IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 17; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/882  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti  di  accessibilita'  dei
prodotti e dei servizi; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 30 marzo 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per le  disabilita',  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e
delle finanze e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilita' dei
prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi  sul  mercato  a
far data dal 28 giugno 2025. 
  2. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi  sul
mercato: 
    a) sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici  per
consumatori per tali sistemi hardware; 
    b) i terminali self-service di pagamento e quelli destinati  alla
fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto; 
    c)   apparecchiature   terminali   con   capacita'   informatiche
interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione
elettronica; 
    d)   apparecchiature   terminali   con   capacita'   informatiche
interattive per consumatori utilizzate  per  accedere  a  servizi  di
media audiovisivi; 
    e) lettori di libri elettronici (e-reader). 
  3. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  il  presente
decreto si applica ai seguenti servizi: 
    a) servizi di  comunicazione  elettronica,  fatta  esclusione  di
servizi di trasmissione utilizzati per la  fornitura  di  servizi  da
macchina a macchina; 
    b) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi; 
    c)  gli  elementi  seguenti  relativi  ai  servizi  di  trasporto
passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie  navigabili,  ivi
compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali: 
      1) siti web; 
      2) servizi per dispositivi  mobili,  comprese  le  applicazioni
mobili; 
      3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica; 
      4) fornitura di informazioni relative ai servizi di  trasporto,
comprese le informazioni  di  viaggio  in  tempo  reale;  per  quanto
riguarda  gli  schermi  informativi  cio'  si  limita  agli   schermi
interattivi situati nel territorio dell'Unione; 
      5) terminali self-service interattivi  situati  nel  territorio
dell'Unione,  fatta  esclusione  di  quelli  installati  come   parti
integranti  su  veicoli,  aeromobili,  navi  e   materiale   rotabile
utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di
trasporto passeggeri; 
    d) servizi bancari per consumatori; 
    e) libri elettronici (e-book) e software dedicati; 
    f) servizi di commercio elettronico. 
  4. Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni
di emergenza effettuate verso il numero unico  di  emergenza  europeo
«112». 
  5. Il presente decreto non si applica ai contenuti di  siti  web  e
alle applicazioni mobili seguenti: 
    a) media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28
giugno 2025; 
    b) formati di file per ufficio pubblicati  prima  del  28  giugno
2025; 
    c) carte e servizi di cartografia online, qualora  per  le  carte
destinate alla navigazione le informazioni essenziali  siano  fornite
in modalita' digitale accessibile; 
    d) contenuti di terzi che non sono ne' finanziati ne'  sviluppati
dall'operatore economico interessato ne' sottoposti al suo controllo; 
    e) contenuti  di  siti  web  e  applicazioni  mobili  considerati
archivi nel senso che contengono  soltanto  contenuti  che  non  sono
stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025. 
  6. Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all'articolo
15 della legge 3 maggio del 2019, n. 37. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 76 Cost.: 
              «Art. 76. 
              L'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere
          delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.». 
              - L'art.  87  Cost.   conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 117 Cost.: 
              «Art. 117. 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Omissis.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea»  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  4
          gennaio 2013, n. 3. 
              - La  direttiva  (UE)  del  Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio del 17 aprile  2019,  n.  882  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE), e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  7  giugno
          2019, n. L 151. 
              - La legge 9  gennaio  2004,  n.  4  «Disposizioni  per
          favorire  e  semplificare  l'accesso  degli  utenti  e,  in
          particolare, delle persone con disabilita'  agli  strumenti
          informatici», e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  17  gennaio
          2004, n. 13. 
                
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  «Codice
          dell'amministrazione digitale», e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
                
              - Il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  «Misure
          urgenti per la semplificazione  e  l'innovazione  digitale»
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, pubblicato nella Gazz. Uff. 16  luglio  2020,
          n. 178, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15  della  legge  3
          maggio 2019, n. 37 «Disposizioni  per  l'adempimento  degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea - Legge europea 2018», pubblicata nella Gazz.  Uff.
          11 maggio 2019, n. 109: 
              «Art. 15. Attuazione  della  direttiva  (UE)  2017/1564
          relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate  opere
          e di altro materiale protetto  da  diritto  d'autore  e  da
          diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con
          disabilita' visive o con altre difficolta' nella lettura di
          testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354 
              1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile  1941,  n.
          633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
                «2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2
          del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17,
          18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere
          a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  79,
          comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b),  c)
          ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione,  di
          comunicazione  al  pubblico,  messa  a   disposizione   del
          pubblico,  distribuzione  e  prestito  di  opere  o   altro
          materiale, protetti ai sensi della  normativa  vigente  sul
          diritto  d'autore  e  sui   diritti   ad   esso   connessi,
          intendendosi per tali le opere letterarie,  fotografiche  e
          delle  arti  figurative  in  forma   di   libri,   riviste,
          quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti,  notazioni,
          compresi gli spartiti musicali, e  relative  illustrazioni,
          su qualsiasi supporto, anche in formato  audio,  quali  gli
          audiolibri, e in  formato  digitale,  protette  da  diritto
          d'autore o da diritti  connessi,  pubblicate  o  altrimenti
          rese lecitamente accessibili al pubblico,  previa  la  loro
          trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in  "copie  in
          formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese  in
          una  maniera  o  formato  alternativi  che  consentano   al
          beneficiario  di  avere  accesso  in  maniera   agevole   e
          confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione
          ne' alcuna delle disabilita' di cui al comma 2-ter. 
                2-ter.  L'eccezione  di  cui  al   comma   2-bis   e'
          riconosciuta  alle  seguenti  categorie   di   beneficiari,
          indipendentemente da altre forme di disabilita': 
                  a) non vedenti; 
                  b) con una disabilita' visiva che non  puo'  essere
          migliorata in modo  tale  da  garantire  una  funzionalita'
          visiva sostanzialmente equivalente a quella di una  persona
          priva di tale disabilita' e per  questo  non  in  grado  di
          leggere  le  opere  stampate  in   misura   sostanzialmente
          equivalente alle persone prive di tale disabilita'; 
                  c) con disabilita' percettiva o di  lettura  e  per
          questo non in grado di leggere le opere stampate in  misura
          sostanzialmente equivalente a quella di una  persona  priva
          di tale disabilita'; 
                  d) con una disabilita' fisica che le  impedisce  di
          tenere o  di  maneggiare  un  libro  oppure  di  fissare  o
          spostare lo sguardo nella misura  che  sarebbe  normalmente
          necessaria per leggere. 
                2-quater. La disposizione di cui al  comma  2-bis  si
          applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche,
          convertire o adattare un'opera o altro  materiale  ai  fini
          della produzione di una copia in formato accessibile.  Sono
          altresi'  comprese  le   modifiche   che   possono   essere
          necessarie nei casi in cui il  formato  di  un'opera  o  di
          altro materiale sia gia' accessibile a  taluni  beneficiari
          mentre  non  lo  e'  per  altri,  per  via  delle   diverse
          menomazioni o disabilita' o della diversa gravita' di  tali
          menomazioni o disabilita'. Per consentire l'utilizzo  delle
          opere  e  degli  altri  materiali  protetti  ai  sensi  del
          presente    articolo    trova    applicazione    l'articolo
          71-quinquies. 
                2-quinquies. In attuazione  di  quanto  previsto  dai
          commi 2-ter e 2-quater e' consentito: 
                  a) a un beneficiario, o una persona che agisce  per
          suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per  suo
          uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera
          o di altro materiale cui il beneficiario ha  legittimamente
          accesso; 
                  b) a un'entita' autorizzata  di  realizzare,  senza
          scopo  di  lucro,  una  copia  in  formato  accessibile  di
          un'opera  o  di  altro  materiale  cui  ha   legittimamente
          accesso, ovvero,  senza  scopo  di  lucro,  di  comunicare,
          mettere a disposizione, distribuire o dare in  prestito  la
          stessa  copia  a  un  beneficiario  o  a  un'altra  entita'
          autorizzata affinche' sia destinata a un uso  esclusivo  da
          parte di un beneficiario. 
                2-sexies.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al   comma
          2-quinquies,  lettera  b),  per  "entita'  autorizzata"  si
          intende un'entita',  pubblica  o  privata,  riconosciuta  o
          autorizzata  secondo  le  norme  vigenti   a   fornire   ai
          beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione,  formazione,
          possibilita'   di   lettura   adattata   o   accesso   alle
          informazioni. Nella  categoria  rientrano  anche  gli  enti
          pubblici o le  organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  che
          forniscono   ai   beneficiari    istruzione,    formazione,
          possibilita'   di   lettura   adattata   o   accesso   alle
          informazioni  come   loro   attivita'   primarie,   obbligo
          istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse
          pubblico. Le entita' autorizzate stabilite  sul  territorio
          nazionale  trasmettono  al  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali una dichiarazione sostitutiva  di  atto
          di notorieta', resa nelle forme stabilite  dalla  normativa
          vigente,  attestando  la   loro   denominazione,   i   dati
          identificativi,  i  contatti,  il  possesso  dei  requisiti
          soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di
          concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
          la  famiglia  e  le  disabilita',  stabilisce  con  proprio
          decreto le modalita'  per  la  verifica  del  possesso  dei
          requisiti e del rispetto degli obblighi  di  cui  ai  commi
          2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies. 
                2-septies.  Ogni  copia   in   formato   accessibile,
          realizzata ai sensi dei commi da  2-bis  a  2-sexies,  deve
          rispettare l'integrita' dell'opera  o  di  altro  materiale
          interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le
          conversioni e gli adattamenti  strettamente  necessari  per
          rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato
          alternativo e rispondenti alle  necessita'  specifiche  dei
          beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine,  ogni  copia
          in formato  accessibile  deve  essere  sempre  accompagnata
          dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale,
          dei  nomi  di  coloro  che  risultano  autori,  editori   e
          traduttori dell'opera nonche' delle  ulteriori  indicazioni
          che figurano sull'opera o altro  materiale  secondo  quanto
          previsto dalla legge.  Nel  determinare  se  le  modifiche,
          conversioni o adattamenti siano  necessari,  i  beneficiari
          non   hanno   l'obbligo   di   condurre   verifiche   sulla
          disponibilita' di altre versioni accessibili  dell'opera  o
          altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis  non  si
          applica all'entita' autorizzata nel caso in cui siano  gia'
          disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o
          di  altro  materiale,  fatta  salva  la   possibilita'   di
          miglioramento dell'accessibilita' o  della  qualita'  delle
          stesse. 
                2-octies. L'esercizio delle  attivita'  previste  dai
          commi  2-bis  e   seguenti   e'   consentito   nei   limiti
          giustificati  dal  fine  perseguito,  per   finalita'   non
          commerciali, dirette o indirette, e senza scopo  di  lucro;
          esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori  requisiti
          in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici  le
          clausole  contrattuali  dirette  a  impedire   o   limitare
          l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi
          consentiti  non  devono   porsi   in   contrasto   con   lo
          sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e  non
          devono arrecare  ingiustificato  pregiudizio  ai  legittimi
          interessi dei titolari dei relativi diritti. 
                2-novies. Alle entita'  autorizzate  non  e'  imposto
          alcun obbligo  di  produzione  e  diffusione  di  copie  in
          formato accessibile di opere o altro materiale  protetto  e
          possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il  rimborso
          del costo per la  trasformazione  delle  opere  in  formato
          accessibile nonche' delle spese necessarie per la  consegna
          delle stesse. 
                2-decies.  Le  entita'  autorizzate   stabilite   nel
          territorio  dello  Stato  italiano  possono  effettuare  le
          operazioni di cui ai commi 2-bis,  2-quater  e  2-quinquies
          per  un  beneficiario  o   un'altra   entita'   autorizzata
          stabilita in un altro Stato membro dell'Unione  europea.  I
          beneficiari  o  le  entita'   autorizzate   stabilite   nel
          territorio dello Stato italiano possono  ottenere  o  avere
          accesso a una copia in formato  accessibile  da  un'entita'
          autorizzata  stabilita  in  qualsiasi  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea. 
                2-undecies.  Le  entita'  autorizzate  stabilite  nel
          territorio dello Stato italiano, nel pieno  rispetto  delle
          disposizioni vigenti in  ordine  al  trattamento  dei  dati
          personali, devono: 
                  a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le
          copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad
          altre entita' autorizzate; 
                  b)  prendere  opportune  misure  per  prevenire  la
          riproduzione,  la  distribuzione,   la   comunicazione   al
          pubblico  o  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  non
          autorizzate delle copie in formato accessibile; 
                  c) prestare la dovuta  diligenza  nel  trattare  le
          opere o altro materiale e  le  relative  copie  in  formato
          accessibile  e   nel   registrare   tutte   le   operazioni
          effettuate; 
                  d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio
          sito  web,  o  tramite  altri  canali  online  o   offline,
          informazioni  sul  modo  in  cui  le  entita'   autorizzate
          rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c). 
                2-duodecies. Le  entita'  autorizzate  stabilite  nel
          territorio dello Stato italiano devono fornire le  seguenti
          informazioni  in  modo  accessibile,  su  richiesta,   alle
          categorie di  beneficiari  di  cui  al  comma  2-ter,  alle
          entita'  autorizzate,  anche  stabilite  all'estero,  e  ai
          titolari dei diritti: 
                  a) l'elenco delle opere o di  altro  materiale  per
          cui dispongono di copie in formato accessibile e i  formati
          disponibili; 
                  b) il nome e i contatti delle  entita'  autorizzate
          con le quali hanno avviato lo scambio di copie  in  formato
          accessibile a norma del comma 2-decies. 
                2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e
          b) del comma 2-duodecies  sono  comunicate  annualmente  ai
          competenti uffici del Ministero per i beni e  le  attivita'
          culturali  ai  fini  della  comunicazione  periodica   alla
          Commissione europea».».