IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2020
con la quale e' stato dichiarato,  per  dodici  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi il  giorno  28  novembre  2020  nel
territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 721 del 4 dicembre 2020 recante: «Interventi urgenti di protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune  di
Bitti, in Provincia di Nuoro»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 9 dicembre 2020, n. 722 recante: «Ulteriori disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel  territorio
del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  14  aprile  2021,
con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma  2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di  risorse
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre  2020,
e' stato integrato di euro 17.200.000,00, per il completamento  delle
attivita' di cui alla lettera b) e per l'avvio  degli  interventi  di
cui alla lettera d) del comma  2  dell'art.  25  del  citato  decreto
legislativo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 15 dicembre 2021, n. 815 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel  territorio
del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro»; 
  Ravvisata la necessita' di  garantire  la  piena  operativita'  del
Servizio  nazionale  della  protezione  civile  e   delle   strutture
coinvolte nella gestione del contesto emergenziale; 
  Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del
  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  e  delle  strutture
  coinvolte nella gestione emergenziale. 
 
  1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso o
nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza, nel periodo dal
28 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, e' riconosciuto il compenso per
prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i
limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il  limite  massimo
di cinquanta ore mensili pro-capite. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  direttamente
impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle  attivita'
connesse al contrasto dell'emergenza, e' riconosciuta una  indennita'
mensile pari al 30% della retribuzione mensile di  posizione  e/o  di
rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di
effettivo impiego, per il periodo dal 28 novembre 2020 al 31 dicembre
2020 anche in deroga  alla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
comparto ed agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165  del
2001. 
  3. Al personale non dirigenziale appartenente alle strutture di cui
all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, direttamente  impegnato
nelle attivita' connesse all'emergenza, per il periodo dal 9 novembre
2021 fino  al  2  dicembre  2022,  entro  il  limite  di  sei  unita'
individuate dal Commissario delegato di cui al comma  1  dell'art.  1
della  medesima  ordinanza,  e'  autorizzato  il  riconoscimento  del
compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese,
oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro  il  limite
massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  nel
limite di  euro  518.093,00,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
stanziate per il contrasto dell'emergenza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 giugno 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio