IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 613, destina risorse per complessivi 3.700 milioni di euro al fondo di cui all'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualita' dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonche' degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea; Considerato che la suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, al medesimo comma 613, ultimo periodo, autorizza inoltre la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'attuazione di un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive piu' moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalita' di alimentazione alternativa; Visto l'art. 1, comma 614, della suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che, a valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (di seguito, agenzia) e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilita' sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali al fine di predisporre il Piano strategico nazionale ed il citato programma di interventi; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal citato comma 614, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno sottoscritto in data 14 maggio 2018 una convenzione con l'agenzia finalizzata all'acquisizione di analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti dall'art. 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Visto l'art. 1, comma 615, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 recante «Approvazione del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile», ai sensi dell'art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019; Visti le analisi e lo studio su «La filiera del trasporto pubblico locale - Scenari competitivi emergenti dall'attuazione del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile» realizzati dall'agenzia in attuazione della citata convenzione, sottoscritta il 14 maggio 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la stessa Agenzia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2020, al n. 61, che, per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico si avvarra' dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui al decreto del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando le risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul capitolo 7248 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'art. 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea; Vista in particolare la misura M2C2-4, Investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR, che prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021-2026, di cui 50 milioni imputati a progetti gia' in essere, per sostenere, mediante il ricorso alla misura dei contratti di sviluppo, la realizzazione di circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi; Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 6), del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»; Considerato che gli interventi di carattere industriale e tecnologico per lo sviluppo della filiera produttiva degli autobus devono essere completati in tempo utile per garantire l'attivazione della produzione di autobus e/o relative componenti entro il 30 giugno 2026; Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 individua quale amministrazione titolare del suddetto investimento il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (MIMS), in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ed in sinergia con il Ministero della transizione ecologica (MITE); Considerato che l'investimento finanziato con il PNRR e' caratterizzato da una sostanziale continuita' con la destinazione delle risorse di cui alla suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 613, ultimo periodo, e per il cui utilizzo operativo si applicano le procedure del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020, avvalendosi dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui al decreto MISE del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile 29 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 gennaio 2022, n. 6, recante l'attuazione della misura M2C2 - Investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR, per il sostegno alla trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi attraverso l'utilizzo dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo di cui al richiamato decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del precitato decreto 29 novembre 2021, che prevede che «in funzione dei risultati conseguiti dallo sportello agevolativo in termini di istanze pervenute e di progetti di investimento attivabili, e' fatta salva la possibilita' di fare ricorso, ai fini dell'attuazione dell'intervento in questione, ad ulteriori misure agevolative che possano favorire in maniera piu' efficace il conseguimento degli obiettivi dell'intervento medesimo»; Considerato che dai risultati ad oggi perseguiti attraverso l'utilizzo delle risorse di cui alla richiamata legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 613, ultimo periodo, sono emersi fabbisogni del tessuto imprenditoriale interessato che non trovano pieno soddisfacimento dall'applicazione delle disposizioni dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo; Ritenuto quindi opportuno, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 2, del decreto 29 novembre 2021, istituire un nuovo regime agevolativo che, in complementarita' con l'intervento dei contratti di sviluppo, sia in grado di rispondere alle esigenze manifestate dalle imprese potenzialmente interessate alla realizzazione degli interventi previsti dall'Investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR anche al fine perseguire celermente gli obiettivi fissati dal PNRR stesso; Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale approvata in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile; c) «decreto legislativo n. 123 del 1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; d) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; e) «formazione del personale»: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori; f) «imprese di grandi dimensioni»: le imprese diverse dalle PMI; g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; h) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; i) «Quadro temporaneo»: la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; l) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni; m) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; n) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia; o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi; p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea.