IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro della sanita' il potere di emanare  ordinanze  di  carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e  di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze  contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) 852/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il  regolamento  (CE)  1881/2006  della  Commissione  del  19
dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni  contaminanti
nei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento UE  2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva 2004/41/CE,  relativo  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  17  maggio  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143,  recante:
«Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana  connesso
al consumo di anguille contaminate provenienti dal  lago  di  Garda»,
che ha introdotto per gli operatori del settore alimentare il divieto
di immettere sul  mercato  o  di  commercializzare  al  dettaglio  le
anguille provenienti dal lago di Garda destinate  alla  alimentazione
umana, come prorogata dall'ordinanza  ministeriale  18  maggio  2012,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12  giugno  2012,   n.   135;
dall'ordinanza ministeriale 7 giugno 2013, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 7 giugno  2013,  n.  149;  dall'ordinanza  ministeriale  13
giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno  2014,  n.
147; dall'ordinanza ministeriale 21  maggio  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  13  giugno  2015,  n.  135,  come  corretta  con
comunicato  diramato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 140/2015;  dall'ordinanza  ministeriale  8  giugno  2016,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  giugno  2016,   n.   151;
dall'ordinanza ministeriale 24 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 2017,  n.  138;  dall'ordinanza  ministeriale  11
maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7  giugno  2018,  n.
130; dall'ordinanza ministeriale  21  maggio  2019  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 14 giugno  2019,  n.  138;  dall'ordinanza  15
giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno  2020,
n. 154 e, da ultimo, dall'ordinanza 8 giugno 2021,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2021, n. 165; 
  Visto il documento tecnico, redatto e  trasmesso,  ad  esito  della
strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB  delle
anguille   del   lago   di   Garda,   dall'Istituto   zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise  con  nota  n.  18586  del  4
novembre 2016 e condiviso, con nota 43094 del 10 novembre 2016  della
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli  alimenti  e  la
nutrizione del Ministero della salute, con  le  Regioni  Lombardia  e
Veneto e con la Provincia autonoma di Trento; 
  Considerato che in detto  documento  si  propone  di  mantenere  in
vigore le misure di gestione del rischio sulla base degli  esiti  del
monitoraggio e si evidenzia che la situazione di  contaminazione  non
presentera' apprezzabili modifiche prima di  almeno  cinque  anni  da
detto monitoraggio, in ragione dei lunghi tempi di persistenza  degli
inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille; 
  Considerato, altresi', che i cinque anni  sono  decorsi  e  che  la
situazione e' rimasta sostanzialmente invariata e che,  pertanto,  si
e'  ravvisata  la  necessita'  di  predisporre  un  nuovo  Piano   di
monitoraggio per l'anno 2022, recante «Strategia per il  monitoraggio
della  contaminazione  da  PCDD/F  e  PCB  nelle  anguille  (Anguilla
anguilla, Linnaeus, 1758) del lago  di  Garda»,  con  l'obiettivo  di
verificare  eventuali  ed  apprezzabili  modifiche  dei  livelli   di
contaminazione  e  valutare  la  possibilita'  di  poter  tornare  ad
utilizzare a scopo alimentare  esemplari  dell'intera  popolazione  o
eventualmente solo di alcune specifiche sottopopolazioni; 
  Tenuto conto che il  documento  sopra  citato  e'  stato  condiviso
formalmente tra le Autorita' coinvolte con nota protocollo DGISAN  n.
7298 del 3 marzo 2022 e che le attivita' inerenti il nuovo  Piano  di
monitoraggio sono tuttora  in  corso  e  che,  pertanto,  si  ritiene
opportuno mantenere vigente, in attesa di ulteriori dati al riguardo,
il divieto per gli operatori del settore alimentare di immettere  sul
mercato o di commercializzare al dettaglio  le  anguille  provenienti
dal  lago  di  Garda  e  destinate  alla  alimentazione  umana,  come
stabilito dalla ordinanza del 2011; 
  Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del lago  di
Garda, con la nota del 16 maggio 2022; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
17 maggio 2011 prorogato, da ultimo con l'ordinanza 8 giugno 2021, al
19 giugno 2022, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi.