Estratto determina AAM/A.I.C. n. 127 del 14 giugno 2022 
 
    Procedura europea n. DE/H/6747/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
TALIDOMIDE  KOANAA,  le  cui  caratteristiche  sono  riepilogate  nel
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   (RCP),   foglio
illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),  parti   integranti   della
determina di cui al  presente  estratto,  nella  forma  farmaceutica,
dosaggio e confezione alle condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare di A.I.C.: Koanaa Healthcare GmbH,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Fischamend, Fehrgasse 7, 2401, Austria (AT). 
    Confezione:  «50  mg  capsule  rigide»  28  capsule  in   blister
PVC/ACLAR/AL. 
    A.I.C. n. 049015011 (in base 10) 1GRU73 (in base 32). 
    Principio attivo: ogni capsula contiene 50 mg di talidomide. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Synoptis lndustrial Sp. z o.o. 
      ul. Rabowicka 15, 62-020, Swarzedz, Polonia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione  sopra  indicata  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione  sopra  indicata  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a
prescrizione  medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per   volta,
vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di
specialisti: oncologo, ematologo, internista. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Prima dell'inizio della commercializzazione  del  medicinale  sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  di  implementare  le
misure addizionali di minimizzazione del rischio  come  indicate  nei
documenti di fine procedura (EoP) trasmessi  dallo  Stato  membro  di
riferimento (RMS), in particolare: 
      1. Il titolare dell'A.I.C. deve  concordare  con  le  Autorita'
nazionali competenti  i  dettagli  di  un  sistema  di  distribuzione
controllata e  deve  impegnarsi  ad  implementare  tale  programma  a
livello nazionale, per garantire che: 
        prima del  lancio  del  medicinale  sul  mercato,  tutti  gli
operatori sanitari che intendano prescrivere (e, in  accordo  con  la
competente l'Autorita' nazionale, dispensare) Talidomide ricevano  un
kit informativo per l'operatore sanitario che contenga quanto segue: 
          un opuscolo informativo per l'operatore sanitario; 
          brochure informativa per il paziente; 
          scheda paziente; 
          riassunto  delle  caratteristiche  del   prodotto,   foglio
illustrativo ed etichettatura. 
      2. Il titolare dell'A.I.C. deve implementare  un  Programma  di
prevenzione della gravidanza (PPG)  in  tutti  gli  Stati  membri.  I
dettagli del PPG devono essere concordati con le Autorita'  nazionali
competenti in ciascuno Stato membro e messi in atto prima del  lancio
del medicinale sul mercato. 
      3. Il titolare dell'A.I.C.  deve  concordare,  con  l'autorita'
nazionale competente in tutti gli Stati membri, prima del lancio  del
medicinale  sul  mercato  il  contenuto  del  kit   informativo   per
l'operatore  sanitario  e  garantire  che  i  materiali   informativi
contengano gli elementi chiave. 
      4. Il titolare dell'A.I.C. deve concordare l'implementazione in
tutti gli Stati membri del sistema di tesseramento del paziente. 
      5. Il titolare dell'A.I.C. deve concordare anche  con  ciascuno
Stato membro prima del lancio del medicinale: 
        le strategie piu' adeguate per monitorare l'uso off-label nel
territorio nazionale; 
        la raccolta  di  dati  dettagliati  per  comprendere  i  dati
demografici della popolazione interessata, l'indicazione di  utilizzo
e il numero di donne potenzialmente fertili, al fine  di  controllare
rigorosamente l'uso off-label nel territorio nazionale 
      6. Il titolare  dell'A.I.C.  deve  comunicare  all'EMA  e  agli
opportuni rappresentanti nazionali dei pazienti e  delle  vittime  di
talidomide la data del lancio proposto in ogni Stato membro prima del
lancio stesso. 
      7. Il titolare  dell'A.I.C.  deve  comunicare  all'EMA  e  agli
opportuni rappresentanti nazionali dei pazienti e  delle  vittime  di
talidomide la data del lancio proposto in ogni Stato membro prima del
lancio stesso 
    Le suddette misure  aggiuntive  di  minimizzazione  del  rischio,
compresi i contenuti e formati del materiale  (incluso  il  materiale
educazionale)  sono  soggetti  alla   preventiva   approvazione   del
competente ufficio di AIFA, unitamente  ai  mezzi  di  comunicazione,
alle modalita' di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto  inerente
alla misura addizionale prevista. 
    Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso  in  commercio
il  prodotto  medicinale  in  violazione  degli  obblighi   e   delle
condizioni di cui al  precedente  comma,  il  presente  provvedimento
autorizzativo  potra'  essere  oggetto  di  revoca,  secondo   quanto
disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile  2015;
in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo
n. 219/2006,  AIFA  potra'  disporre  il  divieto  di  vendita  e  di
utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso  dal
commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. 
    Salvo il caso che il fatto costituisca  reato,  si  applicano  le
sanzioni penali di cui all'art. 147, commi  2  e  6,  e  le  sanzioni
amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo  n.
219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 20 gennaio 2027, come indicata nella notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.