IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno l'approvazione del modello del tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata; Visto l'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) che subordina l'esercizio dell'attivita' di investigazione privata al previo conseguimento di un'apposita licenza rilasciata dal Prefetto; Visto l'art. 257-bis, comma 1, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto n. 635 del 1940, ai sensi del quale il titolare dell'istituto di investigazione privata richiede la licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. anche per coloro che, nell'ambito del medesimo istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca; Visto l'art. 260-quater del regio decreto n. 635 del 1940, che istituisce la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., prevedendo, al comma 5, che la medesima commissione esprima un parere obbligatorio sugli schemi dei decreti ministeriali previsti dal titolo IV del predetto regio decreto n. 635 del 1940; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale spettano all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i compiti di produzione e fornitura delle carte-valori; Considerato che il tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente ha la natura di carte-valori, in quanto possiede entrambe le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559; Acquisito il parere espresso dalla citata Commissione consultiva centrale di cui all'art. 260-quater del regio decreto n. 635 del 1940, nella seduta del 12 aprile 2022, che ha espresso, all'unanimita', un parere favorevole senza condizioni; Ritenuta la necessita', al fine di dare attuazione al citato art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, di procedere all'approvazione del modello del tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina l'approvazione del modello del tesserino attestante, a norma dell'art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata, stabilendo, altresi', le procedure in base alle quali le prefetture-uffici territoriali del Governo rilasciano il predetto tesserino. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «T.U.L.P.S.», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; b) «regio decreto n. 635 del 1940», il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»; c) «istituto di investigazione privata», l'istituto autorizzato a svolgere attivita' di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del regio decreto n. 773 del 1931; d) «titolare di istituto di investigazione privata», colui che esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati; e) «investigatore dipendente di istituto di investigazione privata», colui che svolge professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca nell'ambito di un istituto di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati; f) «tesserino degli investigatori privati», il tesserino attestante, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore dipendente dai medesimi istituti; g) «Prefettura», la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo; h) «carte-valori», i prodotti individuati con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: 1) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; 2) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.