IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive
modificazioni;
Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma
2 stabilisce che «L'impegno puo' essere assunto solo in presenza,
sulle pertinenti unita' elementari di bilancio, di disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante
l'utilizzo degli strumenti di flessibilita' stabiliti dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del
disegno di legge di bilancio»;
Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al
comma 3 stabilisce che «Le somme stanziate per spese in conto
capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non
avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»;
Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni
2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale i termini di
conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma
3 dell'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
prolungati di un ulteriore esercizio;
Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge n.
205 del 2017, con il quale e' stato istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per
l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi', demandata
a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la
ripartizione del fondo;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-ter,
convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di
cui all'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017 e'
stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n.
115;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e le
denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di
nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, ai sensi del citato art. 5 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;
Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili n. 481 del 30 novembre 2021 di riorganizzazione degli
Uffici di II livello del Ministero, ammesso a registrazione in data
19 dicembre 2021 al n. 3089;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, comma 873, ha
previsto che «Il Fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla
Corte dei conti il 24 luglio 2020 n. 3150, con cui sono stati
definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del
fondo;
Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del
predetto decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020;
Visto, in particolare, l'art. 3 (Criteri di ripartizione delle
risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5 prevede «2. La
ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un
intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire
dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto
indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari
cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme
assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo
totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della
domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre
mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi
dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del
presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate
poste a carico del "Fondo demolizioni".»;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (Modalita' di
presentazione delle domande di contributo), ai sensi del quale «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su
dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema
informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a
carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresi' resi noti i
termini per la presentazione delle domande e gli elementi
amministrativi e contabili da indicare»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili 29 dicembre 2021, n. 537, di cui sono parte
integrante e sostanziale gli allegati elenchi A e B, registrato dalla
Corte dei conti il 21 gennaio 2022 n. 75, con cui sono stati ammessi
a contributo n. 99 interventi in n. 34 comuni e n. 9 regioni, per un
importo complessivo di euro 2.322.931,48, da porre a carico del fondo
di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Considerato che l'elenco A «interventi ammessi al contributo di cui
alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni»,
allegato al predetto decreto n. 537 del 2021, per un importo
complessivo pari ad euro 1.168.663,74, a valere sulle risorse di cui
all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
rimasto invariato;
Visto, in particolare, l'elenco B «interventi ammessi al contributo
di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni
con riserva di integrazione documentale», allegato al predetto
decreto n. 537 del 2021, per un importo complessivo pari ad euro
1.154.267,74, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il verbale di istruttoria del responsabile del procedimento,
prot. n. 3171 del 24 marzo 2022, nel quale si riferisce in merito
all'istruttoria delle integrazioni relative agli interventi di
demolizione di cui al citato elenco B, allegato al decreto n. 537 del
2021;
Ritenuto di accogliere la proposta di «Elenco degli interventi
ammessi a seguito di integrazione documentale» di cui al verbale di
istruttoria prot. n. 3171 del 24 marzo 2022, riguardante l'ammissione
al contributo di n. 42 interventi in n. 13 comuni e n. 7 regioni, per
un importo complessivo dei contributi ammessi pari ad euro
693.353,74, da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Ritenuto necessario modificare il decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili 29 dicembre 2021, n.
537, sostituendo il relativo elenco B «interventi ammessi al
contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo
demolizioni con riserva di integrazione documentale» con il nuovo
elenco B «interventi di cui al decreto ministeriale n. 537/2021
ammessi al contributo di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26
- Fondo demolizioni a seguito di integrazione documentale», contenuto
nel verbale di istruttoria del responsabile del procedimento prot. n.
3171 del 24 marzo 2022;
Vista la relazione illustrativa del presente decreto;
Considerato che il presente decreto non comporta ulteriori oneri di
spesa rispetto al decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili 28 dicembre 2021, n. 537;
Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art. 3, comma 5,
del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, l'elenco
degli interventi di demolizione delle opere abusive e le relative
somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui all'art. 1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Decreta:
Art. 1
L'elenco B «interventi ammessi al contributo di cui alla legge n.
205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni con riserva di
integrazione documentale», allegato al decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili 29 dicembre 2021, n.
537, per un importo complessivo dei contributi pari ad euro
1.154.267,74, e' sostituito dall'elenco B «interventi di cui al
decreto ministeriale n. 537/2021 ammessi al contributo di cui alla
legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 - Fondo demolizioni a seguito di
integrazione documentale», allegato al presente decreto per formarne
parte integrante e sostanziale, di importo complessivo dei contributi
pari ad euro 693.353,74.