IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 17; Vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 marzo 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per le disabilita', per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025. 2. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi sul mercato: a) sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware; b) i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto; c) apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica; d) apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi; e) lettori di libri elettronici (e-reader). 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, il presente decreto si applica ai seguenti servizi: a) servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina; b) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi; c) gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali: 1) siti web; 2) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili; 3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica; 4) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi cio' si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell'Unione; 5) terminali self-service interattivi situati nel territorio dell'Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri; d) servizi bancari per consumatori; e) libri elettronici (e-book) e software dedicati; f) servizi di commercio elettronico. 4. Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112». 5. Il presente decreto non si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti: a) media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025; b) formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025; c) carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalita' digitale accessibile; d) contenuti di terzi che non sono ne' finanziati ne' sviluppati dall'operatore economico interessato ne' sottoposti al suo controllo; e) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025. 6. Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 3 maggio del 2019, n. 37.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 76 Cost.: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 117 Cost.: «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Omissis.». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3. - La direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, n. 882 sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151. - La legge 9 gennaio 2004, n. 4 «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2004, n. 13. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018», pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 2019, n. 109: «Art. 15. Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilita' visive o con altre difficolta' nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354 1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione ne' alcuna delle disabilita' di cui al comma 2-ter. 2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis e' riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilita': a) non vedenti; b) con una disabilita' visiva che non puo' essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalita' visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita' e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilita'; c) con disabilita' percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita'; d) con una disabilita' fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere. 2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresi' comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia gia' accessibile a taluni beneficiari mentre non lo e' per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilita' o della diversa gravita' di tali menomazioni o disabilita'. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies. 2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater e' consentito: a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso; b) a un'entita' autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entita' autorizzata affinche' sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. 2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per "entita' autorizzata" si intende un'entita', pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilita' di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilita' di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attivita' primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entita' autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilita', stabilisce con proprio decreto le modalita' per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies. 2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve rispettare l'integrita' dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessita' specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonche' delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilita' di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entita' autorizzata nel caso in cui siano gia' disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilita' di miglioramento dell'accessibilita' o della qualita' delle stesse. 2-octies. L'esercizio delle attivita' previste dai commi 2-bis e seguenti e' consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalita' non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti. 2-novies. Alle entita' autorizzate non e' imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonche' delle spese necessarie per la consegna delle stesse. 2-decies. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra entita' autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entita' autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea. 2-undecies. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono: a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entita' autorizzate; b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile; c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate; d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entita' autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c). 2-duodecies. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entita' autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti: a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; b) il nome e i contatti delle entita' autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies. 2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea».».