IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare
gli articoli 25, 26 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile  2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio
2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16  febbraio  2021,  n.
742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021,  n.  752  del  19
marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile  2021,  n.
772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio  2021,  n.  776
del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del  18  maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021,  n.  805
del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, 808 del 12 novembre
2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849  del
21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo 2022, n. 879 del 25 marzo  2022,
n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n.  888  del  16
aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022, n. 892 del 16 maggio  2022  e
n. 893 del 16 maggio 2022; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24/2022,
prevede che possono essere adottate ordinanze di  protezione  civile,
su richiesta motivata delle amministrazioni competenti,  che  possono
contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre
2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 892 del 16 maggio  2022,  ed  in  particolare  l'art.  2,  recante
disposizioni per facilitare l'attuazione  della  cremazione  e  delle
pratiche funebri; 
  Vista la richiesta del Ministero della salute del 16  maggio  2022,
in  merito  all'esigenza  di  prosecuzione  ed   integrazione   delle
disposizioni adottate con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione  civile  n.  664  del  18  aprile  2020,  in  materia   di
adempimenti di competenza degli ufficiali di  stato  civile  relativi
alla trasmissione telematica della denuncia della causa di morte; 
  Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Intergrazione  dell'ordinanza  del  Capo   del   Dipartimento   della
  protezione civile n. 892 del  16  maggio  2022  per  facilitare  le
  procedure relative alle pratiche funebri 
 
  1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 892 del 16 maggio  2022  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: 
    «Oltre che dell'avviso o dell'accertamento di decesso, e' ammessa
anche la  trasmissione  telematica  della  denuncia  della  causa  di
morte.». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 giugno 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio