IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  recante  «Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  del  Consiglio  superiore  della
magistratura»; 
  Vista la legge 17 giugno  2022,  n.  71,  concernente  «Deleghe  al
Governo  per  la   riforma   dell'ordinamento   giudiziario   e   per
l'adeguamento   dell'ordinamento   giudiziario   militare,    nonche'
disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e  disciplinare,
di eleggibilita' e  ricollocamento  in  ruolo  dei  magistrati  e  di
costituzione  e   funzionamento   del   Consiglio   superiore   della
magistratura»; 
  Visto  il  Capo  IV  della  legge  innanzi   citata,   relativo   a
«Disposizioni concernenti la  costituzione  e  il  funzionamento  del
Consiglio superiore della magistratura»; 
  Visto, in particolare, l'art. 31, recante «Modifiche in materia  di
componenti  eletti  dai  magistrati»,  che   provvede   all'integrale
sostituzione dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195,  il  cui
testo cosi'  modificato  individua  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del
Consiglio superiore della magistratura; 
  Rilevato che, ai sensi del comma 2, lettere a)  e  d),  del  citato
art.  23  come  novellato,  vengono  individuati  un  collegio  unico
nazionale per l'elezione di due magistrati che esercitano le funzioni
di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione  e  la  Procura
generale presso la stessa Corte ed un collegio  unico  nazionale  per
l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice
presso gli uffici di merito, ovvero che  sono  destinati  alla  Corte
suprema  di  cassazione  ai  sensi  dell'art.  115   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
  Valutato che la medesima norma prevede che per l'elezione di cinque
magistrati che esercitano le funzioni di  pubblico  ministero  presso
gli uffici di merito e presso  la  Direzione  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo e di otto magistrati che  esercitano  le  funzioni  di
giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono  destinati  alla
Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art.  115  dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  devono
essere formati, rispettivamente, due e quattro collegi elettorali; 
  Considerato  che  i  suindicati  collegi   territoriali,   previsti
rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art.  23,  sono
determinati, ai  sensi  del  successivo  comma  3,  con  decreto  del
Ministro  della  giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore  della
magistratura; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  si  rende  necessario   procedere   alla
formazione  dei  suddetti  collegi  territoriali  in  conformita'  ai
criteri  fissati  dal  richiamato  art.  23  e  tenendo  conto  delle
modifiche  apportate   in   materia   di   modalita'   di   esercizio
dell'elettorato attivo e passivo; 
  Valutato che i collegi territoriali di cui al comma 2, lettere b) e
c), della norma innanzi citata devono essere tendenzialmente composti
da un omogeneo numero di  elettori,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
garantire che tutti i magistrati del singolo distretto  di  Corte  di
appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia  continuita'
territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi,  salva  la
possibilita', al fine  di  garantire  la  composizione  numericamente
equivalente del corpo elettorale, di sottrarre dai singoli  distretti
uno o piu' uffici per aggregarli al  collegio  territorialmente  piu'
vicino; 
  Rilevato che, per espressa previsione normativa,  il  personale  di
magistratura  collocato  fuori  del  ruolo   organico   deve   essere
conteggiato nel distretto di Corte di appello in  cui  esercitava  le
funzioni prima del collocamento fuori ruolo e che  i  magistrati  che
esercitano le funzioni presso gli  uffici  con  competenza  nazionale
devono essere conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma; 
  Considerato che l'analisi condotta all'esito dell'acquisizione  dei
dati  riferiti  alle  presenze  del  personale   della   magistratura
ordinaria,  ivi  incluso  il  personale  collocato  fuori  del  ruolo
organico, ha consentito, all'esito della valutazione delle  possibili
aggregazioni distrettuali, nel rispetto dei criteri dell'integrita' e
della contiguita' territoriale dei distretti  nonche'  verificate  le
corrispondenti  risultanze  sulla  composizione  numerica  del  corpo
elettorale, assunto a criterio prioritario e portante in ragione  del
dettato normativo, di  procedere  alla  formazione  dei  due  collegi
previsti dalla lettera b) e dei quattro collegi di cui  alla  lettera
c) del comma 2 dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958,  n.  195,  nei
termini di seguito indicati: 
 
     art. 23, comma 2, lettera b), legge 24 marzo 1958, n. 195  
 
 
 
          =================================================
          |     Collegi     |          Distretti          |
          +=================+=============================+
          |                 |Brescia, Firenze, Genova,    |
          |                 |Milano, Perugia, Roma,       |
          |                 |Torino, Trento, Trieste,     |
          |Collegio 1       |Venezia                      |
          +-----------------+-----------------------------+
          |                 |Ancona, Bari, Bologna,       |
          |                 |Cagliari, Caltanissetta,     |
          |                 |Campobasso, Catania,         |
          |                 |Catanzaro, L'Aquila, Lecce,  |
          |                 |Messina, Napoli, Palermo,    |
          |                 |Potenza, Reggio Calabria,    |
          |Collegio 2       |Salerno                      |
          +-----------------+-----------------------------+
 
 
      art. 23, comma 2, lettera c), legge 24 marzo 1958, n. 195 
 
 
          =================================================
          |     Collegi     |          Distretti          |
          +=================+=============================+
          |                 |Brescia, Milano, Torino,     |
          |Collegio 1       |Trento, Trieste, Venezia     |
          +-----------------+-----------------------------+
          |                 |Firenze, Genova, Perugia,    |
          |Collegio 2       |Roma                         |
          +-----------------+-----------------------------+
          |                 |Ancona, Bologna, Cagliari,   |
          |                 |Campobasso, L'Aquila, Napoli,|
          |Collegio 3       |Salerno                      |
          +-----------------+-----------------------------+
          |                 |Bari, Caltanissetta, Catania,|
          |                 |Catanzaro, Lecce, Messina,   |
          |                 |Palermo, Potenza, Reggio     |
          |Collegio 4       |Calabria                     |
          +-----------------+-----------------------------+
 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Consiglio  superiore  della
magistratura, reso nella seduta del 22 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Collegi elettorali art. 23, comma 2, lettera b), legge 24 marzo 1958,
                               n. 195 
 
  Per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le  funzioni  di
pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la  Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo  sono  individuati  due  collegi
elettorali, cui appartengono i magistrati in servizio nei  distretti,
o in posizione equiparata, specificamente indicati  nella  tabella  A
allegata al presente decreto.