IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e  119  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni,  concernente  la  «Riforma   dell'organizzazione   del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59»,  ed
in particolare  gli  articoli  4,  comma  4,  e  75,  comma  3,  come
modificato dall'art. 1, comma 394, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle  «Norme  per  la
parita'  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo   studio   e
all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, e in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede,
fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma e' affidata ad
un unico centro  di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello  dei  Ministeri,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione
finanziaria»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,   come
modificato dall'art. 33, comma 4, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024 e in particolare l'art. 1,  comma  878,  il  quale
prevede: «Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero
dell'istruzione nella Provincia  di  Barletta,  Andria  e  Trani,  e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno  2022.  La  dotazione
organica del Ministero dell'istruzione e' altresi' incrementata di un
posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante
l'indizione  di  nuove  procedure  concorsuali  pubbliche.  Ai   fini
dell'attuazione  di  quanto  previsto  nel  precedente   periodo   e'
autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149
a decorrere dall'anno 2023»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 166 «Regolamento concernente l'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione»,  ed  in  particolare  l'art.  7,  recante
disposizioni sugli uffici scolastici  regionali,  che,  al  comma  8,
demanda la definizione organizzativa e dei compiti  degli  uffici  di
livello dirigenziale non generale istituiti  presso  ciascun  ufficio
territoriale ad un decreto ministeriale di natura non  regolamentare,
su proposta del titolare dell'ufficio  scolastico  regionale,  previa
informativa alle organizzazioni sindacali di categoria,  da  adottare
sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo   a
partecipare alla contrattazione; 
  Considerata la necessita' di modificare, in attuazione  del  quadro
organizzativo  delineato  dal  citato  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri n. 166 del 2020, il  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare di cui all'art. 7,  comma  8,  del  predetto
decreto   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,    per
l'individuazione degli uffici di livello  dirigenziale  non  generale
dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, anche per  adeguarlo
a quanto previsto dalla citata legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7,  comma  7,  lettera  o)  del
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del
2020 l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  sette  uffici
dirigenziali non  generali  e  in  nove  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive e che il
predetto  art.  1,  comma  878,  della  legge  n.  234  del  2021  ha
incrementato detta dotazione con un ulteriore posto  dirigenziale  di
livello non generale; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  921  del  18  dicembre   2014
«Organizzazione e compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale istituiti  presso  l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la
Puglia»; 
  Vista la proposta avanzata,  ai  sensi  del  medesimo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 2020,  dal  titolare
dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia,  previa  informativa
alle organizzazioni sindacali di categoria, diretta  a  riorganizzare
gli uffici I e II - per una  diversa  ripartizione  delle  competenze
regionali - e gli uffici III e V di ambito  territoriale  di  Bari  e
Foggia - a seguito  dell'istituzione  del  nuovo  ufficio  di  ambito
territoriale di Barletta-Andria-Trani; 
  Considerato, infatti, che le istituzioni scolastiche  che  ricadono
nel  territorio  della  Provincia   di   Barletta-Andria-Trani   sono
attualmente gestite in via  amministrativa  dagli  uffici  di  ambito
territoriale di Bari e di Foggia; 
  Considerato, inoltre, che l'ufficio di ambito territoriale di Bari,
con  l'istituzione  del  nuovo  ufficio  di  ambito  territoriale  di
Barletta-Andria-Trani, registra una consistente riduzione del  numero
delle istituzioni scolastiche di competenza e puo', conseguentemente,
assumere talune funzioni trasversali di livello regionale; 
  Sentite le  organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo  a
partecipare alla contrattazione nella riunione dell'11 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia 
 
  1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa  vigente  in
capo agli  uffici  scolastici  regionali,  con  particolare  riguardo
all'art. 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  30
settembre 2020, n. 166, l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia,
di seguito denominato U.S.R., di livello dirigenziale  generale,  con
sede in Bari, e' organizzato in uffici dirigenziali  di  livello  non
generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con  compiti
di  supporto  alle  scuole,  amministrativi  e  di  monitoraggio,  in
coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero. 
  2. L'U.S.R. opera nel rispetto delle norme e dei principi  generali
che regolano le pubbliche amministrazioni e delle specifiche norme di
settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa,  alla
valutazione   della   performance   e   alla   digitalizzazione   dei
procedimenti amministrativi. 
  3. Ai sensi dell'art. 7,  comma  7,  lettera  o)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 2020 e dell'art.  1,
comma 878, della legge n. 234 del 2021, l'U.S.R. si articola in  otto
uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 
  4. I compiti degli uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale
istituiti presso l'U.S.R. sono individuati nei successivi articoli  2
e 3.