IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Vista la legge 9 giugno  1964,  n.  615,  concernente  la  bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla  brucellosi,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»  relativamente
al potere  del  Ministro  della  sanita'  di  emettere  ordinanze  di
carattere contingibile e urgente, in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 112, recante «Conferimento di funzioni  e  compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  28  marzo  1989,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  29
marzo 1989, n. 73,  concernente  l'obbligo  in  tutto  il  territorio
nazionale delle operazioni  di  profilassi  e  di  risanamento  degli
allevamenti bovini da brucellosi; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.  453,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23
novembre 1992, n. 276,  recante  «Regolamento  concernente  il  piano
nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini
e caprini» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre  1994,  n.  277,  concernente   il   piano   nazionale   per
l'eradicazione  della  brucellosi   negli   allevamenti   bovini,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n.
592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
maggio  1996,  n.   125,   concernente   il   piano   nazionale   per
l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, concernente «Regolamento recante norme  per  l'attuazione  della
direttiva 92/102/CEE del Consiglio del  27  novembre  1992,  relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n.  358,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  10
luglio 1996,  n.  160,  recante  «Regolamento  concernente  il  piano
nazionale per  l'eradicazione  della  leucosi  bovina  enzootica»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva 97/12/CE,  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26  giugno  1964  relativa  ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali della specie bovina e suina»; 
  Visto il decreto  legislativo  29  gennaio  2004,  n.  58,  recante
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n.
1760/2000   e   del   regolamento   (CE)   n.   1825/2000,   relativi
all'identificazione   e    registrazione    dei    bovini,    nonche'
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  193,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento  dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini»; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  novembre  2006,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  7
dicembre 2006, n. 285 - Supplemento ordinario  -  relativa  a  misure
straordinarie di  polizia  veterinaria  in  materia  di  tubercolosi,
brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,  leucosi  in
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  9  agosto   2012,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  11
settembre 2012, n. 212, relativa a misure  straordinarie  di  polizia
veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,
brucellosi ovi-caprina,  leucosi  in  Calabria,  Campania,  Puglia  e
Sicilia; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE  del
12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la  notifica  dei
programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi
ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e
che abroga la decisione 2008/940/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo vegetale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1760/2000  per  quanto  riguarda  l'identificazione  elettronica  dei
bovini e l'etichettatura delle carni bovine; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
misure  straordinarie  di   polizia   veterinaria   in   materia   di
tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, prorogata, da ultimo, con
l'ordinanza del Ministro della  salute  23  giugno  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 luglio 2021,  n.
161; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  28  giugno  2016  di
modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996,  n.  317,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa  all'identificazione
e alla registrazione degli animali»  e,  in  particolare,  l'art.  2,
comma 1,  che  introduce,  dal  2  settembre  2017,  l'obbligo  della
compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione  degli
animali (Modello 4) esclusivamente in modalita' informatica; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita'  animale
(«normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, che  ha  abrogato  il  regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della  Commissione
del  17  ottobre  2017,  con  cui  l'Italia   e'   stata   dichiarata
ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2018/1882   della
Commissione  del  3  dicembre  2018  relativo   all'applicazione   di
determinate norme di prevenzione  e  controllo  delle  malattie  alle
categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e
gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione  di
tali malattie elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione  del
28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme
relative agli stabilimenti che detengono  animali  terrestri  e  agli
incubatoi, nonche' alla tracciabilita' di determinati animali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/687  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della  Commissione  del
17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per  le
norme relative ai movimenti di  animali  terrestri  e  uova  da  cova
all'interno dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/689  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi  di
eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per  determinate
malattie elencate ed emergenti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione,
del  17  dicembre  2019,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda  le  malattie  elencate
oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico
di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali
puo'  essere  stabilito  lo  status  di  indenne  da   malattia   dei
compartimenti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione
del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2016/429 per  quanto  riguarda  la  notifica  nell'Unione  e  la
comunicazione nell'Unione delle malattie elencate,  i  formati  e  le
procedure per la presentazione e la comunicazione  dei  programmi  di
sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche'  per
le domande di riconoscimento dello status di indenne da  malattia,  e
il sistema informatico per il trattamento delle informazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2021/385  della  Commissione
del  2  marzo  2021,  che  modifica  l'allegato  II  della  decisione
93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di  ufficialmente  indenni
da brucellosi (B. melitensis), gli allegati I e  II  della  decisione
2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni
da tubercolosi e brucellosi; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della  Commissione
del 15 aprile 2021 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) 2016/429 per quanto  riguarda  l'approvazione  dello  status  di
indenne da malattia e dello status di zona  di  non  vaccinazione  di
alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti  in  relazione  ad
alcune  malattie  elencate  e  all'approvazione  dei   programmi   di
eradicazione per tali malattie elencate; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/690 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo  al
mercato interno,  alla  competitivita'  delle  imprese,  tra  cui  le
piccole e medie imprese, al  settore  delle  piante,  degli  animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle  statistiche  europee  (programma
per il mercato unico) e che abroga i  regolamenti  (UE)  n.  99/2013,
(UE) n. 1287/2013,  (UE)  n.  254/2014  e  (UE)  n.  652/2014  (Testo
rilevante ai fini del SEE); 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge  di  delegazione  2019-2020»  e,  in
particolare, l'art. 14; 
  Visto  l'Accordo  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 281 del 1997 tra il Governo, le regioni e le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  concernente:  «Protocollo  per   le
movimentazioni di bovini e bufalini, ovini  e  caprini  detenuti  per
ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra
territori  nazionali  con  differente   status   sanitario   per   la
prevenzione  della  diffusione  di  infezioni  da  Brucella  abortus,
Brucella melitensis, Brucella  suis,  da  Mycobacterium  tubercolosis
(MTBC)  e  da  Leucosi  bovina  enzootica».  (Rep.  atti  n.  54/CSR)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  131
del 7 giugno 2022; 
  Considerato che,  con  l'applicazione  dei  piani  di  eradicazione
previsti dall'ordinanza del Ministro  della  salute  28  maggio  2015
anche a seguito delle proroghe disposte con le ordinanze del Ministro
della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019, 23 giugno
2020,  23  giugno  2021  e'  stato  accertato  un  generale  calo  di
prevalenza  delle  malattie  infettive  ivi  disciplinate   pur   non
raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati; 
  Considerato  che,  con  la  citata  decisione  di  esecuzione  (UE)
2021/385, lo status di ufficialmente indenne e' stato assegnato  alla
Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di  Matera  per
tubercolosi  bovina,  alle  province  di  Sud   Sardegna   e   Citta'
metropolitana  di  Cagliari  per  tubercolosi  bovina,  alla  Regione
Abruzzo per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari,  Barletta-
Andria-Trani e Taranto per brucellosi ovi-caprina, alle  Province  di
Bari, Barletta- Andria-Trani e  Lecce  per  brucellosi  bovina,  alle
Province di Avellino, Benevento e  Napoli  per  brucellosi  bovina  e
bufalina; 
  Considerato che e' stato registrato nell'anno 2021 un aumento della
prevalenza per la brucellosi e tubercolosi bufalina  nella  Provincia
di Caserta; 
  Rilevato  che  l'applicazione  delle  misure  sanitarie   contenute
nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e  successive
modificazioni  ha  consentito  all'Italia  di  adempiere   a   quanto
raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979
del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e  Calabria,
e nel report dell'Audit FVO 8407 del 2010 per  la  valutazione  delle
attivita' di eradicazione della  tubercolosi,  come  attestato  dalla
stessa Commissione nell'ambito del general Audit per  la  valutazione
del Country Profile svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016; 
  Ritenuto necessario assicurare  livelli  elevati  di  tutela  della
salute animale e di sanita' pubblica, anche a seguito dell'entrata in
vigore il 21  aprile  2021  del  regolamento  (UE)  n.  429/2016  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, il quale prevede
misure per il potenziamento delle  misure  sanitarie  in  materia  di
sanita' animale; 
  Considerato  che  sono  stati  approvati  durante  la   preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2022 gli schemi
di decreto legislativo per l'attuazione  del  citato  art.  14  della
legge 22 aprile  2021,  n.  53,  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 con specifico
riferimento alle misure di prevenzione  e  controllo  delle  malattie
animali trasmissibili e alle disposizioni per l'identificazione e  la
registrazione di animali e stabilimenti; 
  Considerato che, nelle more dell'emanazione  dei  sopra  richiamati
decreti  legislativi,  e'  altresi'  necessario  assicurare   livelli
elevati di tutela della salute  animale  e  pubblica  in  materia  di
tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,
leucosi  bovina  enzootica  attraverso  l'applicazione  delle  misure
contenute nell'ordinanza 28 maggio 2015 al fine di poter continuare a
garantire  un  ulteriore  calo  di  prevalenza  delle  infezioni  sul
territorio nazionale e  procedere  nelle  attivita'  di  eradicazione
della brucellosi bufalina nella Provincia di Caserta; 
  Considerato che l'art. 4, paragrafo 1, lettera 27) del  regolamento
(UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del  9  marzo
2016 definisce stabilimento i locali e le strutture di qualsiasi tipo
o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta,  qualsiasi  ambiente  o
luogo in cui sono detenuti animali o  materiale  germinale,  su  base
temporanea o permanente, esclusi le abitazioni in cui  sono  detenuti
animali da compagnia e gli ambulatori o le cliniche veterinarie; 
  Ritenuto pertanto  necessario  adeguare  le  definizioni  contenute
nelle prescrizioni della normativa nazionale a quelle eurounitarie; 
  Ritenuto altresi' necessario modificare la definizione di qualifica
di status ufficialmente indenne da malattia  con  indenne  a  seguito
della  nuova  classificazione  introdotta  dal  regolamento  (UE)  n.
2016/429 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  marzo  2016
rispetto alla direttiva 64/432/CEE; 
  Sentiti il Centro di referenza  nazionale  per  le  brucellosi,  il
Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da  M.  bovis  e  il
Centro di referenza nazionale per lo studio dei retrovirus  correlati
alle patologie infettive dei ruminanti; 
  Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti, confermare le
misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro  della  salute
28 maggio 2015 e successive modificazioni, posto che le attivita'  di
sorveglianza   veterinaria   sono   indispensabili   per    garantire
l'attuazione delle misure  di  prevenzione  che  interessano  l'uomo,
stante il carattere zoonotico delle malattie; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche all'ordinanza del 
                Ministro della salute 28 maggio 2015 
 
  1. All'ordinanza del Ministro della salute  28  maggio  2015,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Ai fini della presente  ordinanza  per  allevamento  si
intende lo stabilimento come definito dall'art. 4,  par.  1,  lettera
27) del regolamento (UE) n. 2016/429»; 
    b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Obiettivi delle Aziende sanitarie  locali).  -  1.  Le
regioni e le province autonome non  indenni  assegnano  ai  direttori
generali delle Aziende sanitarie locali, tra gli  altri,  l'obiettivo
prioritario di  raggiungere  la  qualifica  sanitaria  di  territorio
indenne da tubercolosi,  brucellosi  bovina  e  bufalina,  brucellosi
ovi-caprina e leucosi bovina enzootica. 
      2. L'obiettivo di cui  al  comma  1  e'  conseguito  attraverso
l'esecuzione del 100%  (percento)  dei  controlli  programmati  sulle
aziende e sugli animali  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  una
riduzione programmata di almeno  il  10%  (percento)  annuo  su  base
regionale della prevalenza  di  ciascuna  malattia,  ed  e'  valutato
attraverso le informazioni registrate nei sistemi  informativi,  fino
al raggiungimento della  percentuale  di  prevalenza  necessaria  per
richiedere il riconoscimento della qualifica di territorio indenne. 
      3. Le regioni e le province autonome  indenni  da  tubercolosi,
brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina
enzootica, assegnano ai direttori generali  delle  Aziende  sanitarie
locali,  tra  gli  altri,  l'obiettivo  di  mantenere   la   suddetta
qualifica. 
      4.  Nei  territori  indenni  e  in  quelli   non   indenni   la
programmazione dei controlli  e'  inserita  nel  sistema  informativo
SANAN entro il primo bimestre dell'anno di riferimento. Le regioni  e
le provincie autonome  concordano  il  diradamento  dei  controlli  o
eventuali modifiche a quello gia' avviato,  con  il  Ministero  della
salute, sentito il parere dei centri  di  referenza,  entro  l'ultimo
trimestre  dell'anno  precedente  a  quello  cui  si   riferisce   la
programmazione. 
      5. Le Aziende sanitarie locali sensibilizzano gli allevatori in
merito  all'obbligo  di  denuncia   dei   casi   di   aborto,   anche
contestualmente  allo  svolgimento  in  campo  delle   attivita'   di
profilassi previste.»; 
    c) all'art. 3, comma 2, le parole «U.I.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « indenni»; 
    d) all'art. 3, comma 3, le parole «U.I.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « indenni»; 
    e) all'art. 3, comma 4, le parole «U.I.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « indenni»; 
    f) all'art. 3, comma 5, le parole «U.I.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « indenni»; 
    g) all'art. 3, comma 8, le parole «ufficialmente indenni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « indenni»; 
    h) all'art. 4, comma 2, le parole «ufficialmente indenne  »  sono
sostituite dalle seguenti: «indenne»; 
    i) all'art. 5, comma  1,  lettera  a)  le  parole  «ufficialmente
indenne» sono sostituite dalle seguenti: 
  «indenne»; 
    l) all'art. 5, comma 1,  lettera  c),  le  parole  «ufficialmente
indenne» sono sostituite dalle seguenti: 
  «indenne»; 
    m) all'art. 5, comma 1,  lettera  f),  le  parole  «ufficialmente
indenne» sono sostituite dalle seguenti: 
  «indenne»; 
    n) all'art. 5, comma 6, le parole «U.I.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «indenni»; 
    o) all'art. 7, comma 1, le parole «U.I.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «indenni»; 
    p) all'art. 7, comma 1, le parole «L'accertamento diagnostico non
e' richiesto per gli  animali  provenienti  da  province  U.I.  o  se
movimentati all'interno di queste ultime» sono soppresse; 
    q) all'art. 9, comma 1, le parole «U.I.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «indenni»; 
    r) all'art. 9, comma 3, le parole «U.I.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «indenni»; 
    s) all'art. 9, comma 4, le parole «U.I.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «indenni»; 
    t) all'allegato, 2 lettera a), le parole «ufficialmente  indenne»
sono sostituite dalle seguenti: 
  «indenne»; 
    u) l'allegato 1 e'  sostituito  dall'allegato  1  della  presente
ordinanza.