IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» ed, in particolare,  l'art.  31-bis  che  ha  introdotto  un
regime nuovo e particolarmente favorevole per i minori stranieri  non
accompagnati provenienti dall'Ucraina; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del  31  marzo  2022  e  n.  895  del  24  maggio  2022  recanti:
«Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  per  assicurare,  sul
territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e  l'assistenza  alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto  nel  territorio
dell'Ucraina»; 
  Ravvisata la necessita' di allineare le  disposizioni  emergenziali
finora adottate, semplificando e riconducendo tutti i  casi  connessi
con l'assistenza dovuta ai minori stranieri non  accompagnati  ad  un
unico  regime,  come  individuato  dal   citato   art.   31-bis   del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori disposizioni relative al commissario delegato per i  minori
                          non accompagnati 
 
  1. Il Commissario delegato di cui  all'art.  2  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n.  876  del  13  marzo
2022 si avvale, per l'esercizio delle funzioni commissariali, di  una
struttura di supporto composta da un massimo di  quindici  unita'  di
personale gia' in servizio presso il Ministero  dell'interno  di  cui
fino  a  dieci  unita'  di  personale  di  livello  dirigenziale  non
generale, appartenenti alla carriera prefettizia  e  all'Area  1  del
Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro   «Ministeri   funzioni
centrali», e fino  a  cinque  unita'  di  personale  di  livello  non
dirigenziale, individuato con provvedimento del Commissario  delegato
medesimo nonche'  da  un  contingente  massimo  di  sette  unita'  di
personale assunte, anche in deroga agli articoli 32, 35, 36, da 59  a
65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite una o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro,  per  lo  svolgimento  di
prestazioni lavorative con contratto a termine. 
  2. Le funzioni di supporto al commissario  delegato  da  parte  del
personale di livello dirigenziale individuato ai sensi  del  comma  1
sono assicurate  in  aggiunta  alle  funzioni  ordinarie  svolte.  Al
medesimo personale e' riconosciuta, limitatamente alla  durata  dello
stato  di  emergenza,  un'indennita'  mensile  pari  al   25%   della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti
in deroga alla contrattazione collettiva nazionale  di  comparto.  Al
personale del Ministero dell'interno di livello non dirigenziale  non
sono  corrisposti  compensi  o  emolumenti  a  valere  sulle  risorse
previste dall' art. 31-bis del decreto-legge  n.  21/2022  convertito
con modificazioni nella legge n. 51/2022. 
  3. Il commissario delegato, per le medesime finalita', e'  altresi'
autorizzato ad avvalersi di uffici  statali,  di  societa'  a  totale
capitale dello Stato e di societa' controllate  dal  medesimo,  anche
sulla base di protocolli d'intesa nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  nonche',  ai
fini del supporto tecnico ed anche sotto il  profilo  amministrativo,
di  tre  esperti,  ivi  compresi  un  magistrato  amministrativo,  un
magistrato contabile ed un procuratore o  avvocato  dello  Stato.  Il
commissario  delegato,  con   proprio   provvedimento,   sentito   il
Dipartimento della protezione  civile,  determina  i  compensi  degli
esperti, entro il limite massimo individuale di euro 5.000 per  tutto
il  periodo  emergenziale,  tenendo  conto   della   professionalita'
richiesta e della specificita' dell'incarico conferito. 
  4. Agli oneri connessi all'espletamento delle attivita' di  cui  al
presente articolo, pari  ad  euro  202.004,92  per  l'anno  2022,  si
provvede con le risorse previste dall'art. 31-bis  del  decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51. Con ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  le  risorse  di  cui  al  presente  comma   sono
trasferite su apposita contabilita' speciale intestata al commissario
delegato. 
  5.  Il  commissario  delegato  puo'  avvalersi  del  supporto   del
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Servizio
centrale di cui all'art. 1-sexies,  comma  4,  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, per l'adozione di linee guida per la disciplina
dei profili di spesa e di rendicontazione di cui all'art. 31-bis  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.