IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 12-bis, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022,  n.  25,  secondo  cui:  «in  applicazione  dei  principi
previsti dall'art. 52, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il
segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera,  su
richiesta  del  sindaco,  e  previa  autorizzazione   del   Ministero
dell'interno, puo' assumere la titolarita' anche in sedi,  singole  o
convenzionate,    corrispondenti    alla     fascia     professionale
immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti,
in  caso  di  vacanza  della  sede  e   qualora   la   procedura   di
pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo  massimo  di  sei
mesi, prorogabili fino a dodici»; 
  Vista, inoltre, la previsione di cui  alla  lettera  c)  del  sopra
citato comma 1 dell'art. 12-bis, ai sensi del quale: «con decreto del
Ministro dell'interno da adottare, entro trenta  giorni  dall'entrata
in vigore della  presente  disposizione,  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre  2012,
n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012,  n.
213, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il  rilascio
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma»; 
  Visto l'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su  proposta  del
Consiglio direttivo per l'albo nazionale  dei  segretari  comunali  e
provinciali, sentita la Conferenza Stato-citta' e  autonomie  locali,
definisce le modalita' procedurali e organizzative  per  la  gestione
dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari  comunali
e provinciali; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  alla  definizione   dei
criteri e delle modalita' necessari  ai  fini  dell'attuazione  della
normativa illustrata in precedenza; 
  Vista la proposta del Consiglio  direttivo  per  l'albo  nazionale,
approvata nella seduta del 20 aprile 2022; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, espresso nella seduta del 27 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, al fine di supportare gli enti  locali  per
l'attuazione degli interventi  e  la  realizzazione  degli  obiettivi
previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   (PNRR),
definisce i criteri e le modalita' per autorizzare l'assunzione della
titolarita',  da  parte  del   segretario   iscritto   nella   fascia
professionale C, presso sedi di segreteria, singole o  convenzionate,
aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000  abitanti,  con  il
riconoscimento  del  trattamento  economico  previsto  per  la   sede
superiore, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera c) e  d),  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.