IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012,  n.  585,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 248 del 23 ottobre 2012, con il quale  e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio di tutela Barolo  Barbaresco  Alba  Langhe  e  Dogliani  ed
attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano
d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto  d'Alba»,
«Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»; 
  Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2019, n. 27921,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 109 dell'11 maggio 2019, con  il  quale  e'  stato  confermato  da
ultimo, per un ulteriore triennio, l'incarico al Consorzio di  tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura  generale  degli  interessi   relativi   alle   DOCG   «Barolo»,
«Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani»
ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe»,  «Nebbiolo
d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato  che  lo  statuto  del  Consorzio  di   tutela   Barolo
Barbaresco   Alba   Langhe   e   Dogliani,   approvato   da    questa
amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art.
3, comma 2, del citato decreto  dipartimentale  12  maggio  2010,  n.
7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di  tutela  Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, deve ottemperare alle disposizioni
di cui alla legge n. 238 del  2016  ed  al  decreto  ministeriale  18
luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio di tutela  Barolo  Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani puo' adeguare  il  proprio  statuto  entro  il
termine indicato all'art. 3, comma 3 del  decreto  dipartimentale  12
maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Consorzio  di  tutela  Barolo
Barbaresco  Alba  Langhe  e   Dogliani   richiede   il   conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e  4
della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238  per  le  DOCG   «Barolo»,
«Barbaresco»,  «Diano  d'Alba»  o  «Dolcetto  di  Diano   d'Alba»   e
«Dogliani» e per le DOC «Alba», «Barbera d'Alba», «Dolcetto  d'Alba»,
«Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»; 
  Considerato che il  Consorzio  di  tutela  Barolo  Barbaresco  Alba
Langhe e Dogliani ha dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi
1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG  «Barolo»,
«Barbaresco»,  «Diano  d'Alba»  o  «Dolcetto  di  Diano   d'Alba»   e
«Dogliani»  e  per  le  DOC  «Barbera  d'Alba»,  «Dolcetto   d'Alba»,
«Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o  «Verduno».  Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle  attestazioni  rilasciate
con la nota prot. n. 2022/2000/S04 del 29 aprile 2022 (prot.  Ufficio
Pqai IV n. 214754 del 12 maggio 2022)  dall'organismo  di  controllo,
Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita'  di  controllo
sulle citate denominazioni; 
  Considerato altresi' che dalla verifica  effettuata  dall'organismo
di controllo Valoritalia S.r.l, con la nota citata, il  Consorzio  di
tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani non ha dimostrato  di
possedere la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238
del 2016 per la DOC «Alba»; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba  Langhe  e  Dogliani  a
svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,   vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per  le
sole denominazioni «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto
di Diano d'Alba», «Dogliani», «Barbera  d'Alba»,  «Dolcetto  d'Alba»,
«Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 585, al Consorzio  di  tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con  sede  legale  in  Alba
(CN), Corso Enotria, n. 2/C, a svolgere le  funzioni  di  promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016,  sulle  DOCG  «Barolo»,  «Barbaresco»,  «Diano
d'Alba» o «Dolcetto  di  Diano  d'Alba»  e  «Dogliani»  e  sulle  DOC
«Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe»,  «Nebbiolo  d'Alba»  e
«Verduno Pelaverga» o «Verduno». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
8 ottobre  2012,  n.  585,  puo'  essere  sospeso  con  provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita  dei  requisiti  previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e  dal  decreto  ministeriale  18  luglio
2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 9 giugno 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero