L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,
che dispone la  soppressione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.); 
  Visto l'art. 19, comma  8,  del  decreto-legge  90/2014,  il  quale
dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,  il
Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ...»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'A.N.AC., per  la
parte non finanziata dal bilancio dello Stato, a carico  del  mercato
di competenza, nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per
cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come  previsto,
dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005; 
  Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente  dell'A.N.AC.
ai sensi dell'art. 19,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  90/2014  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°
febbraio 2016; 
  Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.
AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre  2005,  n.  266
ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65  determina  annualmente  l'ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e  privati,
sottoposti alla sua  vigilanza,  nonche'  le  relative  modalita'  di
riscossione, ...»; 
  Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede la  restituzione  delle  somme  trasferite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato  nel  triennio  2010-2012  ai
sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e,
in particolare, la restituzione  di  14,7  milioni  di  euro,  in  10
annualita' costanti a partire dal 2015; 
  Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Le somme versate a titolo di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5  lettera  b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; 
  Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n.  50/2016  in
base  al  quale  entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia  del  lodo
arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli  arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille  del  valore
della controversia arbitrale; 
  Vista  la  delibera  n.  919  del  16  ottobre  2019   «Regolamento
concernente  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   dell'Autorita'
nazionale anticorruzione» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto   il   regolamento   del   9   gennaio   2019    «Regolamento
sull'ordinamento giuridico ed economico del personale A.N.AC.»  e  le
successive modificazioni apportate con  la  delibera  n.  303  del  3
aprile 2019; 
  Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017 n. 96, cosi' come
modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27
dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
settembre 2017 che ha reso esecutiva  la  delibera  n.  359  adottata
dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno  2017
e per gli anni successivi dal  pagamento  del  contributo  in  favore
dell'A.N.AC., dovuto dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  operatori
economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017; 
  Vista la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 «Integrazione  della
delibera 359 del 29 marzo 2017 - esonero dal pagamento del contributo
in favore dell'Autorita'  per  l'affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture  espletati  nell'ambito  della  ricostruzione,  pubblica  e
privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 2 novembre  2017,  n.  192,  «Regolamento
recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi  all'estero,
ai sensi dell'art. 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale all'art. 65
ha previsto l'esonero dal versamento della contribuzione dovuta dalle
stazioni appaltanti e dagli operatori economici, ai sensi del  citato
l'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge n. 266/2005, per tutte  le
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma
e fino al 31 dicembre 2020 e autorizzato  l'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione maturato al 31 dicembre 2019 per la  copertura  delle
minori entrate; 
  Vista  la  delibera  n.  1121  del  29  dicembre  2020  «Attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2021»; 
  Visto l'art. 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55),  da
ultimo modificato ad opera dell'art. 56 del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, «Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative  e  di
accelerazione  e  snellimento   delle   procedure»,   successivamente
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  il
quale ha sospeso l'operativita' dell'Albo  nazionale  dei  componenti
delle commissioni giudicatrici fino al 30 giugno 2023; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», il quale prevede che
a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi  comprese
le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in  materia
di contenimento e di riduzione della  spesa  di  cui  all'allegato  A
della stessa legge, ma resta ferma  l'applicazione  delle  norme  che
recano vincoli in materia di spese di personale; 
  Visto l'art. 1, comma  591,  della  legge  n.  160/2019,  il  quale
stabilisce che determinati  soggetti,  tra  cui  anche  le  Autorita'
indipendenti, «... non possono effettuare  spese  per  l'acquisto  di
beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per
le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016,  2017  e  2018,
come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»; 
  Visto l'art. 1, comma  593,  della  legge  n.  160/2019,  il  quale
prevede che il nuovo limite di spesa puo' essere superato in presenza
di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto  del  principio
di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilita'  di
bilancio; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023» e, in particolare, lo stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze  da  cui  risulta
(cap.  2116)  che  all'A.N.AC.  venga  assegnata  la  somma   di euro
4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; 
  Visto l'art. 49, comma 4, del decreto-legge n.  77/2021,  il  quale
autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno  2021  e  di  euro  2
milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,  ai  cui  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica» e i successivi decreti attuativi; 
  Visto il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti pubblici
di  servizi  e  forniture  stipulati  dall'Autorita',  approvato  con
delibera n. 538 del 7 luglio 2021; 
  Visto  il  «Regolamento   concernente   la   disciplina   contabile
dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione»,  approvato  con  delibera
consiliare n. 540 del 7 luglio 2021, in vigore dal 1°  gennaio  2022,
il quale all'art. 60 stabilisce che «A decorrere da tale data cessano
di  avere  efficacia  il  «Regolamento  per  l'amministrazione  e  la
contabilita' della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato nella  seduta  del
21-22  luglio  2010  e  il  «Regolamento  concernente   la   gestione
finanziaria,  amministrativa  e  contabile  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la  trasparenza»  del  20
settembre  2011,   ad   eccezione   delle   disposizione   contenute,
rispettivamente, negli articoli da 23 a 29 e negli articoli  14,  16,
18 e 19 che restano in vigore fino  all'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio 2021»; 
  Visto il bilancio di previsione  per  l'anno  2021,  approvato  dal
Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 1122 del 29 dicembre 2020; 
  Visto il rendiconto finanziario relativo all'anno  2020,  approvato
dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 382 del 27 aprile 2021; 
  Vista la prima variazione al  bilancio  di  previsione  per  l'anno
2021, approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 306  del
13 aprile 2021; 
  Vista la seconda variazione al bilancio di  previsione  per  l'anno
2021, approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 603  del
28 luglio 2021; 
  Vista la terza variazione al  bilancio  di  previsione  per  l'anno
2021, approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 648  del
22 settembre 2021; 
  Vista la quarta variazione al bilancio  di  previsione  per  l'anno
2021, approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 750  del
17 novembre 2021; 
  Vista la quinta variazione al bilancio  di  previsione  per  l'anno
2021, approvata dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 829  del
21 dicembre 2021; 
  Visto il verbale n. 43 dell'adunanza del 21 dicembre 2021,  con  il
quale il Consiglio dell'Autorita',  al  punto  23  «Approvazione  del
bilancio  di  previsione  2022»,  ha  deliberato  che  «l'avanzo   di
amministrazione  dovra'  essere  utilizzato  sia  per   gli   ingenti
investimenti informatici che dovranno essere  effettuati,  anche  per
garantire nuovi servizi  alla  SA  e  agli  OE,  sia  per  l'acquisto
dell'immobile da destinare  a  sede  dell'Autorita',  garantendo  nel
tempo un risparmio sugli oneri di locazione»; 
  Visto il verbale n. 15 dell'adunanza del 27  aprile  2022,  con  il
quale  il  Consiglio  dell'Autorita',   al   punto   18   «Consuntivo
finanziario/economico/patrimoniale esercizio 2021», ha deliberato che
«...non essendo ancora pervenuto il parere del Collegio dei  revisori
dei  conti,  rinvia   l'approvazione   alla   seduta   immediatamente
successiva a quando perverra' il suddetto parere»; 
  Visti i documenti di seguito  riportati,  predisposti  dall'Ufficio
programmazione delle risorse finanziarie, bilancio e contabilita': 
    il «Rendiconto finanziario  per  l'esercizio  2021»,  comprensivo
della situazione amministrativa; 
    la «Relazione illustrativa sulla gestione 2021», comprensivo  del
«Conto economico» e dello «Stato patrimoniale»; 
  Vista la relazione del Collegio dei revisori dei  conti,  resa  con
verbale n. 8 del 18 maggio 2022; 
  Il Consiglio dell'Autorita' nazionale anticorruzione  nell'adunanza
del 25 maggio 2022; 
 
                              Delibera: 
 
  Sono approvati il «Rendiconto finanziario per l'esercizio  2021»  e
la «Relazione illustrativa  sulla  gestione  2021»  con  i  prospetti
richiamati nelle premesse, nei testi allegati alla presente delibera,
della quale costituiscono parte integrante. 
 
                                                 Il Presidente: Busia 
p. Il segretario: Angelucci