IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, secondo cui: «in applicazione dei principi
previsti dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il
segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su
richiesta del sindaco, e previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, puo' assumere la titolarita' anche in sedi, singole o
convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale
immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti,
in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di
pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei
mesi, prorogabili fino a dodici»;
Vista, inoltre, la previsione di cui alla lettera c) del sopra
citato comma 1 dell'art. 12-bis, ai sensi del quale: «con decreto del
Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente disposizione, con le modalita' di cui
all'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma»;
Visto l'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su proposta del
Consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,
definisce le modalita' procedurali e organizzative per la gestione
dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari comunali
e provinciali;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla definizione dei
criteri e delle modalita' necessari ai fini dell'attuazione della
normativa illustrata in precedenza;
Vista la proposta del Consiglio direttivo per l'albo nazionale,
approvata nella seduta del 20 aprile 2022;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, espresso nella seduta del 27 aprile 2022;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di supportare gli enti locali per
l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
definisce i criteri e le modalita' per autorizzare l'assunzione della
titolarita', da parte del segretario iscritto nella fascia
professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate,
aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, con il
riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede
superiore, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera c) e d), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.