IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31  dicembre  2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2021,
n. 21, in base al  quale,  per  l'anno  2021,  con  riferimento  alle
fattispecie individuate  dall'art.  1,  comma  997,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di  cui  all'art.  1,
commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il medesimo art. 17-ter, comma 1, del  decreto-legge  n.  183
del 2020, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  emanare  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 21 del  2021,  e'
determinato il rimborso  ai  comuni  interessati  del  minor  gettito
derivante dall'applicazione dello stesso art. 17-ter, comma 1, e  che
per il ristoro ai comuni a  fronte  delle  minori  entrate  derivanti
dalla presente disposizione e' istituito, nello stato  di  previsione
del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di  4  milioni
di euro per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale  ha  previsto  che  per  l'anno  2022,  con  riferimento   alle
fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della  legge  n.  145
del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816  a
847, della legge n. 160 del 2019 e che per il  ristoro  ai  comuni  a
fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione  il
fondo di cui al comma 1 dell'art. 17-ter del decreto-legge n. 183 del
2020, e' incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro; 
  Visto il citato art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183  del
2020, in base al quale, ai fini della determinazione del rimborso  ai
comuni, si applicano i criteri e le modalita' stabiliti  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019  e  con  decreto
del direttore generale delle finanze 27  settembre  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il  Ministro  dell'interno  del  14  agosto  2019  e  in
particolare l'art. 4, comma 2, il quale dispone che le minori entrate
sono comunicate dagli enti  locali  al  Dipartimento  delle  finanze,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con  termini
e modalita' che saranno determinati con provvedimento  del  direttore
generale delle finanze; 
  Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2019 con  cui  e'  stato
predisposto il modello per  la  comunicazione  da  parte  dei  comuni
interessati  delle  minori   entrate   conseguenti   all'applicazione
dell'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 208; 
  Visto l'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del  2018,  il  quale
stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicita' e il  canone  per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi  pubblicitari,  riferiti
alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di
beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi  ed  aree
pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi  ed  aree  pubbliche
non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31  dicembre
2020, per le attivita' con sede legale  od  operativa  nei  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi
nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229; 
  Considerato che a decorrere  dal  1°  gennaio  2021  i  comuni,  le
province e le citta' metropolitane istituiscono, ai  sensi  dell'art.
1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, il canone patrimoniale  di
concessione, autorizzazione o  esposizione  pubblicitaria  (CUP)  che
sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il
canone per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle  pubbliche  affissioni,
il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il  canone  di
cui all'art. 27, commi 7 e 8, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e
delle province; 
  Considerato che a decorrere dal 1°  gennaio  2021  i  comuni  e  le
citta' metropolitane istituiscono, a norma dell'art.  1,  comma  837,
della  legge  n.  160  del  2019,  il  canone  di   concessione   per
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio  o  al
patrimonio indisponibile, destinati a  mercati  realizzati  anche  in
strutture attrezzate, il quale a norma del successivo comma  838,  si
applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di  cui  al
comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi  ed  aree
pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al  comma  842
dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,  667
e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Considerato che, prima di emanare il citato decreto di cui all'art.
17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 - con il quale  e'
determinato il rimborso  ai  comuni  interessati  del  minor  gettito
derivante dall'applicazione dello  stesso  art.  17-ter,  comma  1  -
occorre acquisire i dati concernenti le minori  entrate  relative  ai
canoni di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della  legge  n.  160
del 2019 e che, pertanto, e' necessario predisporre un nuovo  modello
seguendo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze  14  agosto  2019  e  con  decreto  del
direttore generale delle finanze 27  settembre  2019  richiamati  dal
piu' volte citato art. 17-ter, comma 1; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' e termini di invio dei dati di cui all'art.  17-ter,  comma
  1, del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.  183,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. 
  1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze emanato di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno del 14 agosto 2019 e del decreto del direttore  generale
delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall'art.  17-ter,  comma
1, del decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni  di  cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di  concessione,
autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria   e   del   canone   di
concessione per l'occupazione delle aree e degli  spazi  appartenenti
al  demanio  o  al  patrimonio  indisponibile,  destinati  a  mercati
realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 816
e seguenti della legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (d'ora  in  poi
denominati CUP). 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata  esclusivamente
a mezzo di posta  elettronica  certificata,  utilizzando  il  modello
allegato al  presente  decreto  unitamente  alle  istruzioni  e  reso
disponibile nell'Area riservata del portale del federalismo fiscale. 
  3. Nel modello devono essere  indicati  i  seguenti  dati  relativi
alle: 
    insegne di esercizio la cui esposizione e'  effettuata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160 del 2019: 
      classe del comune; 
      numero delle attivita' esenti; 
      eventuale esenzione disposta con regolamento per le insegne  di
superficie superiore a 5 mq; 
      numero delle insegne di esercizio di superficie superiore  a  5
mq; 
      superficie totale esente; 
      importo totale da ristorare; 
      importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per  le
entrate sostituite dal CUP e relativo  alla  fattispecie  oggetto  di
esenzione. 
    Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma  819,  lettera
a), e 837 della legge n. 160 del 2019: 
      classe del comune; 
      numero delle attivita' esenti; 
      superficie totale esente; 
      importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per  le
entrate sostituite dal CUP e relativo  alla  fattispecie  oggetto  di
esenzione; 
      importo  derivante  dall'applicazione  dell'art.   17-ter   del
decreto-legge n. 183 del 2020 e dell'art. 1, comma 451,  della  legge
n. 234 del 2021; 
      l'ammontare delle minori entrate ai sensi dell'art.  9-ter  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 1, comma 706, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
      importo netto da ristorare. 
  4. I comuni trasmettono, esclusivamente in formato  elaborabile,  i
dati di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla  data  in  cui  il
modello e' reso  disponibile  nell'Area  riservata  del  portale  del
federalismo fiscale, data indicata nella stessa sezione  del  portale
in cui e' pubblicato il modello  in  questione.  La  trasmissione  e'
effettuata esclusivamente mediante posta elettronica  certificata  al
seguente indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it - Non sono ritenuti
validi i dati inviati o gia' inviati con modalita' diverse. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 giugno 2022 
 
                     Il direttore generale delle finanze: Lapecorella