IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la direttiva 91/271/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1991
concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il contenzioso comunitario in materia di acque reflue  urbane
e, in particolare, la causa C 251/17, la causa C 85/13,  la  causa  C
668/19 e il parere motivato 2017/2181; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto  il  regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,   2021/241,   che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
in  Consiglio  dei  ministri  il  29  aprile  2021   trasmesso   alla
Commissione europea e la  proposta  di  decisione  della  Commissione
europea COM (2021) 344  final  del  22  giugno  2021,  relativa  alla
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza  dell'Italia  e  notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto  l'allegato  riveduto  della  decisione  di  esecuzione   del
Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del  Piano  per
la ripresa e la resilienza dell'Italia,  sulla  base  della  proposta
della Commissione COM (2021) 344 del 22 giugno 2021; 
  Visto     l'accordo,     denominato     Operational     Arrangement
(Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione  europea
e lo Stato italiano  il  22  dicembre  2021  ed  in  particolare  gli
allegati I e II; 
  Vista, in particolare, la  Missione  2,  Componente  4,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (nel  seguito  PNRR),  investimento
4.4. «Investimenti fognatura e depurazione»  che  ha  l'obiettivo  di
intraprendere investimenti che rendano piu' efficace  la  depurazione
delle acque reflue scaricate nelle acque  marine  e  interne  e,  ove
possibile, trasformare gli  impianti  di  depurazione  in  «fabbriche
verdi» per consentire il riutilizzo delle  acque  reflue  depurate  a
scopi irrigui e industriali; 
  Visti, in particolare, le milestone ed i target della  misura  M2C4
Investimento 4.4 che prevedono rispettivamente: 
    Target M2C4-36 - entro il 31 dicembre 2023,  l'aggiudicazione  di
tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione  per
un totale di 600 milioni di euro per  interventi  nel  settore  delle
reti fognarie e della depurazione, assicurando: 
      che gli interventi siano conformi ai  requisiti  pertinenti  di
cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241; 
      si renda  piu'  efficace  la  depurazione  delle  acque  reflue
scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso  il  ricorso
all'innovazione tecnologica; 
      sia  prevista,  ove  possibile,  la  trasformazione  di  alcuni
impianti di depurazione in  «fabbriche  verdi»  che  riutilizzino  le
acque reflue depurate a fini irrigui e industriali. 
    Target M2C4-37 - entro il 30 giugno 2024, la riduzione di  almeno
570.000 il numero di abitanti residenti in agglomerati  non  conformi
alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio  a  causa  dell'inadeguatezza
della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane; 
    Target M2C4-38 - entro il 31 marzo 2026, la riduzione  di  almeno
2.570.000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi
alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio  a  causa  dell'inadeguatezza
della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane; 
    Milestone M2C4-00-ITA-39 - entro il 30 giugno 2026, il 100% degli
interventi finanziati siano  dotati  di  certificati  di  collaudo  e
monitoraggio da parte degli organismi di esecuzione. 
  Visto lo step intermedio previsto nell'Allegato II dell'Operational
Arrangement che prevede che, entro il 31 marzo 2023,  debbano  essere
inviate alla Commissione le specifiche degli  atti  di  gara  per  un
confronto  e  verifica  sulla  coerenza  delle  stesse  rispetto   ai
requisiti associati al Target M2C4-36; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto, nello specifico, l'art. 8,  del  suddetto  decreto-legge  n.
77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare
di interventi previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle
relative  attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge n. 77 del  2021,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 108 del 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 54 del regolamento  UE  (1060/2021),  come  richiamato
dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge n. 121/2021,  convertito  con
modifiche nella legge n. 156/2021, ed in particolare il paragrafo  1,
lettera a) che prevede che i costi  indiretti  del  progetto  possono
essere calcolati con un tasso forfettario del 7 % applicati sui costi
diretti ammissibili del progetto; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare,  l'art.  1  che
prevede  l'obbligo,  per  i  soggetti  individuati,  di  detenere  ed
alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato   contenente   le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative
alla pianificazione e  programmazione  delle  opere  e  dei  relativi
interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato  di  attuazione  di
tali opere ed interventi, a partire dallo  stanziamento  iscritto  in
bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente  sostenuti
in relazione allo stato di avanzamento degli interventi; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178  del
2020, ai sensi del quale  al  fine  di  supportare  le  attivita'  di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e  di  controllo  delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la
notifica della decisione di esecuzione  del  Consiglio  EU  -  ECOFIN
recante  «Approvazione  della  valutazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Considerato che, a seguito della  valutazione  positiva  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio  ECOFIN,  il
Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 6 agosto  2021
e successive modificazioni ed integrazioni ha assegnato alle  singole
amministrazioni titolari  degli  interventi  le  risorse  finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR); 
  Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178  ai
sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite  le  procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Considerato che il suddetto decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 6 agosto 2021  assegna  (Tabella  A)  al  Ministero
della transizione ecologica 600.000.000,00 euro per  investimenti  in
fognatura e depurazione, nell'ambito dell'Investimento 4.4,  Missione
2, Componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e
indica   (Tabella   B)   gli   obiettivi   e   traguardi    correlati
all'investimento medesimo; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021,
2021/241, il principio di parita' di genere, l'obbligo di  protezione
e  valorizzazione  dei  giovani  ed  il   superamento   del   divario
territoriale; 
  Visti gli esiti di una prima ricognizione condotta dalla DG SUA del
MITE (note del 12 maggio 2021 prot.n.  50587,  50594,  50595,  50599,
50600, 50602) presso le amministrazioni interessate dall'Investimento
4.4; 
  Considerato che e' funzionale al conseguimento  degli  obiettivi  e
traguardi stabiliti per l'Investimento 4.4, l'adozione di un  decreto
ministeriale sui criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti  relativi
all'Investimento medesimo, proposti dai destinatari della misura; 
  Considerato che gli  interventi  finanziati  dall'investimento  4.4
dovranno, tra l'altro: rendere piu'  efficace  la  depurazione  delle
acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso
il ricorso all'innovazione tecnologica;  ove  possibile,  trasformare
gli impianti di depurazione in «fabbriche verdi» che riutilizzino  le
acque reflue depurate a fini irrigui  e  industriali;  contribuire  a
ridurre il numero di agglomerati  con  reti  fognarie  e  sistemi  di
depurazione inadeguati; essere conformi ai  requisiti  pertinenti  di
cui all'allegato VI, nota  11,  del  sopra  citato  regolamento  (UE)
2021/241; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 giugno 2021 recante, tra  l'altro,  le  disposizioni
comunitarie applicabili al Fondo di coesione. Tra queste si richiama,
in particolare, quanto stabilito all'art. 15 e all'allegato IV per le
condizioni abilitanti definite come «una condizione  preliminare  per
l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici»; 
  Considerato che per le acque reflue urbane la condizione abilitante
2.5  «Pianificazione  aggiornata  degli  investimenti  necessari  nel
settore idrico e nel settore delle acque reflue» e, nello  specifico,
il criterio n. 3, di adempimento della condizione medesima, individua
gli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture  esistenti
per le acque reflue; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  che  ne  ha
definito le funzioni; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  Norme  in
materia ambientale e,  in  particolare,  la  parte  Terza  «Norme  in
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di  tutela
delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e  successive  modificazioni,
recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo  civile»,  e  in
particolare l'art. 32, comma 1, che ha disposto che gli «obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati»; 
  Visto  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto in particolare l'art 3, comma 1, lettera g-bis)  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50  che  disciplina  il  principio  di
unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun  dato  e'  fornito  una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo'  essere  richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso  disponibile  dal  sistema
informativo ricevente; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria  generale  dello  Stato  e  l'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  -
AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione -  ANAC)  del  2  agosto
2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del  24
settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  prevede  che   «Le   singole
amministrazioni inviano, attraverso le specifiche  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria  generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento  dei  connessi  traguardi  ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste,  delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con  la
Commissione europea»; 
  Considerato che il suddetto decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A)  al  Ministero  della
transizione ecologica 600.000.000,00 euro  nell'ambito  della  misura
M2C4 - Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione - del
PNRR e individua (Tabella B) i relativi obiettivi e traguardi; 
  Considerata la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21  del  Ministero
dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR»; 
  Considerata la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza (PNRR) -  Nota  di  chiarimento  sulla  circolare  del  14
ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche  per  la
selezione  dei  progetti   PNRR   -   addizionalita',   finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Considerata la circolare RGS-MEF  del  30  dicembre  2021,  n.  32,
«Piano nazionale di ripresa e resilienza -  Guida  operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
mafiose»; 
  Considerata la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021
- Indicazioni attuative»; 
  Considerata la circolare del 24 gennaio 2022, n.  6  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza  (PNRR)  -  Servizi   di   assistenza   tecnica   per   le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Considerata la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  Istruzioni  tecniche  per  la
redazione dei sistemi di gestione e controllo  delle  amministrazioni
centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Tenuto conto della condivisione del decreto espressa dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con nota prot. n.
13035 del 3 febbraio 2022; 
  Tenuto conto della condivisione espressa dalla Ragioneria  generale
dello Stato (mail dell'11 aprile 2022 - prot. MITE 54635 del 4 maggio
2022) sullo schema di provvedimento, cosi' come modificato a  seguito
dell'incontro  tecnico  della  Conferenza  unificata  Stato   regioni
svoltosi in data 11 aprile 2022; 
  Visto il parere positivo espresso dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 (repertorio n. 62/CSR del  28
aprile 2022); 
  Visto il parere positivo espresso, nota prot.n. 59597 del 12 maggio
2022, dalla Direzione generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unita' di  missione
PNRR del  Ministero  della  transizione  ecologica,  in  merito  alla
coerenza programmatica, alla conformita' normativa  al  PNRR  e  alla
disponibilita' finanziaria delle risorse assegnate  con  il  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione criteri di riparto delle risorse e ammissibilita'  degli
                             interventi 
 
  1. Con il presente decreto si  intendono  approvati  i  criteri  di
riparto delle risorse, come indicato al successivo art. 2,  destinate
all'Investimento 4.4 «Investimenti fognatura e depurazione», Missione
2, Componente 4 del PNRR, nonche' i criteri di  ammissibilita'  delle
proposte come indicato  nell'allegato  1  al  presente  decreto,  che
costituisce parte sostanziale e integrante allo stesso.