L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, gli articoli 64 e 71, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, che, tra l'altro, inserisce l'art. 136, comma 3-bis in tema di servizio informativo a favore del consumatore per la comparazione delle tariffe applicate dalle imprese per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'art. 22 che ha demandato al Ministro dello sviluppo economico - sentiti IVASS e ANIA - di definire il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis; Visto il regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza e, in particolare, l'art. 1, comma 6, che, tra l'altro, inserisce nel codice delle assicurazioni private l'art. 132-bis in materia di obblighi informativi degli intermediari; Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione dei prodotti assicurativi e successive modificazioni; Visto il regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in particolare, l'art. 8, comma 1; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54 recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 recante il Modello elettronico; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Considerata la necessita' di disciplinare, con riferimento all'adozione del servizio di comparazione informativa, denominato PREVENTIVASS, gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari mandatari di cui all'art. 132-bis del codice delle assicurazioni private; Adotta il seguente regolamento: Indice Parte I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Parte II - Modalita' di organizzazione e funzionamento di PREVENTIVASS Titolo I - Principi generali Art. 4 (Finalita' di PREVENTIVASS) Art. 5 (Accesso a PREVENTIVASS) Art. 6 (Funzionamento di PREVENTIVASS) Titolo II - Adempimenti a carico dell'impresa e dell'intermediario Capo I - Adempimenti a carico dell'impresa Art. 7 (Preventivo per le garanzie offerte dall'impresa) Art. 8 (Modalita' organizzative) Art. 9 (Adempimenti a carico dell'impresa per il rilascio e la conservazione dei preventivi) Art. 10 (Verifiche dell'impresa in materia di PREVENTIVASS) Capo II - Adempimenti a carico degli intermediari Art. 11 (Obblighi a carico degli intermediari) Titolo III - Preventivo e modalita' di stipula del contratto Capo I - Preventivo Art. 12 (Modello elettronico e caratteristiche del preventivo) Art. 13 (Termini e modalita' di trasmissione delle risposte alle richieste di preventivo) Art. 14 (Validita' del preventivo) Art. 15 (Trattamento dei dati personali) Art. 16 (Indisponibilita' di PREVENTIVASS e delle Banche dati di settore) Art. 17 (Controlli da parte dell'IVASS) Capo II - Modalita' di stipula del contratto r.c. auto Art. 18 (Stipula del contratto) Parte III - Disposizioni finali Art. 19 (Modifiche al regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008) Art. 20 (Pubblicazione) Art. 21 (Entrata in vigore) Elenco degli allegati: Allegato 1 - Condizioni di operativita' delle imprese di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera z) del regolamento Art. 1 Fonti normative 1. Il regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 132-bis, comma 3, 136, comma 3-bis e 191, comma 1, lettere m), n), o), q), del codice.