IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
che rimette ad un decreto del  Ministro  dell'interno  l'approvazione
del modello del tesserino  attestante  la  qualita'  di  titolare  di
istituti  di  investigazione  privata  e  di  investigatore   privato
dipendente da un istituto di investigazione privata; 
  Visto l'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  (T.U.L.P.S.)  che
subordina l'esercizio dell'attivita'  di  investigazione  privata  al
previo conseguimento di un'apposita licenza rilasciata dal Prefetto; 
  Visto l'art. 257-bis, comma 1, del regolamento  di  esecuzione  del
T.U.L.P.S., approvato con regio decreto n. 635 del 1940, ai sensi del
quale il titolare dell'istituto di investigazione privata richiede la
licenza  di  cui  all'art.  134  T.U.L.P.S.  anche  per  coloro  che,
nell'ambito  del  medesimo   istituto,   svolgono   professionalmente
l'attivita' di investigazione e ricerca; 
  Visto l'art. 260-quater del regio decreto  n.  635  del  1940,  che
istituisce la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui
all'art. 134 T.U.L.P.S., prevedendo, al  comma  5,  che  la  medesima
commissione esprima un parere obbligatorio sugli schemi  dei  decreti
ministeriali previsti dal titolo IV del predetto regio decreto n. 635
del 1940; 
  Vista  la  legge  13  luglio  1966,  n.  559   «Nuovo   ordinamento
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»  ed,  in  particolare,
l'art.  2,  comma  1,  ai  sensi  del  quale  spettano   all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato i compiti di produzione  e  fornitura
delle carte-valori; 
  Considerato che il tesserino attestante la qualita' di titolare  di
istituti  di  investigazione  privata  e  di  investigatore   privato
dipendente ha la natura di carte-valori, in quanto possiede  entrambe
le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 10-bis, lettere a)  e  b)
della legge 13 luglio 1966, n. 559; 
  Acquisito il parere espresso dalla  citata  Commissione  consultiva
centrale di cui all'art. 260-quater del  regio  decreto  n.  635  del
1940,  nella  seduta  del  12   aprile   2022,   che   ha   espresso,
all'unanimita', un parere favorevole senza condizioni; 
  Ritenuta la necessita', al fine di dare attuazione al  citato  art.
254, comma 3, del  regio  decreto  n.  635  del  1940,  di  procedere
all'approvazione del modello del tesserino attestante la qualita'  di
titolare di istituti di investigazione  privata  e  di  investigatore
privato dipendente da un istituto di investigazione privata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'approvazione  del  modello  del
tesserino attestante, a norma  dell'art.  254,  comma  3,  del  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, la qualita' di titolare di istituti di
investigazione privata e di investigatore privato  dipendente  da  un
istituto  di  investigazione  privata,   stabilendo,   altresi',   le
procedure in base alle quali le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo rilasciano il predetto tesserino. 
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «T.U.L.P.S.», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
l'Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
    b) «regio decreto n. 635 del 1940», il  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635, recante il  «Regolamento  per  l'esecuzione  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza»; 
    c) «istituto di investigazione privata», l'istituto autorizzato a
svolgere attivita' di investigazione, di ricerche o  di  raccolta  di
informazioni per conto di privati,  ai  sensi  dell'art.  134,  primo
comma, del regio decreto n. 773 del 1931; 
    d) «titolare di istituto di investigazione  privata»,  colui  che
esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni  per  conto
di privati; 
    e)  «investigatore  dipendente  di  istituto  di   investigazione
privata»,  colui  che   svolge   professionalmente   l'attivita'   di
investigazione   e   ricerca   nell'ambito   di   un   istituto    di
investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni  per  conto
di privati; 
    f)  «tesserino  degli  investigatori   privati»,   il   tesserino
attestante, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635
del 1940, la qualita'  di  titolare  di  istituti  di  investigazione
privata o di investigatore dipendente dai medesimi istituti; 
    g)  «Prefettura»,  la  Prefettura  -  Ufficio  territoriale   del
Governo; 
    h) «carte-valori», i prodotti individuati con decreto  di  natura
non  regolamentare,  adottato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis,  della  legge  13  luglio
1966, n. 559, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: 
      1) sono destinati ad attestare  il  rilascio,  da  parte  dello
Stato  o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  di  autorizzazioni,
certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore
fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; 
      2) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con  impiego  di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente
alle relative  infrastrutture,  di  assicurare  un'idonea  protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.