IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come  modificato  dal
decreto n. 100976 del 28  dicembre  2021,  (di  seguito  «decreto  di
massima»), con il quale sono state stabilite in maniera  continuativa
le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato  a
medio e lungo termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  25952  del  30  dicembre  2021,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2022
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2022  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» ed in  particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  9
giugno 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 48.094 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 13 aprile e 11 maggio  2022,  con  i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 1,20% con  godimento  19  aprile  2022  e
scadenza 15 agosto 2025; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quinta  tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%,  avente  godimento  19  aprile
2022 e scadenza 15 agosto 2025. L'emissione  della  predetta  tranche
viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo
minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni
di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo  dell'1,20%,  pagabile  in
due semestralita' posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni
anno di durata del prestito. Il tasso  d'interesse  da  corrispondere
sulla prima cedola, in scadenza il 15 agosto 2022,  sara'  pari  allo
0,391160% lordo, corrispondente a un periodo di centodiciotto  giorni
su un semestre di centottantuno giorni. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.