IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 gennaio 2020, con cui
il  dott.  Nicola  Magrini  e'  stato  nominato  direttore   generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006,  n.  296  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - finanziaria 2007», con cui sono state  confermate,  per
gli anni 2007 e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica assunte dall'AIFA con la deliberazione del consiglio  di
amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, che  ha  riconosciuto  alle  aziende  farmaceutiche  la
possibilita' di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui
alla deliberazione citata al punto precedente,  previa  dichiarazione
di impegno al versamento, in favore delle regioni interessate,  degli
importi cosi'  come  indicati  nelle  tabelle  di  equivalenza  degli
effetti economico-finanziari  per  il  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN); 
  Vista la determina del direttore generale  dell'AIFA  27  settembre
2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica  convenzionata
e non convenzionata»), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29
settembre 2006, n. 227, con cui  sono  stati  disposti  dall'AIFA  la
riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, gia' vigente,
dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario
nazionale, la ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6% del
prezzo  al  pubblico,  come  da  determina  del  direttore   generale
dell'AIFA  30  dicembre  2005  («Misure  di   ripiano   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno  2005»)  ed
il mantenimento delle predette misure sino ad integrale copertura del
disavanzo accertato per l'anno 2006, previa verifica  da  effettuarsi
entro la data del 15 febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della  determina  del  direttore  generale
dell'AIFA 9 febbraio 2007  («Approvazione  delle  richieste  relative
alle aziende farmaceutiche, che si sono  avvalse  della  facolta'  di
ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le  modalita'  di
pay-back»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007,
n. 43, con cui sono state individuate le quote di spettanza dovute al
farmacista ed al grossista ai sensi  dell'art.  1,  comma  40,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure  di  razionalizzazione  della
finanza pubblica»); 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della
legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2014»,  a  decorrere   dall'anno   2014,   ha   dato   la
possibilita', alle aziende farmaceutiche che ne  facciano  richiesta,
di usufruire della sospensione della riduzione di prezzo  del  5%  di
cui all'art. 1, comma 796, lettera g), della legge citata n. 296  del
2006, come disposta con la citata determina 27 settembre 2006; 
  Vista, per quanto di interesse ai fini del presente  provvedimento,
la determina del direttore generale dell'AIFA 25 giugno 2021, n.  781
(«Procedure di pay-back 5% - anno 2021»), pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 30 giugno 2021,  n.  154,  che  ha  regolamentato,  per
l'anno 2021, la relativa procedura di pay-back, specificando i prezzi
dei medicinali rispetto alle quali le aziende  intendevano  avvalersi
della sospensione del 5%, nonche' i prezzi  dei  medicinali  cui  era
stata ripristinata tale riduzione del 5%; 
  Vista la determina del direttore generale dell'AIFA 9 luglio  2021,
n. 825 («Modifica dell'allegato 2 alla determina n. 781/2021  del  30
giugno 2021, concernente la procedura  pay-back  5%  -  anno  2021»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2021, n. 165; 
  Ravvisata, anche per l'anno 2022,  la  necessita'  di  procedere  a
determinare i prezzi  dei  medicinali  delle  aziende  che  intendono
avvalersi della sospensione del 5% di  cui  all'art.  1,  comma  796,
lettera g), della legge citata n. 296 del 2006,  nonche'  dei  prezzi
dei medicinali delle  aziende  che  non  manifestano  detta  volonta'
ovvero che, pur avendola manifestata, non procedono al versamento  di
quanto dovuto in favore delle regioni interessate; 
  Preso atto che, ai fini della suddetta determinazione  dei  prezzi,
anche per  il  procedimento  relativo  all'anno  2022,  le  eventuali
differenze  di  prezzo  tra  prodotti  uguali   o   analoghi,   quale
conseguenza dall'applicazione  del  pay-back  5%,  non  costituiscono
variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti: 
    la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»); 
    il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445  e  successive  modifiche  e  integrazioni  («Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»); 
    il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
e successive modifiche e integrazioni («Regolamento  sull'accesso  ai
documenti amministrativi»); 
    il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e  4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
    il regolamento AIFA in materia di  accesso  documentale,  accesso
civico e accesso generalizzato; 
  Considerata, la comunicazione di avvio del procedimento di pay-back
5% - anno 2022, pubblicata sul portale AIFA in data 14  giugno  2022,
con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi,  a
decorrere dalle ore 16,00 della medesima  data,  attraverso  il  link
«https://servizionline.aifa.gov.it»,  alla  sezione  AIFA   Front-End
dedicata, per prendere visione dell'elenco dei medicinali per i quali
e' possibile avvalersi della sospensione della riduzione  del  prezzo
del 5%, a fronte del versamento (pay-back) del relativo  controvalore
sui conti  correnti  appositamente  indicati  dalle  singole  regioni
interessate; 
  Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al
pay-back 5% - anno 2022, pervenute all'AIFA fino  alla  data  del  24
giugno 2022; 
  Tenuto  conto  delle  comunicazioni  di  rettifica  e/o  inclusione
pervenute alla pec dedicata fino al 27 giugno 2022; 
  Per tutto quanto in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la metodologia  di  calcolo  del  pay-back  5%  per
l'anno 2022 di cui all'allegato 1, da considerarsi  parte  integrante
del presente provvedimento. 
  2.  In  applicazione  della  predetta  metodologia,  e'   approvato
l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art. 8, comma  10,
della legge 24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive  modifiche  e
integrazioni classificati in classe A e H, (e, quindi, a  carico  del
Servizio sanitario nazionale) per  i  quali  sono  ripristinati,  con
decorrenza dal 1° luglio 2022, i prezzi in  vigore  al  30  settembre
2006 (nonche' quelli rideterminati successivamente a tale data) e dei
medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 30  giugno  2022,
in ragione dell'applicazione del pay-back, e'  sospesa  la  riduzione
del prezzo del 5%  di  cui  alla  determina  del  direttore  generale
dell'AIFA 27  settembre  2006  (allegato  2,  da  considerarsi  parte
integrante della presente determina). 
  3. I prezzi riportati nell'allegato 2,  relativo  a  medicinali  di
classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, sono prezzi al pubblico, comprensivi  dell'IVA,  applicati  a
fronte della loro erogazione a carico  del  SSN  e,  altresi',  della
riduzione prevista dalla determina del direttore  generale  dell'AIFA
del 3 luglio 2006. 
  4. I prezzi riportati nell'allegato 2,  relativo  a  medicinali  di
classe H, sono prezzi massimi di  cessione  al  lordo  dell'eventuale
ulteriore sconto SSN, applicati a  fronte  della  loro  erogazione  a
carico del SSN e  comprensivi,  altresi',  della  riduzione  prevista
dalla determina di cui al comma precedente.