IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina dell'Agenzia italiana del farmaco del  3  luglio
2006, concernente «Elenco dei medicinali di  classe  a)  rimborsabili
dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma
5,  lettera  c),  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.  326
(prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156  del  7
luglio 2006; 
  Vista  la  determina dell'Agenzia italiana   del   farmaco del   27
settembre  2006,  recante  «Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e  non  convenzionata»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  del  29  agosto  1997
(«Procedure   di   autorizzazione   all'importazione   parallela   di
specialita' medicinali per uso  umano»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235  dell'8
ottobre 1997; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2003) 839 del
30  dicembre  2003  sulle  «importazioni  parallele  di   specialita'
medicinali la cui immissione in commercio e' gia' stata autorizzata»; 
  Visto  il  parere  circostanziato  ai  sensi  dell'art.  9.2  della
direttiva 98/34 da parte della  Commissione  europea  del  24  luglio
2007; 
  Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad
oggetto «Procedura semplificata  di  negoziazione  del  prezzo  e  di
rimborso dei  farmaci  di  importazione  parallela»,  introdotta  con
comunicato stampa dell'Agenzia italiana del  farmaco n.  639  del  26
marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito  istituzionale  dell'Agenzia
al                                                               link
https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubb
lica-procedura-semplificata 
  Vista la determina dell'Agenzia italiana del farmaco IP n. 632  del
12 novembre 2017 pubblicata, per estratto, nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284  del  5  dicembre
2017 e con la quale la societa' Programmi Sanitari  Integrati  S.r.l.
e' stata  autorizzata  all'immissione  in  commercio  del  medicinale
«Pantecta» (pantoprazolo), relativamente alle confezioni  con  codice
A.I.C. n. 045868027, con cui  lo  stesso  e'  stato  classificato  in
classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la rettifica avvenuta con determina dell'Agenzia italiana del
farmaco IP n. 77 del 30 gennaio 2018 pubblicata, per estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - Parte
II, n. 41 del 7 aprile 2018; 
  Vista la determina dell'Agenzia italiana del  farmaco n.  1532/2019
del  21  ottobre  2019  pubblicata,  per  estratto,  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 258  del  4
novembre 2019, con la quale il medicinale «Pantecta»  (pantoprazolo),
relativamente alle confezioni con  codice  A.I.C.  n.  045868027,  e'
stato classificato in classe C; 
  Vista la domanda presentata in data 1° aprile 2022 con la quale  la
societa'  Programmi  Sanitari  Integrati   S.r.l.   ha   chiesto   la
riclassificazione ai fini della rimborsabilita' dalla classe  C  alla
classe   A   della   suddetta   specialita'   medicinale   «Pantecta»
(pantoprazolo); 
  Vista la deliberazione n. 25 del 12 maggio 2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  adottata   su
proposta del direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle
specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio  e  rimborsabilita'  da  parte   del   Servizio   sanitario
nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  PANTECTA  (pantoprazolo)  nelle  confezioni   sotto
indicate, e' classificato come segue: 
    confezione: «40 mg compressa  gastroresistente»  14  compresse  -
A.I.C. n. 045868027 (in base 10) 1CRSZV (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,13; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,47; 
    nota AIFA: 1e48.