IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in
particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 22;
Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le
misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di
ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la
direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e
sull'insolvenza);
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155;
Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure
urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale,
nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante
disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma
1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
e, in particolare, gli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e
30-sexies;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 17 marzo 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1
aprile 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 15 giugno 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) "crisi": lo
stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si
manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»;
b) la lettera g) e' abrogata;
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) "gruppo di
imprese": l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti,
esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli
articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente
o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova
contraria, che l'attivita' di direzione e coordinamento delle
societa' del gruppo sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al
consolidamento dei loro bilanci oppure dalla societa' o ente che le
controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo
congiunto;»;
d) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
«m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure volti al
risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione,
dello stato o della struttura delle sue attivita' e passivita' o del
capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle
attivita' che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti
dalla composizione negoziata della crisi»;
e) alla lettera n), le parole «delle procedure di regolazione
della crisi o dell'insolvenza previste» sono sostituite dalle
seguenti: «degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti»;
f) alla lettera o), le parole «una delle procedure di regolazione
della crisi di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «uno degli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»;
g) dopo la lettera o), e' inserita la seguente:
«o-bis) « "esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla
commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita
le trattative nell'ambito della composizione negoziata»;
h) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza»;
i) alla lettera q), le parole «gli effetti delle procedure di
regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle
seguenti: «il buon esito delle trattative e gli effetti degli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle
procedure di insolvenza»;
l) la lettera u) e' abrogata.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, e
dell'Allegato A, n. 22, della legge 22 aprile 2021, n. 53
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020):
«Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. e 3. (Omissis).»
«Allegato A
(Omissis);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 30-ter, 30-quater,
30-quinquies e 30 sexies del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:
«Art. 30-ter (Interoperabilita' tra la piattaforma
telematica nazionale per la composizione negoziata per la
soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati). -
1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,
n. 147, e' collegata alla Centrale dei rischi della Banca
d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'agente della riscossione.
2. L'esperto nominato ai sensi dell'art. 3, comma 6,
del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede
alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso
prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed estrae la documentazione e le informazioni
necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative
con i creditori e con le parti interessate.
3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma
telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina
relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando
le specifiche responsabilita' ai sensi dell'art. 28 del
citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto
gestore della piattaforma nonche' le responsabilita' dei
soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari
autonomi del trattamento.»
«Art. 30-quater (Scambio di documentazione e di dati
contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la
composizione negoziata per la soluzione delle crisi
d'impresa tra l'imprenditore e i creditori). - 1. I
creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di
cui all'art. 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno
le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati
eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo
art. 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle
informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore
al momento della presentazione dell'istanza di nomina
dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La
documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma
sono accessibili previo consenso prestato,
dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
«Art. 30-quinquies (Istituzione di un programma
informatico per la sostenibilita' del debito e
l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici
nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione
delle crisi d'impresa). - 1. Sulla piattaforma telematica
nazionale di cui all'art. 30-ter, comma 1, e' reso
disponibile un programma informatico gratuito che elabora i
dati necessari per accertare la sostenibilita' del debito
esistente e che consente all'imprenditore di condurre il
test pratico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge
24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della
ragionevole perseguibilita' del risanamento.
2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non
supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito
dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1,
tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un
piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la
rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa
avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il
piano si intendera' approvato e sara' eseguito secondo le
modalita' e i tempi nello stesso indicati. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di
lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e
previdenziali. Restano altresi' ferme le responsabilita'
per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non
veritieri.
3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma
informatico, le specifiche tecniche per il suo
funzionamento e le modalita' di calcolo del tasso di
interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.»
«Art. 30-sexies (Segnalazioni dei creditori pubblici
qualificati). - 1. L'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle
entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove
esistente, all'organo di controllo, nella persona del
presidente del collegio sindacale in caso di organo
collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in
mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di
contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e
parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno
precedente e all'importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e
parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un
debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul
valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
superiore all'importo di euro 5.000;
c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione,
l'esistenza di crediti affidati per la riscossione,
autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da
oltre novanta giorni, superiori, per le imprese
individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa'
di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre
societa', all'importo di euro 500.000.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni
dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui
all'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta
giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal
superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito
a richiedere la composizione negoziata di cui all'art. 2
del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne
ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio
2022;
b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai
debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative
al primo trimestre dell'anno 2022;
c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in
relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione
a decorrere dal 1° luglio 2022.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile
l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei
flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni
nei successivi dodici mesi;
b) "insolvenza": lo stato del debitore che si
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di
insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) "impresa minore": l'impresa che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348;
e) "consumatore": la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli
sociali;
f) "societa' pubbliche": le societa' a controllo
pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le
societa' in house di cui all'art. 2, lettere m), n), o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) Abrogata;
h) "gruppo di imprese": l'insieme delle societa',
delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti
territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, esercitano o sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa',
di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume,
salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e
coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci oppure dalla societa' o ente che le controlla,
direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo
congiunto;
i) "gruppi di imprese di rilevante dimensione": i
gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese
figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6
e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) "parti correlate": per parti correlate ai fini del
presente codice si intendono quelle indicate come tali nel
Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti
correlate;
m) "centro degli interessi principali del debitore"
(COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure
volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica
della composizione, dello stato o della struttura delle sue
attivita' e passivita' o del capitale, oppure volti alla
liquidazione del patrimonio o delle attivita' che, a
richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla
composizione negoziata della crisi;
n) "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese": l'albo, istituito presso il Ministero della
giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su
incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o
societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo
nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti
dal presente codice;
o) "professionista indipendente": il professionista
incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto
all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2)
essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399
del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad
altre parti interessate all'operazione di regolazione della
crisi da rapporti di natura personale o professionale; il
professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente
unito in associazione professionale non devono aver
prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro
subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere
stati membri degli organi di amministrazione o controllo
dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;
o-bis) « "esperto": il soggetto terzo e indipendente,
iscritto nell'elenco di cui all'art. 13, comma 3 e nominato
dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo art. 13,
che facilita le trattative nell'ambito della composizione
negoziata;
p) "misure protettive": le misure temporanee disposte
dal giudice competente per evitare che determinate azioni
dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle
trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima
dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza;
q) "misure cautelari": i provvedimenti cautelari
emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o
dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il
buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle
procedure di insolvenza;
r) "classe di creditori": insieme di creditori che
hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) "domicilio digitale": il domicilio di cui all'art.
1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro
della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione
assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal
presente codice;
u) Abrogata.».