Provvede: Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Onano» (IGP) nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/897 della Commissione del 2 giugno 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 156/2 del 9 giugno 2022. I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Onano» (IGP), sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 9 giugno 2022 Il dirigente: Cafiero