IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il  quale  il  professor  Roberto  Cingolani  e'  stato  nominato
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021,  con
il quale il professor Roberto Cingolani e'  nominato  Ministro  della
transizione ecologica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n. 128, recante la nuova  organizzazione  del  Ministero
della  transizione  ecologica,  come  modificato  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243; 
  Visto il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione
2021-2023,  adottato  con  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica n. 119 del 31 marzo 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare,  l'art.  1  che
prevede  l'obbligo,  per  i  soggetti  individuati,  di  detenere  ed
alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato   contenente   le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative
alla pianificazione e  programmazione  delle  opere  e  dei  relativi
interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato  di  attuazione  di
tali opere ed interventi, a partire dallo  stanziamento  iscritto  in
bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente  sostenuti
in relazione allo stato di avanzamento degli interventi; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178  del
2020, ai sensi del quale  al  fine  di  supportare  le  attivita'  di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e  di  controllo  delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Considerato che l'Unione europea ha risposto alla  crisi  pandemica
con  il  Next  Generation  EU  (NGEU),  un  programma   che   prevede
investimenti e riforme per  accelerare  la  transizione  ecologica  e
digitale, per  migliorare  la  formazione  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori  e  per  conseguire  una  maggiore  equita'   di   genere,
territoriale e generazionale; 
  Visto il regolamento  (UE)  2020/852  e  gli  atti  delegati  della
Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i  criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini  un
danno significativo (DNSH, «Do no  significant  harm»),  contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e  riduzione  degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art.  17  del  medesimo
regolamento; 
  Vista la circolare del 30  dicembre  2021,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza - Guida operativa per il rispetto  del  principio  di  non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging) e gli Allegati VI e VII  al  regolamento  (UE)  12  febbraio
2021, n. 2021/241; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza volto a  promuovere  la  coesione  economica,
sociale e territoriale  dell'Unione  migliorando  la  resilienza,  la
preparazione  alla  crisi,  la  capacita'  di  aggiustamento   e   il
potenziale di crescita degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
in  Consiglio  dei  ministri  il  29  aprile  2021,  trasmesso   alla
Commissione europea, e  la  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio
dell'Unione europea relativa all'approvazione della  valutazione  del
piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del  13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto  l'allegato  riveduto  della  decisione  di  esecuzione   del
Consiglio  relativa  all'approvazione  della  valutazione  del   PNRR
dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante
traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a  misure  e
investimenti del medesimo PNRR; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,
l'art.  8  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Vista la  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  di  conversione,  con
modificazioni, del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante
«Misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Vista,  in  particolare,  la  misura  M2C4   -   Investimento   3.2
«Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine  protette»
che, con una dotazione di 100  milioni  di  euro,  mira  a  stabilire
procedure standardizzate  e  digitalizzate  per  la  modernizzazione,
l'efficienza e l'efficace funzionamento  delle  aree  protette  nelle
loro varie  dimensioni,  quali  la  conservazione  della  natura,  la
semplificazione amministrativa delle procedure  e  i  servizi  per  i
visitatori  dei  parchi  nazionali  e  delle  aree  marine   protette
attraverso  la  realizzazione  di   tre   sub-investimenti   relativi
rispettivamente a: 
    3.2a «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e
minacce  su  specie  e  habitat  e  cambiamento  climatico»  con  una
dotazione di 82 milioni di euro; 
    3.2b «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle
aree marine protette» con una dotazione di 14 milioni di euro; 
    3.2c Digitalizzazione e semplificazione  delle  procedure  per  i
servizi forniti dai parchi e  dalle  aree  marine  protette  con  una
dotazione di 4 milioni di euro. 
  Considerato  che  l'allegato  alla  decisione  di  esecuzione   del
Consiglio  dell'Unione  europea   relativa   all'approvazione   della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza  dell'Italia  n.
10160/2021 ha previsto, per la misura M2C4  -  Investimento  3.2,  il
traguardo (M2C4-5)  dell'«entrata  in  vigore  della  semplificazione
amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei
parchi nazionali e delle aree marine protette», da  conseguire  entro
il primo trimestre 2022; 
  Considerato  che  l'allegato  alla  decisione  di  esecuzione   del
Consiglio  dell'Unione  europea   relativa   all'approvazione   della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza  dell'Italia  n.
10160/2021 ha altresi' previsto, per la misura  M2C4  -  Investimento
3.2, l'obiettivo (M2C4-6) per il quale almeno  il  70  %  dei  parchi
nazionali e delle aree marine protette deve aver  sviluppato  servizi
digitali per i visitatori dei parchi nazionali e  delle  aree  marine
protette (almeno due tra: il collegamento al portale  Naturitalia.IT;
il 5G/Wi-Fi o un'applicazione per la mobilita' sostenibile) entro  il
quarto trimestre 2023; 
  Considerato che il Ministero della transizione ecologica, in quanto
autorita'  competente,  deve  garantire  la  corretta  e   tempestiva
attuazione del suddetto Investimento 3.2 del PNRR; 
  Valutata pertanto la  necessita'  di  avvalersi  di  specifiche  ed
elevate competenze tecnico-scientifiche in forza di  convenzioni  tra
la competente Direzione generale per il  patrimonio  naturalistico  e
mare (DG PNM) e la  societa'  SOGEI-Societa'  generale  d'informatica
S.p.a. per lo sviluppo dei servizi digitali per i visitatori e  della
semplificazione amministrativa, da stipularsi entro centoventi giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto
ministeriale; 
  Tenuto  conto  che,  al  fine  di  individuare  le  peculiarita'  e
necessita' nei territori dei parchi nazionali  e  delle  aree  marine
protette, si e' provveduto ad organizzare una serie di  incontri  che
si sono protratti in un arco temporale intercorrente tra il  mese  di
luglio e il mese di dicembre 2021; 
  Preso atto che da queste riunioni e dai  report  relativi  si  sono
acquisiti  i  fabbisogni  strumentali  e  logistici  dei  vari   enti
interessati; 
  Vista la proposta prot. n. 35031 del 18 marzo 2022 della  Direzione
generale per il patrimonio naturalistico e mare, con la  quale  viene
trasmesso  lo  schema  di  decreto  ministeriale  avente  a   oggetto
l'approvazione della «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree
marine protette» che consegue la Milestone M2C4-5 «Entrata in  vigore
della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi  digitali
per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree  marine  protette»
associata alla misura M2C4, Investimento 3.2 - «Digitalizzazione  dei
parchi nazionali e delle aree marine protette»; 
  Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di una  «Direttiva
agli enti parco nazionali e alle aree marine protette»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. E' approvata l'allegata «Direttiva agli enti parco  nazionali  e
alle aree marine protette».