IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione
del Ministero della salute»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto in particolare, l'art. 2, della citata legge che prevede che
«il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze
persegue», tra l'altro, «la tutela della salute mentale privilegiando
il momento preventivo»;
Visto il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 adottato con
intesa in Conferenza Stato-regioni in data 6 agosto 2020, che
riconosce la salute mentale quale «parte integrante della salute e
del benessere» che, «come altri aspetti della salute, puo' essere
influenzata da una serie di determinanti socio-economici che devono
essere affrontati attraverso strategie globali di promozione,
prevenzione, trattamento e recupero. I determinanti della salute
mentale e dei disturbi mentali comprendono non solo caratteristiche
individuali come la capacita' di gestire pensieri, emozioni,
comportamenti e interazioni con gli altri, ma anche fattori sociali,
culturali, economici, politici e ambientali» e sottolinea la
«necessita' di proteggere e promuovere il benessere mentale di tutti
i cittadini in tutte le fasi della vita»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto in particolare, l'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15 che prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa
dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,
le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei
limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere
le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo
e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e'
parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE
piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore
a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per
accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche
reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse
determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono
ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»;
Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato di tale
importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Considerato, inoltre, che il medesimo comma 4 dispone che «al
relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative
che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione
o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto
«Codice dell'amministrazione digitale» (nel prosieguo CAD);
Visto, in particolare, l'art. 12 del CAD che prevede che «le
pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria
attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione
e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione»;
Visto, altresi', il successivo art. 15 che dispone che «le
pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare
i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti,
la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle
istanze da parte dei cittadini e delle imprese»;
Visti, inoltre, gli articoli 68 e 69 del CAD, finalizzati a
favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle
pubbliche amministrazioni;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per
l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
ottobre 1999, n. 437 avente ad oggetto «Regolamento recante
caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di identita'
elettronica e del documento di identita' elettronico, a norma
dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191»
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al comma
1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della
Tessera sanitaria (TS)» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n.
117, recante regolamento concernente la diffusione della Carta
nazionale dei servizi a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le
caratteristiche e modalita' di rilascio della carta d'identita'
elettronica e della Carta nazionale dei servizi;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica 20 giugno 2011 avente ad oggetto
«Modalita' di assorbimento della tessera sanitaria nella Carta
nazionale dei servizi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante «Ordinamento della
professione di psicologo» ed in particolare l'art. 3 che disciplina
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
succitato regolamento (UE), cosi' come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Considerato che risulta necessario pertanto definire le modalita'
di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita'
dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua
assegnazione;
Acquisita altresi' l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 repertorio atti n. 75/CSR;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali (registro dei provvedimenti n. 188 del 19 maggio 2022);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di presentazione
della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater,
comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di seguito
denominato «beneficio») nonche' l'entita' dello stesso e i requisiti,
anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di
10 milioni di euro per l'anno 2022.