IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista la determina AIFA n. 429/2022 del 30 maggio 2022, concernente
«Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito  di  nuove  indicazioni
terapeutiche  del  medicinale  ZEBINIX,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del  14
giugno 2022; 
  Considerato che  occorre  rettificare  la  determina  suddetta,  in
quanto non  e'  stato  indicato  che  il  piano  terapeutico  per  le
indicazioni  pediatriche  doveva  essere  allegato   all'atto   sopra
indicato. 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
             Rettifica della determina AIFA n. 429/2022 
                         del 30 maggio 2022 
 
  E' rettificata nei  termini  che  seguono,  la  determina  AIFA  n.
429/2022 del 30 maggio 2022, concernente «Regime di rimborsabilita' e
prezzo a seguito di nuove  indicazioni  terapeutiche  del  medicinale
ZEBINIX»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 137 del 14 giugno 2022: 
    laddove e' scritto: 
      «Per  l'indicazione  terapeutica  "Terapia   aggiuntiva   negli
adolescenti e nei bambini di eta' superiore  ai sei  anni  con  crisi
epilettiche  a  esordio  parziale  con   o   senza   generalizzazione
secondaria": prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e  piano
terapeutico, nonche' a quanto previsto dall'allegato 2  e  successive
modifiche alla determina AIFA del  29  ottobre  2004  (PHT-Prontuario
della distribuzione diretta),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259  del  4  novembre
2004, Supplemento ordinario n. 162.» 
    leggasi: 
      «Per  l'indicazione  terapeutica  "Terapia   aggiuntiva   negli
adolescenti e nei bambini di eta' superiore  ai sei  anni  con  crisi
epilettiche  a  esordio  parziale  con   o   senza   generalizzazione
secondaria": prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e  piano
terapeutico,  come  da  allegato  alla  presente  determina,  che  ne
costituisce parte integrante e sostanziale, nonche' a quanto previsto
dall'allegato 2 e successive modifiche alla  determina  AIFA  del  29
ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale
- n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.»