IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DEL TURISMO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, i commi da 17-bis a 17-quinquies dell'art. 1, che prevedono, al fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione, l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese; Visti, in particolare, il comma 17-bis, del medesimo art. 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione del predetto contributo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, nonche' i commi 17-quater e 17-quinquies, concernenti, rispettivamente, la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della misura e l'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater, che e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto, altresi', il comma 17-ter, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 152 del 2021, sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-ter, comma 1, che, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce una misura di aiuto a favore delle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'HO.RE.CA., cui sono destinate risorse pari complessivamente a 60 milioni di euro per il 2021; Visto il comma 2, del citato art. 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri, delle modalita' e delle condizioni di applicazione del medesimo art. 1-ter; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2022, che, in attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 1-ter, comma 2, definisce i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1 del medesimo art. 1-ter in favore delle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'HO.RE.CA.; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'art. 10-bis, che dispone che «I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione alla misura introdotta dall'art. 1, commi 17-bis e seguenti del decreto-legge n. 152 del 2021; Ritenuta l'opportunita' di definire la disciplina attuativa tenendo conto delle iniziative adottate nel settore della ristorazione e provvedendo, in particolare, al coordinamento del presente intervento con quello gia' previsto in attuazione delle norme precitate di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, anche al fine di garantire il contenimento degli oneri amministrativi e documentali a carico delle imprese beneficiarie; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto 30 dicembre 2021»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2022, che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, definisce i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1 del medesimo art. 1-ter a favore delle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'HO.RE.CA.; b) «Temporary Framework»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni; c) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni.