IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, secondo cui: «in applicazione dei principi previsti dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici»; Vista, inoltre, la previsione di cui alla lettera c) del sopra citato comma 1 dell'art. 12-bis, ai sensi del quale: «con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalita' di cui all'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma»; Visto l'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, definisce le modalita' procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; Ritenuto pertanto necessario provvedere alla definizione dei criteri e delle modalita' necessari ai fini dell'attuazione della normativa illustrata in precedenza; Vista la proposta del Consiglio direttivo per l'albo nazionale, approvata nella seduta del 20 aprile 2022; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 27 aprile 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), definisce i criteri e le modalita' per autorizzare l'assunzione della titolarita', da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera c) e d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.