IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014,  la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al  comma  4,
che il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i  criteri  per  la  concessione
delle agevolazioni e la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia  di  riforma  della
disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo e successive  modificazioni
e integrazioni; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1,  comma  613,
destina risorse per complessivi 3.700 milioni di euro al fondo di cui
all'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al  fine
di  realizzare  un  Piano  strategico   nazionale   della   mobilita'
sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei  servizi
di trasporto pubblico  locale  e  regionale,  alla  promozione  e  al
miglioramento della qualita' dell'aria con tecnologie innovative,  in
attuazione degli accordi internazionali nonche' degli orientamenti  e
della normativa dell'Unione europea; 
  Considerato che la suddetta legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  al
medesimo comma 613, ultimo periodo, autorizza inoltre la spesa  di  2
milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019 per l'attuazione di un programma di interventi
finalizzati ad aumentare la competitivita' delle imprese  produttrici
di beni e servizi nella filiera dei mezzi di  trasporto  pubblico  su
gomma e dei sistemi intelligenti  per  il  trasporto,  attraverso  il
sostegno agli investimenti produttivi  finalizzati  alla  transizione
verso forme produttive piu' moderne e  sostenibili,  con  particolare
riferimento alla ricerca e sviluppo  di  modalita'  di  alimentazione
alternativa; 
  Visto l'art. 1, comma 614, della suddetta legge 11  dicembre  2016,
n. 232, che prevede che, a valere sulle risorse di cui al comma  613,
ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico,  d'intesa  con
il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  possa  stipulare
convenzioni  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (di  seguito,
agenzia)  e  con  dipartimenti   universitari   specializzati   nella
mobilita' sostenibile per analisi e studi in ordine  ai  costi  e  ai
benefici degli interventi previsti e ai  fabbisogni  territoriali  al
fine di predisporre  il  Piano  strategico  nazionale  ed  il  citato
programma di interventi; 
  Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal citato  comma
614, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti hanno sottoscritto in data  14  maggio
2018 una convenzione con l'agenzia  finalizzata  all'acquisizione  di
analisi e studi in ordine ai costi e  ai  benefici  degli  interventi
previsti dall'art. 1, comma  613,  ultimo  periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232; 
  Visto l'art. 1, comma 615, della citata legge 11 dicembre 2016,  n.
232, come modificato dal decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati  gli
interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in  coerenza  con  il
Piano strategico nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
aprile 2019 recante  «Approvazione  del  Piano  strategico  nazionale
della mobilita' sostenibile», ai sensi dell'art. 1, comma 615,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, registrato alla Corte dei conti il 22
maggio 2019; 
  Visti le analisi e lo studio su «La filiera del trasporto  pubblico
locale - Scenari  competitivi  emergenti  dall'attuazione  del  Piano
strategico  nazionale   della   mobilita'   sostenibile»   realizzati
dall'agenzia in attuazione della citata convenzione, sottoscritta  il
14  maggio  2018  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e
dei trasporti, 17 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti il  7
febbraio 2020, al n. 61, che, per la realizzazione  degli  interventi
di cui al citato art. 1, comma 613, ultimo periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, stabilisce che  il  Ministero  dello  sviluppo
economico si avvarra' dello strumento dei contratti di  sviluppo,  di
cui  al  decreto  del  9  dicembre  2014  e  successive  modifiche  e
integrazioni, utilizzando le risorse pari a 50 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e  2019  a  valere  sul  capitolo  7248  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito  in  legge
29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di  interventi  di  cui  all'art.  8,  comma  1  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo  all'assegnazione  delle  risorse  del  PNRR  in
favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi, e  alla
definizione dei traguardi  e  degli  obiettivi  che  concorrono  alla
presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione
europea; 
  Vista in particolare la misura M2C2-4, Investimento  5.3  «Sviluppo
di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo
nel  campo  degli  autobus  elettrici»  del  PNRR,  che  prevede  una
dotazione di 300 milioni euro per il periodo  2021-2026,  di  cui  50
milioni imputati a progetti gia' in essere, per  sostenere,  mediante
il ricorso alla misura dei contratti di sviluppo, la realizzazione di
circa 45 progetti capaci di  promuovere  la  trasformazione  verde  e
digitale dell'industria degli autobus al  fine  di  produrre  veicoli
elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo
del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto  6),
del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere  o  svolgere
attivita'   economiche   che   arrecano   un   danno    significativo
all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17  del
regolamento (UE) 2020/852»; 
  Considerato  che  gli  interventi  di   carattere   industriale   e
tecnologico per lo sviluppo della filiera  produttiva  degli  autobus
devono essere completati in tempo utile per  garantire  l'attivazione
della produzione di autobus  e/o  relative  componenti  entro  il  30
giugno 2026; 
  Considerato che il citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del  6  agosto  2021  individua  quale  amministrazione
titolare del suddetto investimento il Ministero delle  infrastrutture
e della  mobilita'  sostenibili  (MIMS),  in  collaborazione  con  il
Ministero dello sviluppo economico  (MISE)  ed  in  sinergia  con  il
Ministero della transizione ecologica (MITE); 
  Considerato  che  l'investimento  finanziato   con   il   PNRR   e'
caratterizzato da una sostanziale  continuita'  con  la  destinazione
delle risorse di cui alla suddetta legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
comma 613, ultimo  periodo,  e  per  il  cui  utilizzo  operativo  si
applicano le  procedure  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, 17  gennaio  2020,  avvalendosi
dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui al decreto MISE del
9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la circolare  n.  21  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 14 ottobre 2021 avente ad  oggetto  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai
sensi  del  quale  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
medesima legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibile 29 novembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 10 gennaio 2022,  n.  6,  recante
l'attuazione della misura M2C2 - Investimento 5.3  «Sviluppo  di  una
leadership internazionale, industriale e di ricerca  e  sviluppo  nel
campo degli  autobus  elettrici»  del  PNRR,  per  il  sostegno  alla
trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al  fine
di produrre veicoli elettrici e connessi attraverso l'utilizzo  dello
strumento agevolativo dei contratti di sviluppo di cui al  richiamato
decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del precitato decreto  29
novembre 2021, che prevede che «in funzione dei risultati  conseguiti
dallo sportello agevolativo in termini  di  istanze  pervenute  e  di
progetti di investimento attivabili, e' fatta salva  la  possibilita'
di  fare  ricorso,  ai  fini   dell'attuazione   dell'intervento   in
questione, ad ulteriori misure agevolative che  possano  favorire  in
maniera   piu'   efficace   il    conseguimento    degli    obiettivi
dell'intervento medesimo»; 
  Considerato  che  dai  risultati  ad  oggi  perseguiti   attraverso
l'utilizzo delle risorse di cui alla  richiamata  legge  11  dicembre
2016, n. 232, comma 613, ultimo periodo, sono emersi  fabbisogni  del
tessuto   imprenditoriale   interessato   che   non   trovano   pieno
soddisfacimento dall'applicazione delle disposizioni dello  strumento
agevolativo dei contratti di sviluppo; 
  Ritenuto quindi opportuno, in attuazione  di  quanto  previsto  dal
richiamato art. 1, comma 2, del decreto 29 novembre  2021,  istituire
un nuovo regime agevolativo che, in complementarita' con l'intervento
dei contratti di sviluppo, sia in grado di rispondere  alle  esigenze
manifestate   dalle   imprese   potenzialmente    interessate    alla
realizzazione  degli  interventi   previsti   dall'Investimento   5.3
«Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di  ricerca
e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR anche al  fine
perseguire celermente gli obiettivi fissati dal PNRR stesso; 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il  Ministro
dello  sviluppo  economico  puo'  istituire,  con  proprio   decreto,
specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo  per
le misure di aiuto di stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e  successive  modificazioni  e  integrazioni
(nel seguito, quadro temporaneo) e, in particolare, la  sezione  3.13
recante misure  di  sostegno  agli  investimenti  verso  una  ripresa
sostenibile,  introdotta  con  la  comunicazione  della   Commissione
europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali  31  maggio  2017,  n.  115
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,  della  legge  9
agosto 2018, n. 96; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»:  la  Carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale approvata in  applicazione
dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile; 
    c) «decreto legislativo n. 123 del 1998»: il decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    d) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita'  o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato  in
una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento  iniziale)  verso
lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE
in cui viene effettuato  l'investimento  sovvenzionato  (stabilimento
sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o  servizio  nello
stabilimento  iniziale  e  in  quello  sovvenzionato   serve   almeno
parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa  le  richieste  o  le
esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di
lavoro nella stessa  attivita'  o  attivita'  analoga  in  uno  degli
stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; 
    e) «formazione del personale»: azioni finalizzate a promuovere la
formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori; 
    f) «imprese di grandi dimensioni»: le imprese diverse dalle PMI; 
    g) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato 1 del regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; 
    h) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  approvato
con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
    i)  «Quadro  temporaneo»:  la  comunicazione  della   Commissione
europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato
il «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    l) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e  108  del  trattato  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    m) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un
notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
    n) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia; 
    o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi; 
    p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea.