IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
agosto 2016, con i quali e' stato  dichiarato,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29
novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016,
n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436,
del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile
2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno  2017,
n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n.  484  del
29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017,  495  del  4  gennaio
2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518
del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538  del  10  agosto
2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo  2019,  n.  591
del 24 aprile 2019, nonche' n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del  27
settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del  19  dicembre
2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, n. 626 del 7 gennaio  2020,  n.  634
del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28  aprile
2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del
18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n.  779  del  20  maggio
2021, n. 788 del 1° settembre 2021 e n. 871 del 4 marzo 2022, recanti
ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli
eccezionali eventi calamitosi in rassegna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda decade dello stesso mese; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
simici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3
agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-sexies, comma  2,  ha  prorogato
fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con
deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; 
  Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1,  ha
stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018
ed ha stabilito  che  ai  relativi  oneri  si  provvede,  nel  limite
complessivo di euro 300 milioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988,
ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino  al  31  dicembre
2019, incrementando il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  360
milioni di euro per l'anno 2019; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  gennaio  2020,
che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle  delibere  del
Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del  31  ottobre
2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 e'  integrato  di  euro
345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di  cui
all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto  legislativo  n.  1  del
2018, per  il  proseguimento  dell'attuazione  dei  primi  interventi
finalizzati al superamento della  grave  situazione  determinatasi  a
seguito degli eventi sismici in rassegna; 
  Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,
che ha disposto  la  proroga  dello  stato  d'emergenza  fino  al  31
dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze  nazionali  di
euro 300 milioni per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre
2022; 
  Vista  l'ordinanza  n.  123  del  31  dicembre  2021  adottata  dal
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016
recante «Armonizzazione  delle  scadenze  relative  ai  danni  gravi,
ulteriori  disposizioni  in  materia  di  proroga  dei  termini,   di
revisione dei prezzi e dei costi parametrici,  di  cui  all'ordinanze
commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n.  121  del  22  ottobre
2021, nonche' disposizioni  integrative,  modificative  e  correttive
delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio  2017,
n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto  2018,  n.  110  del  21
novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n.  116  del  13  agosto
2021»; 
  Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata ordinanza  n.
123 del 31 dicembre 2021 del Commissario  straordinario  del  Governo
per la ricostruzione sisma 2016, il quale ha rimesso all'adozione  di
apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile
la  definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per  l'attuazione
dell'armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure
dirette a razionalizzare ed accelerare la ricostruzione; 
  Visto il protocollo di intesa per il  raccordo  e  l'armonizzazione
delle misure emergenziali di assistenza abitativa con  le  misure  di
ricostruzione,  sottoscritto,  in   data   13   gennaio   2022,   dal
Dipartimento della protezione civile, dal  Commissario  straordinario
del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e  dalla  Regione  Lazio,
Abruzzo, Marche ed Umbria; 
  Considerato quanto convenuto in Cabina di coordinamento sisma  2016
del 19 maggio 2022 circa l'introduzione e  la  tempistica  dei  nuovi
termini; 
  Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 127 del 1°  giugno  2022  adottata
dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione  sisma
2016 recante la modifica del termine previsto dall'art. 2,  comma  1,
dall'ordinanza  n.  123  del  31  dicembre   2021   del   Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016; 
  Ravvisata la necessita' di dare attuazione al citato protocollo  di
intesa mediante l'adozione delle misure ivi  indicate  di  competenza
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  nonche'  di   adottare
disposizioni in materia di personale; 
  Ravvisata altresi' la necessita', in ragione  del  lasso  di  tempo
intercorso  per  l'acquisizione  dell'intesa  di  tutte  le   regioni
interessate  sul  precedente  schema  di  ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento  della  protezione   civile   attuativo   del   predetto
protocollo, di prevedere nuove scadenze per le dichiarazioni  per  il
mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di
contributo per la ricostruzione; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Raccordo ed armonizzazione delle misure  emergenziali  di  assistenza
              abitativa con le misure di ricostruzione 
 
  1. In attuazione  di  quanto  previsto  dal  protocollo  di  intesa
indicato in premessa, dal comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza  n.  123
del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione sisma 2016 come modificata dall'art.  1  dell'ordinanza
del medesimo Commissario n. 127 del 1° giugno 2022, l'erogazione  del
contributo di autonoma sistemazione  e'  sospesa  nei  confronti  dei
soggetti che non presentano, entro il 15 ottobre 2022, le domande  di
contributo per gli interventi per il ripristino con  miglioramento  o
adeguamento sismico degli edifici gravemente  danneggiati  o  per  la
ricostruzione di quelli distrutti, fatte salve  le  cause  impeditive
previste dal  comma  3  dell'art.  2  della  medesima  ordinanza.  La
sospensione opera fino alla data  di  effettiva  presentazione  della
domanda.  Non  si  provvede  al  riconoscimento  degli  importi   non
corrisposti durante il periodo di sospensione. E' parimenti  sospeso,
fino alla data di effettiva presentazione della domanda, il  rimborso
dei canoni di locazione, in  favore  degli  assegnatari  di  immobili
messi a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici, i quali
non presentano la predetta domanda entro il 15  ottobre  2022,  ferme
restando  le  citate   cause   impeditive.   Non   si   provvede   al
riconoscimento degli importi non corrisposti durante  il  periodo  di
sospensione. 
  2. Gli assegnatari di strutture abitative di  emergenza  (SAE),  di
immobili ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017 convertito
con modificazioni della legge n. 45/2017, di moduli abitativi  rurali
(MAPRE), di immobili realizzati ai sensi dell'art.  5  dell'ordinanza
del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  510/2018,
dell'art. 1 dell'ordinanza n. 538/2018, dell'art. 4 dell'ordinanza n.
553/2018,  dell'art.  2  dell'ordinanza  n.  581/2019,  nonche'   gli
assegnatari a titolo gratuito di altri immobili messi a  disposizione
dal comune o da altri soggetti  pubblici,  i  quali  non  presentano,
entro il 15 ottobre 2022, le domande di contributo per gli interventi
per il ripristino  con  miglioramento  o  adeguamento  sismico  degli
edifici gravemente danneggiati  o  per  la  ricostruzione  di  quelli
distrutti, sono  tenuti  a  corrispondere,  per  il  godimento  della
struttura  o  dell'immobile,  un   contributo   da   destinare   alla
manutenzione  dei  medesimi,  che   viene   pertanto   detratto   dai
trasferimenti operati a titolo di rimborso degli  oneri  di  gestione
sostenuti  a  valere  sulle  risorse  emergenziali.  Nell'ipotesi  di
strutture temporanee (SAE e MAPRE), il contributo e'  parametrato  ai
valori dei canoni dell'Osservatorio  del  mercato  immobiliare  (OMI)
presso l'Agenzia delle entrate, decurtati del 30  per  cento  per  le
strutture temporanee, non decurtati  per  gli  immobili.  Sono  fatte
salve  le  cause  impeditive  previste  dal  comma  3   dell'art.   2
dell'ordinanza  n.  123  del  31  dicembre   2021   del   Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  sisma  2016.  La
corresponsione del canone e'  dovuta  fino  alla  data  di  effettiva
presentazione della  domanda.  Non  si  provvede  al  rimborso  degli
importi corrisposti a titolo di  contributo  durante  il  periodo  di
sospensione. 
  3. La  sussistenza  delle  cause  impeditive  di  cui  al  comma  3
dell'art.  2  dell'ordinanza  n.  123  del  31  dicembre   2021   del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016
deve essere comunicata dagli interessati in sede di dichiarazione  di
cui all'art. 1, comma 9, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 614/2019 che dovra' presentarsi, a pena di
decadenza dalle misure di assistenza  abitativa,  mediante  procedura
informatizzata entro il 15 settembre 2022. Resta ferma la  disciplina
prevista  dal  comma  4  dell'art.   2   della   medesima   ordinanza
commissariale. La citata dichiarazione di cui all'art.  1,  comma  9,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
614/2019 e' presentata e  sottoscritta  da  un  solo  componente  del
nucleo familiare beneficiario che provvede in nome e  per  conto  dei
componenti   dell'intero   nucleo.   E'   possibile   presentare   la
dichiarazione, mediante la predetta procedura  informatizzata,  anche
per il  tramite  del  comune  territorialmente  competente  o  di  un
soggetto appositamente delegato dall'interessato. 
  4. In assenza delle dichiarazioni di cui al  comma  1  dell'art.  3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
614/2019, i contributi di cui ai commi 2 e  3  del  medesimo  art.  3
cessano di essere corrisposti a decorrere dalla data del  15  ottobre
2022. 
  5. I beneficiari delle misure di assistenza  abitativa  di  cui  al
presente articolo hanno facolta' di optare per l'eco  bonus  e  sisma
bonus di cui all'art. 119, comma 4-ter del decreto-legge n. 34 del 19
maggio 2020 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 17 luglio
2020, n. 77 con contestuale rinuncia al contributo per danni lievi ed
al contributo per gli interventi per il ripristino con  miglioramento
o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o  per  la
ricostruzione di quelli distrutti.