IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto in particolare, l'art. 2, della citata legge che prevede  che
«il Servizio sanitario nazionale  nell'ambito  delle  sue  competenze
persegue», tra l'altro, «la tutela della salute mentale privilegiando
il momento preventivo»; 
  Visto il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025  adottato  con
intesa in  Conferenza  Stato-regioni  in  data  6  agosto  2020,  che
riconosce la salute mentale quale «parte integrante  della  salute  e
del benessere» che, «come altri aspetti  della  salute,  puo'  essere
influenzata da una serie di determinanti socio-economici  che  devono
essere  affrontati  attraverso  strategie  globali   di   promozione,
prevenzione, trattamento e  recupero.  I  determinanti  della  salute
mentale e dei disturbi mentali comprendono non  solo  caratteristiche
individuali  come  la  capacita'  di  gestire   pensieri,   emozioni,
comportamenti e interazioni con gli altri, ma anche fattori  sociali,
culturali,  economici,  politici  e  ambientali»  e   sottolinea   la
«necessita' di proteggere e promuovere il benessere mentale di  tutti
i cittadini in tutte le fasi della vita»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto in particolare, l'art. 2 della legge 15  marzo  1997,  n.  59
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  compiti
alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma   della   pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15 che prevede che «tenuto conto  dell'aumento  delle  condizioni  di
depressione,  ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,   a   causa
dell'emergenza pandemica e della conseguente  crisi  socio-economica,
le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano  erogano,  nei
limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo  per  sostenere
le  spese  relative  a  sessioni  di  psicoterapia  fruibili   presso
specialisti   privati   regolarmente   iscritti   nell'elenco   degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.  Il  contributo
e' stabilito nell'importo massimo di  600  euro  per  persona  ed  e'
parametrato  alle  diverse  fasce  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE
piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE  superiore
a 50.000 euro.  Le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  per
accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i  requisiti,  anche
reddituali, per  la  sua  assegnazione  sono  stabiliti,  nel  limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022,  con  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le  risorse
determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono
ripartite tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»; 
  Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che  agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari  a  10  milioni  di
euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sul   livello   di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per  l'anno  2022,  che  e'  incrementato  di  tale
importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Considerato, inoltre, che il  medesimo  comma  4  dispone  che  «al
relativo finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative
che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione
o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad  oggetto
«Codice dell'amministrazione digitale» (nel prosieguo CAD); 
  Visto, in particolare, l'art.  12  del  CAD  che  prevede  che  «le
pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la  propria
attivita',  utilizzano  le  tecnologie  dell'informazione   e   della
comunicazione per la realizzazione  degli  obiettivi  di  efficienza,
efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza,  semplificazione
e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza  e  di  non
discriminazione»; 
  Visto,  altresi',  il  successivo  art.  15  che  dispone  che  «le
pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e  semplificare
i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i  documenti,
la modulistica, le modalita' di  accesso  e  di  presentazione  delle
istanze da parte dei cittadini e delle imprese»; 
  Visti, inoltre, gli  articoli  68  e  69  del  CAD,  finalizzati  a
favorire il riuso  dei  programmi  informatici  di  proprieta'  delle
pubbliche amministrazioni; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale (nel prosieguo AGID); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
ottobre  1999,  n.  437  avente  ad  oggetto   «Regolamento   recante
caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di  identita'
elettronica  e  del  documento  di  identita'  elettronico,  a  norma
dell'art. 2, comma 10, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n.  191»
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al  comma
1  dell'art.  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
concernente  la  definizione  delle  caratteristiche  tecniche  della
Tessera sanitaria (TS)» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo  2004,  n.
117,  recante  regolamento  concernente  la  diffusione  della  Carta
nazionale dei servizi a norma dell'art.  27,  comma  8,  lettera  b),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni,  e,  in  particolare,   l'art.   66   concernente   le
caratteristiche e  modalita'  di  rilascio  della  carta  d'identita'
elettronica e della Carta nazionale dei servizi; 
  Visto il decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento della funzione pubblica 20 giugno 2011 avente ad oggetto
«Modalita'  di  assorbimento  della  tessera  sanitaria  nella  Carta
nazionale dei servizi» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente  la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante  «Ordinamento  della
professione di psicologo» ed in particolare l'art. 3  che  disciplina
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali», recante  disposizioni  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
succitato  regolamento  (UE),  cosi'  come  modificato  dal   decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
  Considerato che risulta necessario pertanto definire  le  modalita'
di presentazione della domanda per accedere al contributo,  l'entita'
dello  stesso  e  i  requisiti,  anche   reddituali,   per   la   sua
assegnazione; 
  Acquisita altresi'  l'intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 repertorio atti n. 75/CSR; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali (registro dei provvedimenti n. 188 del 19 maggio 2022); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  le  modalita'  di  presentazione
della domanda per accedere al contributo di  cui  all'art.  1-quater,
comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228  convertito  con
modificazioni dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.  15  (di  seguito
denominato «beneficio») nonche' l'entita' dello stesso e i requisiti,
anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite  complessivo  di
10 milioni di euro per l'anno 2022.