IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  25952  del  30  dicembre  2021,
emanato in  attuazione  dell'art.  3  del  Testo  unico  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2022
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Vista la  decisione  del  Consiglio  europeo  del  21  luglio  2020
concernente il programma «Next Generation EU» (di seguito «NGEU»); 
  Vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse  proprie  dell'Unione
europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la  crisi  COVID-19,
attuativo del piano strategico NGEU, tramite il  quale  e'  conferito
alla  Commissione  europea  il  potere  di   contrarre,   per   conto
dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di
euro, allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale  della
pandemia  di  COVID-19,  finanziando  le  iniziative  di  ripresa   e
favorendo  al  contempo  la  transizione  dell'economia   dell'Unione
europea verso un'economia verde e digitale; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio  del  17
dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2021-2027 (QFP); 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, (di seguito  il  «regolamento  RRF»),
che istituisce il dispositivo per la ripresa  e  la  resilienza  allo
scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di
COVID-19 ed in particolare l'art. 23 con il quale  si  richiede  agli
Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme  (Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR»); 
  Visto il PNRR  trasmesso  dal  Governo  italiano  alla  Commissione
europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18, paragrafo  1,
del regolamento RRF; 
  Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'approvazione della valutazione del piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio  2021,
che recepisce la suddetta proposta di decisione di esecuzione  ed  il
relativo allegato; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1095  della  Commissione
del 2 luglio 2021 che istituisce la metodologia di  ripartizione  dei
costi collegati alle  operazioni  di  assunzione  di  prestiti  e  di
gestione del debito di  NGEU  (Cost  Allocation  Methodology)  ed  in
particolare gli articoli 7, 8 e 9; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 1°  luglio  2021,
n. 101, recante «Misure urgenti relative al  Fondo  complementare  al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre  misure  urgenti  per
gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  la
legge 29 luglio 2021,  n.  108,  recante  la  «Governance  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art.
4 con  il  quale,  mentre  si  attribuisce  agli  organi  di  Governo
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e  la
verifica   della    rispondenza    dei    risultati    dell'attivita'
amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva  ai
dirigenti l'adozione degli atti e dei  provvedimenti  amministrativi,
compresi quelli  che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,
nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art.  5,
comma 2, ove  si  definiscono  le  funzioni  svolte  dalla  Direzione
seconda del Dipartimento del Tesoro; 
  Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, di «individuazione
e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale  dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia  e  delle  finanze»  con  il
quale, in riferimento alla Direzione  seconda  del  Dipartimento  del
Tesoro, sono state  disposte  modifiche  alle  competenze  di  alcuni
uffici  rispetto  al   precedente   provvedimento   ministeriale   di
organizzazione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234,  recante  il «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  30
maggio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 36.382 di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto l'accordo del 26 luglio 2021, denominato «Loan Agreement»  ed
i relativi allegati dal I al VI, sottoscritto dall'Unione europea  in
data 5 agosto 2021, per la  concessione  a  favore  della  Repubblica
italiana di un prestito per l'importo di  euro  122.601.810.400,  che
verra' erogato in una o piu' tranche con  scadenza  trentennale,  per
ciascuna  delle  quali   e'   previsto   un   periodo   iniziale   di
preammortamento della durata di dieci anni; 
  Vista la Legal opinion rilasciata dal Servizio  affari  legali  del
Dipartimento del Tesoro in data 27 luglio 2021; 
  Visto il decreto del 14 dicembre 2021, n.  97437,  di  accertamento
del sopracitato Loan Agreement e del prefinanziamento; 
  Considerato che  i  termini  finanziari  del  Loan  Agreement  sono
definiti nelle rispettive Confirmation notice relative ad  ogni  Loan
Instalment; 
  Vista  la  Confirmation  notice  del  20   aprile   2022   relativa
all'erogazione  della  prima  rata  per  il   PNRR,   pari   a   euro
11.000.000.000, nell'ambito del Loan Agreement  sopracitato  riferito
al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400; 
  Ritenuto opportuno prendere atto dell'erogazione della  prima  rata
del prestito, tra la Repubblica italiana e  la  Commissione  europea,
per un importo di euro 11.000.000.000,  nell'ambito  del  sopracitato
Loan Agreement riferito al programma NGEU; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico, nonche' del
decreto cornice, si procede alla presa d'atto  dell'erogazione  della
prima rata del prestito tra la Repubblica italiana e  la  Commissione
europea, pari a euro 11.000.000.000, nell'ambito del  Loan  Agreement
sopracitato riferito al  programma  NGEU,  per  un  importo  di  euro
122.601.810.400. 
  Per ogni rata e' previsto un periodo iniziale di preammortamento di
dieci anni. Nei primi dieci anni non  e'  previsto  il  pagamento  di
quota capitale, che verra' rimborsata gradualmente fino a scadenza in
quote capitali costanti dal decimo al trentesimo anno. 
  Secondo quanto  stabilito  dall'art.  11  del  Loan  Agreement,  il
periodo di interesse e le date di pagamento, per ogni rata o  tranche
di prestito, sono stabiliti nella Confirmation notice  relativa  alla
medesima rata o tranche di prestito e sono comunicati alla Repubblica
italiana. La Commissione europea comunica  alla  Repubblica  italiana
l'ammontare dei costi del finanziamento,  del  servizio  di  gestione
della liquidita', del servizio per le spese  generali  amministrative
entro venti giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  pagamento,
fatturati ai sensi degli  articoli  7,  8  e  9  della  decisione  di
esecuzione (UE) 2021/1095 della  Commissione  europea  del  2  luglio
2021.