IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e
pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di
carattere sociale e finanziario;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del
nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge
Art. 1
Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 e'
effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate
competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10,
comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed
ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti
trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica
della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano
verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.
2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della tenuta
del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti,
nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati
con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e
dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili,
comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»;
b) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta
dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma
dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».
2. Alle attivita' di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.