IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina del 29 ottobre 2004 «Note AIFA  2004  (Revisione
delle note CUF)»  e  in  particolare  l'allegato  2  che  riporta  il
Prontuario  della  distribuzione  diretta   (PHT),   pubblicata   nel
Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4  novembre
2004 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina A.I.C./N n. 1173 del 30 ottobre 2006  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre  2002;  la  determina
V&A/N n. 1558 del 19 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 185 del 10 agosto 2010; 
  Vista la determina AIFA n. 472 del 5 marzo  2019  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del  5  aprile  2019  che  ha  prorogato  la
validita'  dell'accordo  sottoscritto  il  28  settembre   2015,   in
attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge n.  158/2012  che
prevedeva, per «Fluxum» la  conferma  del  payback  annuale  riferito
all'anno 2017, pari a euro 140.000 a partire dal 1° gennaio 2018; 
  Vista la domanda presentata in data 8 febbraio 2021, con  la  quale
la societa'  Alfasigma  S.p.a.,  ha  chiesto  la  rinegoziazione  del
medicinale «Fluxum» (parnaparina sodica); 
  Vista  la  disponibilita'  manifestata  dalla  Alfasigma  S.p.a.  a
ridefinire con AIFA il proprio  accordo  negoziale  relativamente  al
medicinale «Fluxum» (parnaparina sodica); 
  Visto il  parere  della  Commissione  tecnico-scientifica  espresso
nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 21-23 e 28 marzo 2022; 
  Vista la delibera n.  23  del  28  aprile  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale  FLUXUM  (parnaparina  sodica)  e'  rinegoziato  alle
condizioni di seguito indicate. 
  Confezioni: 
    «3.200 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa  preriempita»  6
siringhe - A.I.C. n. 026270076 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,66; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25,84; 
    «4.250 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa  preriempita»  6
siringhe - A.I.C. n. 026270088 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 19,82; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,71; 
    «6.400 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa  preriempita»  6
siringhe - A.I.C. n. 026270090 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 24,53; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 40,48; 
    «8.500 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa  preriempita»  2
siringhe - A.I.C. n. 026270114 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 10,26; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,93; 
    «8.500 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa  preriempita»  6
siringhe - A.I.C. n. 026270126 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 30,78; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,80; 
    «12.800 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita»  2
siringhe - A.I.C. n. 026270138 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,44; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25,48. 
  Viene eliminato il payback annuale di euro 140.000,00. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.