IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Visto il contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e, in particolare, la causa C 251/17, la causa C 85/13, la causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione europea e la proposta di decisione della Commissione europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021, relativa alla valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sulla base della proposta della Commissione COM (2021) 344 del 22 giugno 2021; Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II; Vista, in particolare, la Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito PNRR), investimento 4.4. «Investimenti fognatura e depurazione» che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano piu' efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in «fabbriche verdi» per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali; Visti, in particolare, le milestone ed i target della misura M2C4 Investimento 4.4 che prevedono rispettivamente: Target M2C4-36 - entro il 31 dicembre 2023, l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione per un totale di 600 milioni di euro per interventi nel settore delle reti fognarie e della depurazione, assicurando: che gli interventi siano conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241; si renda piu' efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica; sia prevista, ove possibile, la trasformazione di alcuni impianti di depurazione in «fabbriche verdi» che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali. Target M2C4-37 - entro il 30 giugno 2024, la riduzione di almeno 570.000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane; Target M2C4-38 - entro il 31 marzo 2026, la riduzione di almeno 2.570.000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane; Milestone M2C4-00-ITA-39 - entro il 30 giugno 2026, il 100% degli interventi finanziati siano dotati di certificati di collaudo e monitoraggio da parte degli organismi di esecuzione. Visto lo step intermedio previsto nell'Allegato II dell'Operational Arrangement che prevede che, entro il 31 marzo 2023, debbano essere inviate alla Commissione le specifiche degli atti di gara per un confronto e verifica sulla coerenza delle stesse rispetto ai requisiti associati al Target M2C4-36; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto, nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 54 del regolamento UE (1060/2021), come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge n. 121/2021, convertito con modifiche nella legge n. 156/2021, ed in particolare il paragrafo 1, lettera a) che prevede che i costi indiretti del progetto possono essere calcolati con un tasso forfettario del 7 % applicati sui costi diretti ammissibili del progetto; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio EU - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; Considerato che, a seguito della valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi; Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro per investimenti in fognatura e depurazione, nell'ambito dell'Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e indica (Tabella B) gli obiettivi e traguardi correlati all'investimento medesimo; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale; Visti gli esiti di una prima ricognizione condotta dalla DG SUA del MITE (note del 12 maggio 2021 prot.n. 50587, 50594, 50595, 50599, 50600, 50602) presso le amministrazioni interessate dall'Investimento 4.4; Considerato che e' funzionale al conseguimento degli obiettivi e traguardi stabiliti per l'Investimento 4.4, l'adozione di un decreto ministeriale sui criteri di ammissibilita' dei progetti relativi all'Investimento medesimo, proposti dai destinatari della misura; Considerato che gli interventi finanziati dall'investimento 4.4 dovranno, tra l'altro: rendere piu' efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica; ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in «fabbriche verdi» che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali; contribuire a ridurre il numero di agglomerati con reti fognarie e sistemi di depurazione inadeguati; essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del sopra citato regolamento (UE) 2021/241; Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante, tra l'altro, le disposizioni comunitarie applicabili al Fondo di coesione. Tra queste si richiama, in particolare, quanto stabilito all'art. 15 e all'allegato IV per le condizioni abilitanti definite come «una condizione preliminare per l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici»; Considerato che per le acque reflue urbane la condizione abilitante 2.5 «Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue» e, nello specifico, il criterio n. 3, di adempimento della condizione medesima, individua gli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e, in particolare, la parte Terza «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», e in particolare l'art. 32, comma 1, che ha disposto che gli «obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»; Visto decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Visto in particolare l'art 3, comma 1, lettera g-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente; Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione - del PNRR e individua (Tabella B) i relativi obiettivi e traguardi; Considerata la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Considerata la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Considerata la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; Considerata la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; Considerata la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Considerata la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Tenuto conto della condivisione del decreto espressa dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con nota prot. n. 13035 del 3 febbraio 2022; Tenuto conto della condivisione espressa dalla Ragioneria generale dello Stato (mail dell'11 aprile 2022 - prot. MITE 54635 del 4 maggio 2022) sullo schema di provvedimento, cosi' come modificato a seguito dell'incontro tecnico della Conferenza unificata Stato regioni svoltosi in data 11 aprile 2022; Visto il parere positivo espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 (repertorio n. 62/CSR del 28 aprile 2022); Visto il parere positivo espresso, nota prot.n. 59597 del 12 maggio 2022, dalla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unita' di missione PNRR del Ministero della transizione ecologica, in merito alla coerenza programmatica, alla conformita' normativa al PNRR e alla disponibilita' finanziaria delle risorse assegnate con il presente decreto; Decreta: Art. 1 Approvazione criteri di riparto delle risorse e ammissibilita' degli interventi 1. Con il presente decreto si intendono approvati i criteri di riparto delle risorse, come indicato al successivo art. 2, destinate all'Investimento 4.4 «Investimenti fognatura e depurazione», Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonche' i criteri di ammissibilita' delle proposte come indicato nell'allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte sostanziale e integrante allo stesso.